Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 è stato emanato il “Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008). Con l’entrata in vigore del citato D.M. è stata sostanzialmente abrogata la legge 5 marzo 1990 n. 46 ed il relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447, che hanno costituito i principali riferimenti normativi in tema di impianti.
Il decreto in argomento riguarda non solo gli impianti elettrici ma anche gli impianti idrosanitari, di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, gli impianti gas, radiotelevisivi, di protezione antincendio, gli impianti di sollevamento in genere, gli impianti per l’automazione di porte e cancelli nonché quelli relativi alla protezione delle scariche atmosferiche. Come può evincersi dalla lettura dell’articolo 1, che ne definisce l’ambito di applicazione, il nuovo decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso e ciò costituisce una delle principali novità rispetto alla legge n. 46/90.
Nella sostanza, mentre la legge n. 46/90 si applicava a tutti gli impianti presenti nei soli edifici ad uso civile, con l'unica eccezione che si riferiva all’obbligo di applicazione, riferito a tutti gli altri edifici, per gli impianti elettrici di cui all’articolo 1 comma 1 lettera a), oggi, con il D.M. n. 37/2008 l’obbligo di applicazione delle norme, in esso contenute, è esteso a tutti gli impianti di un edificio a prescindere dalla sua destinazione d’uso.
Nella sostanza, mentre la legge n. 46/90 si applicava a tutti gli impianti presenti nei soli edifici ad uso civile, con l'unica eccezione che si riferiva all’obbligo di applicazione, riferito a tutti gli altri edifici, per gli impianti elettrici di cui all’articolo 1 comma 1 lettera a), oggi, con il D.M. n. 37/2008 l’obbligo di applicazione delle norme, in esso contenute, è esteso a tutti gli impianti di un edificio a prescindere dalla sua destinazione d’uso.
Si segnala la recente abrogazione, per effetto dell'art. 35 comma 2 del D.L. n.112/2008 , (convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133) dell'articolo 13 del D.M. 37/2008 in cui era previsto , in caso di trasferimento di un immobile, che l'atto di cessione contenesse in allegato - salvo espressi patti contrari - la dichiarazione di conformità degli impianti oppure la dichiarazione di rispondenza degli stessi alle norme vigenti, redatta da un professionista abilitato.
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