L’Avvocatura Generale dello Stato, su richiesta dell’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha fornito il suo parere in merito alla decorrenza del cosiddetto compenso incentivante alla luce della disposizione, di cui all’articolo 18 comma 4-sexies del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2; con tale disposizione è stato stabilito che la percentuale prevista, dall'articolo 92, comma 5, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2009 e s.m.i.),nella misura massima del 2% è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, deve essere versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
La richiesta di parere scaturisce dal contrasto interpretativo, sulla decorrenza della nuova norma, tra quanto affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolari n. 36 del 23.12.2008 (vedi post 3.02.2009) e n. 10 del 13 febbraio 2009 e quanto, invece, espresso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con parere n. 40 del 24 febbraio 2009 (vedi post 14.03.2009).
L’Avvocatura ha osservato che:
- l’articolo 11 del Codice Civile - titolato “Efficacia della legge nel tempo” - prevede espressamente che la legge non dispone che per l'avvenire e che essa non ha effetto retroattivo;
- …il legislatore ordinario può emanare norme retroattive ma a condizione che, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato normativo precettivo della retroattività sia chiaramente esplicato dalla disposizione che lo introduce; - che nella norma in argomento non si rinviene una disposizione che espliciti la retroattività della norma medesima
- che la disposizione relativa alla riduzione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi arbitrali e delle commissioni di collaudo, derivata da un altro comma dello stesso articolo 61 (del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) che ha originato la norma in commento, esplicita, invece, puntualmente la sua decorrenza;
Sulla base delle predette considerazioni l’Avvocatura Generale dello Stato, nel suo parere CS 13723/09 ha affermato che non vi è dubbio, infatti, che una liquidazione, nella misura ridotta dello 0,5%, del c.d. compenso incentivante per attività di progettazione, interamente svoltesi in data anteriore all’1 gennaio 2009 (più precisamente, attività in ordine alle quali, alla data del 1° gennaio 2009, fosse stato già approvato il progetto esecutivo, oppure il definitivo nel caso di appalto integrato), lederebbe, all’evidenza, l’affidamento, legittimamente riposto dai dipendenti dell’amministrazione in una liquidazione del predetto compenso nella misura, fissata nel bando di gara(in aderenza, peraltro, alla previsione contenuta nel regolamento di cui all’art. 92, comma 5 del Codice dei contratti pubblici) in applicazione della normativa, all’epoca esistente.
Il parere dell’Avvocatura dello Stato è in linea, peraltro, con quanto espresso dalla Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie, con deliberazione 8 maggio 2008 n. 7/SEZAUT/2009/QMIG (vedi post 12.05.2009)
martedì 9 giugno 2009
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