In data 25 maggio 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto titolato “Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata per l'anno 2008".
Con tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 8-6-2009, è stato individuato nella misura del 1,5% lo scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato per l’anno 2008 e pertanto, ai sensi dell’articolo 133, comma 3 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.) non essendosi riscontrati scostamenti superiori al 2 per cento, anche per il 2008, non ricorrono le condizioni per fare ricorso al “prezzo chiuso”.
Si fa presente che per nessuno degli anni di vigenza della norma, si sono verificate le condizioni per l’applicabilità di questa forma di meccanismo revisionale dei prezzi di appalto, inizialmente introdotta con l’articolo 26, comma 4 della legge n.109/1994.
Pertanto, in atto, l’unica forma di compensazione dei prezzi è quella prevista dal D.L. 23 ottobre 2008 n. 162, finalizzato a fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (vedi post 13 maggio 2009)
venerdì 12 giugno 2009
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