L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata recentemente chiamata ad esprimersi in merito alla legittimità della composizione di una Commissione giudicatrice per un Concorso di idee indetto da un Comune campano.
Nello specifico, il bando di gara prevedeva la presenza, nell’ambito di una Commissione composta da 3 componenti , di “un ingegnere esperto in impiantistica” che la Stazione appaltante aveva, invece, individuato nella persona di un architetto, docente universitario.
L’Autorità nel suo parere n. 60 reso in data 7 maggio 2009, ha ritenuto che:
- in base all’articolo 84 del Codice dei contratti ( D. Lgs 163/2006 ) la Commissione, deve essere composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
- è da ritenersi tuttora vigente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti prevista dagli art. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 … e che tali norme, emanate in sede di approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, in particolare, riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, comma 2, cit., che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus);
- la competenza esclusiva degli ingegneri a sottoscrivere progetti sussiste solo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 del regolamento di cui al R.D. n. 2537/1925, nel caso di progettazione e verifica degli impianti; un architetto deve pertanto ritenersi abilitato a sottoscrivere un progetto nel caso in cui non si debba procedere alla progettazione di impianti, ma solo al loro montaggio mediante l’esecuzione delle necessarie opere murarie” (CGA - Sez. Giurisdizionale - sentenza 21 gennaio 2005, n. 9);
- l’oggetto del concorso individuato all’articolo 2 del bando (progettazione di opere civili e di infrastrutture nonché adeguamenti sismici) evidenziava la necessità di specifiche competenze progettuali che rientrano nel bagaglio esclusivo delle competenze professionali dell’ingegnere.
- riguardo alla componente impiantistica, … appare contraddittorio individuare, nella fattispecie in esame, un architetto quale “esperto in impiantistica”, atteso che, come si evince dalla giurisprudenza sopra richiamata, la competenza professionale alla progettazione di impianti è propria degli ingegneri.
- occorre tenere in debito conto l’ulteriore previsione contenuta nell’art. 3, comma 3, della lex specialis, che individua espressamente l’esperienza professionale e/o specializzazione richiesta ai concorrenti in ambiti fortemente caratterizzati sotto il profilo interdisciplinare, che, inevitabilmente, si ripercuotono sulle necessarie esperienze e competenze professionali dei componenti della Commissione nominata per giudicarli, o quanto meno possono fungere da parametro di riferimento delle stesse.
Sulla base delle considerazioni esposte l’Autorità ha, pertanto, ritenuto che la composizione della Commissione non era conforme alla normativa di settore e alla lex specialis di gara.
(riproduzione riservata)
domenica 7 giugno 2009
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