martedì 2 giugno 2009

Trattativa privata - sentenza Consiglio di Stato n. 3080/2009

Con sentenza n. 3080 in data 19 maggio 2009 il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha avuto modo di esprimersi sulla scelte discrezionali della Stazione appaltante in riferimento alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (trattativa privata).
In particolare con la citata sentenza è stato respinto il ricorso in appello proposto, per la riforma della precedente sentenza del TAR Lazio – Roma, da una Società per il fatto di non essere stata invitata alla trattativa privata per l’affidamento del servizio di nettezza urbana, già affidato alla stessa Società con precedente contratto d’appalto, risoltosi, poi, per inadempimento nei confronti della Stazione appaltante.
Il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta delle Ditte da invitare alla trattativa privata rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione e che non vi è alcun obbligo di esaminare la domanda di partecipazione della società ricorrente… anche in considerazione della circostanza che la medesima si era resa inadempiente per incapacità economica e finanziaria nella gestione del precedente appalto e ha ritenuto… ragionevole la scelta dell’Amministrazione di non invitare la società ricorrente alla trattativa privata per l’affidamento provvisorio del servizio nettezza urbana , in quanto tale trattativa si è svolta immediatamente dopo e per effetto dell’avvenuta risoluzione per inadempimento nei confronti della medesima Società del precedente contratto di appalto per la gestione dello stesso servizio.


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