E’ stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»".
Il nuovo regolamento che si compone di ben 359 articoli, entrerà in vigore il 9 giugno 2011 e prevede l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
a) gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
e) gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
h) il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
i) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».
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domenica 12 dicembre 2010
giovedì 18 novembre 2010
Offerte anomale - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7631/2010
Il Consiglio di Stato è recentemente intervenuto sulla questione delle offerte anomale, con riferimento all’ambito di intervento del giudice ammninistrativo.
Con sentenza 28.10.2010 n. 7631 il Consiglio di Stato SEZ V ha affermato che “la motivazione della valutazione effettuata circa l'anomalia delle offerte in una gara d’appalto di opera pubblica costituisce l'elemento decisivo ai fini della verifica giurisdizionale, in quanto permette un controllo sulla logicità della stessa, senza possibilità per il giudice di sostituirsi alla P.A. o trasmodare nelle determinazioni che appartengono al merito dell'azione amministrativa”.
Ha affermato inoltre, che “il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi espressione di discrezionalità tecnica deve limitarsi al controllo formale dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa; esso deve pure estendersi, ove necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, al controllo dell'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza quanto ai criteri tecnici e relativo procedimento applicativo, fermo restando che esula dalla competenza del giudice amministrativo il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico, compiute dalla p.a. sulla base delle cognizioni tecniche acquisite”.
In pratica in tema di anomalia, compito primario del giudice resta quello di verificare se il potere amministrativo sia stato tecnicamente esercitato in modo conforme ai criteri di logicità, congruità, razionalità e corretto apprezzamento dei fatti.
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Con sentenza 28.10.2010 n. 7631 il Consiglio di Stato SEZ V ha affermato che “la motivazione della valutazione effettuata circa l'anomalia delle offerte in una gara d’appalto di opera pubblica costituisce l'elemento decisivo ai fini della verifica giurisdizionale, in quanto permette un controllo sulla logicità della stessa, senza possibilità per il giudice di sostituirsi alla P.A. o trasmodare nelle determinazioni che appartengono al merito dell'azione amministrativa”.
Ha affermato inoltre, che “il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi espressione di discrezionalità tecnica deve limitarsi al controllo formale dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa; esso deve pure estendersi, ove necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, al controllo dell'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza quanto ai criteri tecnici e relativo procedimento applicativo, fermo restando che esula dalla competenza del giudice amministrativo il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico, compiute dalla p.a. sulla base delle cognizioni tecniche acquisite”.
In pratica in tema di anomalia, compito primario del giudice resta quello di verificare se il potere amministrativo sia stato tecnicamente esercitato in modo conforme ai criteri di logicità, congruità, razionalità e corretto apprezzamento dei fatti.
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venerdì 12 novembre 2010
Legge n.183/2010 – ripristino incentivo 2%
A seguito della pubblicazione sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9.11.2010 della legge 4 novembre 2010 n. 183, viene ripristinata la percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, da ripartire interamente- in base all’articolo 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006 per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
L’articolo 35 della L. 183/2010 al comma 3 dispone che "All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato".
Si ricorda che il comma 7-bis prevedeva che “a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, …. è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”
Tenuto conto che quest’ultima disposizione è stata prima annullata per un breve periodo (per effetto del d.l. 23 ottobre 2008, n.162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201) e successivamente ripristinata c’è da immaginare che si porranno, ora, questioni interpretative per stabilire il diritto alla percentuale intera o a quella ridotta allo 0,5% nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 23 novembre 2010.
Il nuovo provvedimento entrerà, infatti in vigore dal 24 novembre 2010
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L’articolo 35 della L. 183/2010 al comma 3 dispone che "All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato".
Si ricorda che il comma 7-bis prevedeva che “a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, …. è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”
Tenuto conto che quest’ultima disposizione è stata prima annullata per un breve periodo (per effetto del d.l. 23 ottobre 2008, n.162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201) e successivamente ripristinata c’è da immaginare che si porranno, ora, questioni interpretative per stabilire il diritto alla percentuale intera o a quella ridotta allo 0,5% nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 23 novembre 2010.
