mercoledì 4 novembre 2009

DURC - TAR Puglia, sentenza n. 2304/2009

Il TAR Puglia ha recentemente affrontato le problematiche relative alla validità del DURC con riferimento al ricorso presentato da un’impresa, a seguito della revoca della aggiudicazione provvisoria disposta dalla Stazione appaltante.
In sintesi il disciplinare di gara richiedeva espressamente di allegare, tra gli altri, i seguenti documenti:
a) “Originale o copia autenticata nei modi previsti dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, della certificazione di regolarità contributiva – DURC –in corso di validità e cioè non antecedente ad un mese dalla data della gara (art. 7 del D.M. 24/10/2007)”;
b) tra le dichiarazioni sostitutive da rendere, anche quella secondo la quale “non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”.
L’impresa, con riferimento al punto a) aveva allegato copia autentica di un DURC emesso da più di un mese, unitamente a copia di una nuova richiesta inoltrata 14 gg. prima della gara, mentre la dichiarazione di cui al punto b) era stata puntualmente resa.
La Stazione appaltante, ravvisando, nella documentazione presentata, una irregolarità non sanabile in quanto violava una prescrizione contemplata a pena di esclusione, aveva determinato di non confermare l’aggiudicazione provvisoria alla ditta ricorrente, aggiudicando i lavori, contestualmente ed in via definitiva, alla seconda classificata.
Il Tar ha rilevato preliminarmente che la clausola del disciplinare che richiede, espressamente e a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente la produzione dell’originale o copia conforme del DURC, peraltro non antecedente al mese dalla data della gara, è illegittima” in violazione del D.Lgs n. 163/2006, articolo 38 comma 2, ove è prevista la facoltà per il concorrente di attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva (articoli 46 e 48 del d.P.R. n. 445/2000) e del comma 3 dello stesso articolo che prevede, soltanto per affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva.
Il Giudici hanno evidenziato che “…la ricorrente, con dichiarazione sostitutiva avente valore legale equivalente al certificato sostituito, aveva dichiarato di non essere incorsa proprio in quelle violazioni, connotate dal requisito di gravità e definitivamente accertate, uniche in grado di escludere legittimamente, secondo la legislazione vigente, la sua partecipazione alla gara (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, nn. 5465 e 6104/’06) ed il rilascio del DURC
Con riguardo al periodo di validità il TAR ha, inoltre, precisato che:
- il richiamo, contenuto nel disciplinare di gara, all’articolo 7 del DM 24/10/2007 n. 28578 è da ritenere erroneo in quanto, come previsto al comma 1 del predetto articolo, il DURC ha validità mensile esclusivamente per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive;
- in base all’articolo 39-septies del D.L, n. 273/2005, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, il documento unico di regolarità contributiva ex articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 ha validità di tre mesi.
Sulla base delle superiori considerazioni, con sentenza n. 2304 del 16 ottobre 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce - Sezione Terza ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso proposto dalla ricorrente.


(riproduzione riservata)

Sul documento unico di regolarità contributiva vedi precedenti post del 22 febbraio, 1 marzo, 6 aprile, 16 maggio, 23 luglio e 11 agosto 2009 ( etichette:DURC)

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