Il problema delle polizze assicurative del dipendente della pubblica amministrazione è stato recentemente oggetto di parere da parte della Corte dei Conti - Sezione regionale per l’Emilia Romagna, a seguito di specifica richiesta formulata da un Comune della provincia di Forlì-Cesena.
In particolare la richiesta di parere era finalizzata ad una interpretazione della disposizione introdotta dall'articolo 3, comma 59 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ove è stato stabilito che ……è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, e fissata la cessazione dell’efficacia di detti contratti alla data del 30 giugno 2008.
In particolare con il quesito posto veniva chiesto se la disciplina dettata dalla norma in questione fosse valido, oltre che per gli amministratori, anche per per i responsabili di settore e i dipendenti degli enti pubblici, che possono essere soggetti a giudizi di responsabilità erariale.
La Corte dei Conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia – Romagna, nel richiamare la sentenza n. 553 del 10.12.2002 emessa dalla Sezione giurisprudenziale per l’Umbria - ove era stato espresso parere che il pagamento da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono da illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l’erario, in quanto del tutto privo di sinallagna e non rispondente ad alcun interesse pubblico - ha affermato, con deliberazione n. 3/2009/PAR del 27 gennaio 2009, che il divieto sancito dalla norma (art. 3, legge n. 244/2007), anche se nella sua espressione letterale adotta il termine “amministratori”, è da ritenere riferito a tutti i pubblici dipendenti e … deve pertanto ritenersi che la nullità sancita dall’articolo 3 comma 59 della legge 24.12.2007 si estende a tutti i casi di polizze stipulate da amministrazioni pubbliche a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendono responsabili.
Di contro, gli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e 112 comma 4-bis del vigente Codice dei Contratti ( D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) prevedono espressamente la stipulazione per intero, a carico delle Stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, a favore dei dipendenti cui vengono affidati incarichi specifici.
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martedì 16 giugno 2009
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Interessante domanda. ci sono vari punti aperti..
RispondiElimina- è compito istituzionale quello di svolgere attività professionali all'interno di un'amministrazione o è un "optional" di prestazioni che il dipendente fa e quindi non necessariamente rientra nel suo incarico istituzionale?
- il codice degli appalti intende che la stazione appaltante assicurasse TUTTI i rischi derivanti al professionista interno come persona o solo quelli verso "veri terzi" ?
Sono curioso a leggere la vs. opinione!