L’Autorità di vigilanza a seguito di richiesta di una società ha recentemente espresso il suo parere, in merito ai requisiti di partecipazione previsti dalla documentazione di gara per l’affidamento di servizi di pulizia, di importo pari a € 971.963,56.
In particolare la società contestava:
a) L’eccessiva anzianità di iscrizione al registro delle imprese (10 anni)
b) le referenza bancaria contenente l’impegno dell’Istituto medesimo ad aprire a favore del concorrente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito per un determinato importo
c) iscrizione alla fascia H tra quelle previste dall’articolo 3 comma 1 del D.M. n. 274/97 (volume di affari al netto dell'IVA £ 12.000.000.000 = € 6.197.483,00)
L’Autorità, richiamando un precedente parere (n. 188 del 19 giugno 2008 ) ha riaffermato il principio generale secondo il quale la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza. e che la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto ed alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara.
Con riferimento, poi, ai singoli punti oggetto di contestazione l’Autorità ha ritenuto che :
- i dieci anni (di iscrizione al registro delle Imprese) richiesti rappresentino un lasso temporale eccessivo e sproporzionato rispetto all’oggetto della gara, che determina un irragionevole restringimento della concorrenza a danno delle imprese che operano da poco tempo sul mercato;
- con riferimento ai requisiti di capacità economica, ed in particolare alla richiesta relativa alla concessione di una linea di credito, non sembra ammissibile la previsione in sede di partecipazione alla gara di un requisito strettamente connesso alla fase contrattuale che, peraltro, per ammissione della stessa Stazione appaltante, non sarebbe poi stata effettivamente richiesta in sede di esecuzione contrattuale;
- in riferimento, infine, al fatturato richiesto (pari ad almeno euro 10.000.000,00) ha richiamato le indicazioni espresse dalla stessa Autorità con le deliberazioni n. 20/2007, n.33/2007 e n. 62/2007 nelle quali veniva considerata non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa.
L’Autorità di vigilanza, sulla base delle considerazioni esposte, ha, pertanto, espresso parere che i requisiti di partecipazione presenti nella lex specialis di gara risultano non essere conformi ai principi di proporzionalità, nonché alla normativa vigente di settore.
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domenica 28 giugno 2009
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