sabato 28 novembre 2009

Accesso agli atti - Consiglio di Stato, sentenza n. 6393/2009

In tema di accesso agli atti il Consiglio di Stato si è espresso recentemente sul ricorso proposto da una ditta per la riforma della ordinanza del Tar Puglia - Bari n. 00068/2009 con la quale la Stazione appaltante aveva consentito la sola visione, senza estrazione di copia, dell’offerta tecnica presentata dalla ditta risultata aggiudicataria nel corso di procedura di gara indetta per l’affidamento di servizi.
Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente che l’articolo 13, D. Lgs. n. 163/2006, dopo aver previsto i casi in cui il diritto di accesso è escluso, dispone al comma 6 che “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso” e che si tratta di previsione che riafferma quella tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo, in generale disposta dall’art. 24, co. 7, l. n. 241/1990.
Inoltre né l’art. 13, co. 6, D. Lgs. n. 163/2006, né l’art. 24, nella formulazione risultante a seguito della legge n. 15/2005, prevedono che l’accesso c.d. difensivo, come tale prevalente sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, possa e debba essere esercitato nella forma della sola visione, senza estrazione di copia.
Sulla base alle precedenti considerazioni il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con decisione n. 6393 del 19 ottobre 2009 ha accolto il ricorso proposto, ordinando alla Stazione appaltante di consentire l’accesso anche con estrazione di copia.

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