Il nuovo provvedimento entrerà, infatti in vigore dal 24 novembre 2010
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giovedì 11 novembre 2010
Laboratori di prova - autorizzazione ex art. 59 D.P.R. 380/2001
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. ha emanato alcune circolari che dettano i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove, diversi da quelli ufficiali già definiti dall’articolo 59 del D.P.R. 380/2001.
Le circolari, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010 riguardano:
- i materiali da costruzione (circolare 8 settembre 2010, n. 7617); Il nuovo provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 346/99, restando confermata la validità delle autorizzazioni già rilasciate.
- terre e rocce (circolare 8 settembre 2010, n. 7618); Il nuovo provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle autorizzazioni già rilasciate.
- indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito (circolare 8 settembre 2010, n. 7619) Il nuovo provvedimento sostituisce, per quanto riguarda il settore in argomento, la precedente
Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle abilitazioni già rilasciate.
Le autorizzazioni, rilasciate dal Servizio Tecnico Centrale su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, hanno validità quinquennale e possono essere rinnovate alla scadenza. Leggi il resto dell'articolo..
Le circolari, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010 riguardano:
- i materiali da costruzione (circolare 8 settembre 2010, n. 7617); Il nuovo provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 346/99, restando confermata la validità delle autorizzazioni già rilasciate.
- terre e rocce (circolare 8 settembre 2010, n. 7618); Il nuovo provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle autorizzazioni già rilasciate.
- indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito (circolare 8 settembre 2010, n. 7619) Il nuovo provvedimento sostituisce, per quanto riguarda il settore in argomento, la precedente
Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle abilitazioni già rilasciate.
Le autorizzazioni, rilasciate dal Servizio Tecnico Centrale su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, hanno validità quinquennale e possono essere rinnovate alla scadenza. Leggi il resto dell'articolo..
venerdì 22 ottobre 2010
incentivo progettazione - approvazione definitiva
Sembra proprio che la lunga vicenda dell’incentivo per la progettazione di cui all’articolo 92 comma 5 del Codice dei Contratti stia per concludersi con il ripristino della originaria percentuale del 2% calcolata sull'importo posto a base di gara; detta percentuale va ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
La Camera dei deputati in data 19.10.2010 ha, infatti, approvato definitivamente il provvedimento che prevede l’abrogazione della norma (comma 7-bis dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che riduceva di fatto la percentuale del 2% allo 0,5%. Leggi il resto dell'articolo..
La Camera dei deputati in data 19.10.2010 ha, infatti, approvato definitivamente il provvedimento che prevede l’abrogazione della norma (comma 7-bis dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che riduceva di fatto la percentuale del 2% allo 0,5%. Leggi il resto dell'articolo..
giovedì 14 ottobre 2010
Validità temporale DURC- Circolare Ministero del Lavoro n. 35/2010
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato in data 8.10.2010 la circolare n. 35/2010 con la quale vengono forniti chiarimenti relativi alla validità temporale del DURC e alla sua utilizzazione nell’ambito della specifica procedura per la quale viene richiesto.
Preliminarmente la circolare richiama la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza n. 1/2010 nella quale veniva sostanzialmente asserito che, nel settore degli appalti pubblici, va riconosciuta al documento in questione una validità trimestrale, al pari delle norme che fanno riferimento solo al settore dei lavori nei cantieri edili. Ha quindi sottolineato che “ nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi … in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento”
La circolare chiarisce che all’interno della medesima procedura di selezione del contraente, il Durc emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 può essere utilizzato dalla stazione appaltante, anche ai fini di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purchè in corso di validità rispetto alla data di aggiudicazione o di stipula.
In sintesi viene stabilita la validità trimestrale del documento:
- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente;
- ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del DPR 445/2000;
- per le fasi di stato di avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto;
- ai fini
del pagamento per il quale è stato acquisito;
- nel caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento allo specifico contratto;
- nel caso di acquisizioni in economia di beni e servizi, per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità del DURC fa riferimento all'oggetto e non allo specifico contratto;
- ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori.
