Il vigente regolamento D.P.R. n. 554/1999, al comma 1 dell’articolo 127, prevede che le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri siano svolte dal direttore lavori, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa stessa.
L’Autorità di vigilanza, nella deliberazione n. 243/2007, aveva già avuto modo di affermare tale principio, sostenendo la opportunità di concentrare l’adozione degli atti di competenza del direttore dei lavori in capo ad un unico soggetto, ai fini della certezza e celerità dell’azione amministrativa.
Con recente parere 15 gennaio 2009, n. 6 l'Autorità ha ribadito tale impostazione con riferimento al divieto, espresso dall’articolo 29 comma 4 del Codice dei contratti, di frazionare l’incarico al fine di evitare, quando l’importo complessivo dei due incarichi supera la soglia dei 100.000 euro, l'applicazione della procedura prevista dal comma 1 dell’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006.
Con recente parere 15 gennaio 2009, n. 6 l'Autorità ha ribadito tale impostazione con riferimento al divieto, espresso dall’articolo 29 comma 4 del Codice dei contratti, di frazionare l’incarico al fine di evitare, quando l’importo complessivo dei due incarichi supera la soglia dei 100.000 euro, l'applicazione della procedura prevista dal comma 1 dell’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006.
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