Preso atto della ormai definitiva riduzione dell’incentivo dal 2% allo 0,5%, si pone il problema della decorrenza della nuova norma, stante il fatto che la dicitura “a decorrere dal 1 gennaio 2009”può dare luogo ad interpretazioni diverse, la più logica delle quali sarebbe quella secondo cui la nuova percentuale dovrebbe applicarsi a tutte le attività poste in essere a partire dalla citata data.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposita circolare ( n. 36 del 23.12.2008) ha ritenuto, di contro, di dovere applicare la nuova aliquota dello 0,5% a tutti i compensi a quella data ancora non erogati, anche se riferiti ad attività pregresse.
La predetta circolare testualmente recita:
La riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1 gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l’attività progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina. Il tenore letterale della norma, infatti, laddove parla di destinazione a decorrere dal primo gennaio 2009, appare indicativo di una precisa volontà del legislatore in tal senso.
Resta da chiarire, inoltre, il problema legato agli incentivi (1,5%) vigenti prima della entrata in vigore del Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006 in vigore dal luglio 2006); non è raro, infatti il caso che ci siano, ancor oggi, pagamenti da effettuare da parte della P.A. per attività svolte in regime di legge n. 109/94 ( ad es. il compenso per il collaudatore).
Di sicuro chi trarrà beneficio da questa grottesca situazione saranno gli avvocati……
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposita circolare ( n. 36 del 23.12.2008) ha ritenuto, di contro, di dovere applicare la nuova aliquota dello 0,5% a tutti i compensi a quella data ancora non erogati, anche se riferiti ad attività pregresse.
La predetta circolare testualmente recita:
La riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1 gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l’attività progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina. Il tenore letterale della norma, infatti, laddove parla di destinazione a decorrere dal primo gennaio 2009, appare indicativo di una precisa volontà del legislatore in tal senso.
Resta da chiarire, inoltre, il problema legato agli incentivi (1,5%) vigenti prima della entrata in vigore del Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006 in vigore dal luglio 2006); non è raro, infatti il caso che ci siano, ancor oggi, pagamenti da effettuare da parte della P.A. per attività svolte in regime di legge n. 109/94 ( ad es. il compenso per il collaudatore).
Di sicuro chi trarrà beneficio da questa grottesca situazione saranno gli avvocati……
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