Di contro, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art.7, comma1, del D.M. 24 febbraio 2007.
Nella stessa circolare viene chiarito che anche con riferimento ai lavori privati in edilizia il DURC ha validità trimestrale e può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.
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Preliminarmente la circolare richiama la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza n. 1/2010 nella quale veniva sostanzialmente asserito che, nel settore degli appalti pubblici, va riconosciuta al documento in questione una validità trimestrale, al pari delle norme che fanno riferimento solo al settore dei lavori nei cantieri edili. Ha quindi sottolineato che “ nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi … in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento”
La circolare chiarisce che all’interno della medesima procedura di selezione del contraente, il Durc emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 può essere utilizzato dalla stazione appaltante, anche ai fini di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purchè in corso di validità rispetto alla data di aggiudicazione o di stipula.
In sintesi viene stabilita la validità trimestrale del documento:
- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente;
- ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del DPR 445/2000;
- per le fasi di stato di avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto;
- ai fini
del pagamento per il quale è stato acquisito;
- nel caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento allo specifico contratto;
- nel caso di acquisizioni in economia di beni e servizi, per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità del DURC fa riferimento all'oggetto e non allo specifico contratto;
- ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori.
Di contro, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art.7, comma1, del D.M. 24 febbraio 2007.
Nella stessa circolare viene chiarito che anche con riferimento ai lavori privati in edilizia il DURC ha validità trimestrale e può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.
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sabato 9 ottobre 2010
Il Regolamento di attuazione del Codice del contratti pubblici- d.P.R. 5 ottobre 2010
E’ stato finalmente emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010 il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d. lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Il nuovo Regolamento prevede, tra l’altro, l’abrogazione del vigente d.P.R. n. 554/1999 e del d.P.R. n. 34 /2000, la parziale abrogazione del D.M. 145/2000 ( regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto), del quale restano in vigore solo gli articoli 1-2-3-4-5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35, 36 e con riferimento alla legge fondamentale sulle opere pubbliche (L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) l’abrogazione degli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348.
Il Regolamento dovrà, ora, acquisire il visto della Corte dei Conti cui seguirà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorrerà il termine di 180 giorni per la sua entrata in vigore. Leggi il resto dell'articolo..
Il nuovo Regolamento prevede, tra l’altro, l’abrogazione del vigente d.P.R. n. 554/1999 e del d.P.R. n. 34 /2000, la parziale abrogazione del D.M. 145/2000 ( regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto), del quale restano in vigore solo gli articoli 1-2-3-4-5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35, 36 e con riferimento alla legge fondamentale sulle opere pubbliche (L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) l’abrogazione degli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348.
Il Regolamento dovrà, ora, acquisire il visto della Corte dei Conti cui seguirà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorrerà il termine di 180 giorni per la sua entrata in vigore. Leggi il resto dell'articolo..
venerdì 1 ottobre 2010
Ripristino dell’incentivo per la progettazione - un passo avanti
Con l’approvazione in data 29.09.2010, da parte del Senato, del comma 3 dell'articolo 35 del disegno di legge n. 1167-B/BIS viene ripristinato l'incentivo per la progettazione nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara, originariamente prevista dal codice dei contratti art. 92 comma 5).
Come è noto il citato comma 3 dell’articolo 25 prevede l’abrogazione della norma (comma 7-bis dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che riduceva di fatto la percentuale del 2% allo 0,5%.
Il provvedimento dovrà ora tornare alla Camera per l’approvazione definitiva, che dovrebbe porre fine all’annosa questione degli incentivi destinati al responsabile del procedimento e agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai loro collaboratori. Leggi il resto dell'articolo..
Come è noto il citato comma 3 dell’articolo 25 prevede l’abrogazione della norma (comma 7-bis dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che riduceva di fatto la percentuale del 2% allo 0,5%.
