Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è stato introdotto dal Decreto-Legge 25.09.2002 n. 210, come convertito dalla Legge 22.11.2002 n.266. Il rilascio di tale documento, sulla base della convenzione del 15 aprile 2004 stipulata tra l’INPS, INAIL e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative del settore, è stato affidato alle Casse Edili.
Nel tempo, sull’argomento, sono stati emanati:
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato, in data 24.10.2007 (G.U. n. 279 del 30.11.2007) con il quale sono stati individuati i casi di irregolarità contributiva non ritenuti gravi e pertanto non ostativi al rilascio del documento;
- la circolare ministeriale esplicativa (al predetto decreto) n. 5 del 30 gennaio 2008;
- la circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nella quale l’INAIL ha illustrato, per gli aspetti di propria competenza, le novità riguardanti il DURC introdotte dal Decreto 24 ottobre 2007 e dalla circolare n. 5/2008.
Più recentemente l’INAIL ha emanato la circolare 4 febbraio 2009 prot. n. 600010.04.02.2009.0002724 avente oggetto ” DURC - Obbligo di richiesta da parte delle Stazioni Appaltanti”
Nella circolare viene, tra l’altro, chiarito che:
- l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti;
-le stazioni appaltanti, che sono in possesso di una casella di posta certificata, possono ricevere il DURC all'indirizzo PEC indicato in fase di richiesta.
Con l’introduzione del DURC l’articolo 7 del D.M. n. 145/2000 (C.G.A.) è stato, di fatto, superato, e lo sarà ufficialmente quando entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, che andrà a sostituire il D.P.R. n. 554/1999.
Nel tempo, sull’argomento, sono stati emanati:
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato, in data 24.10.2007 (G.U. n. 279 del 30.11.2007) con il quale sono stati individuati i casi di irregolarità contributiva non ritenuti gravi e pertanto non ostativi al rilascio del documento;
- la circolare ministeriale esplicativa (al predetto decreto) n. 5 del 30 gennaio 2008;
- la circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nella quale l’INAIL ha illustrato, per gli aspetti di propria competenza, le novità riguardanti il DURC introdotte dal Decreto 24 ottobre 2007 e dalla circolare n. 5/2008.
Più recentemente l’INAIL ha emanato la circolare 4 febbraio 2009 prot. n. 600010.04.02.2009.0002724 avente oggetto ” DURC - Obbligo di richiesta da parte delle Stazioni Appaltanti”
Nella circolare viene, tra l’altro, chiarito che:
- l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti;
-le stazioni appaltanti, che sono in possesso di una casella di posta certificata, possono ricevere il DURC all'indirizzo PEC indicato in fase di richiesta.
Con l’introduzione del DURC l’articolo 7 del D.M. n. 145/2000 (C.G.A.) è stato, di fatto, superato, e lo sarà ufficialmente quando entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, che andrà a sostituire il D.P.R. n. 554/1999.
Per notizie relative all'iter approvativo del Regolamento si rimanda al post pubblicato, su questo blog, il 30 gennaio 2009.
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