Il provvedimento dovrà ora tornare alla Camera per l’approvazione definitiva, che dovrebbe porre fine all’annosa questione degli incentivi destinati al responsabile del procedimento e agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai loro collaboratori. Leggi il resto dell'articolo..
mercoledì 15 settembre 2010
Competenze professionali dei geometri - TAR Campania, sentenza n. 9772/2010
Il Tar Campania si è recentemente pronunciato in merito ai limiti delle competenze professionali dei geometri nel caso di progettazione di strutture in c.a. relative , nello specifico, alla sopraelevazione di un fabbricato a uso abitativo.
Il TAR ha preliminarmente ribadito un concetto già espresso dal Consiglio di Stato (SEZ. II, 13 dicembre 2006 n. 3441) in base al quale “prima del rilascio del permesso di costruire l’autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata a un professionista competente in relazione alla natura e all'importanza della costruzione in quanto le norme che regolano l'esercizio e i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto e ingegnere – sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnate a chi abbia la preparazione adeguata all’importanza delle opere, a salvaguardia sia dell’economia pubblica e privata dell'incolumità delle persone, sia dell’incolumità delle persone”.
Al riguardo la II Sezione della Cassazione, con sentenza n. 19292/2009, aveva già rimarcato come l'articolo 16 del RD n. 274/1929 consenta ai tecnici diplomati (geometri e periti edili), unicamente la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili, «con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica»
Sulla base anche della consolidata giurisprudenza il Tar Campania-Salerno, con sentenza 28 giugno 2010 n. 9772 ha quindi ritenuto illegittimo il titolo a costruire assentito su un progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell’opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista.
La sentenza, inoltre, demanda al giudice amministrativo la valutazione circa l’entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.
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Il TAR ha preliminarmente ribadito un concetto già espresso dal Consiglio di Stato (SEZ. II, 13 dicembre 2006 n. 3441) in base al quale “prima del rilascio del permesso di costruire l’autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata a un professionista competente in relazione alla natura e all'importanza della costruzione in quanto le norme che regolano l'esercizio e i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto e ingegnere – sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnate a chi abbia la preparazione adeguata all’importanza delle opere, a salvaguardia sia dell’economia pubblica e privata dell'incolumità delle persone, sia dell’incolumità delle persone”.
Al riguardo la II Sezione della Cassazione, con sentenza n. 19292/2009, aveva già rimarcato come l'articolo 16 del RD n. 274/1929 consenta ai tecnici diplomati (geometri e periti edili), unicamente la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili, «con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica»
Sulla base anche della consolidata giurisprudenza il Tar Campania-Salerno, con sentenza 28 giugno 2010 n. 9772 ha quindi ritenuto illegittimo il titolo a costruire assentito su un progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell’opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista.
La sentenza, inoltre, demanda al giudice amministrativo la valutazione circa l’entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.
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lunedì 6 settembre 2010
Nuovi obblighi per le attività di cantiere - legge n. 136/2010
E` stata recentemente emanata la legge 13 agosto 2010 n.136, recante il ``Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010).
La legge, oltre a contenere nuove misure finalizzate alla tracciabilità dei flussi finanziari connesse alla realizzazione di lavori, servizi e forniture, prevede alcuni nuovi obblighi riferiti alle attività di cantiere.
E’ previsto, infatti, che nella bolla di consegna del materiale deve essere indicato il numero di targa e nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l`attivita` dei cantieri (art. 4)
Con riferimento alla identificazione degli addetti nei cantieri è previsto che la tessera di riconoscimento di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera u), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre agli elementi ivi specificati, (fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro), deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, di cui all’ articolo 21, comma 1, lettera c), del citato d. lgs. n. 81/2008, deve contenere anche l’indicazione del committente. (art. 5). Restano invariate le sanzioni già previste in caso di inadempimento per il datore di lavoro e per il lavoratore (Capo IV – Sezione I del d.lgs. n. 81/2008)
Le nuove norme entreranno in vigore il 7 settembre 2010.
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La legge, oltre a contenere nuove misure finalizzate alla tracciabilità dei flussi finanziari connesse alla realizzazione di lavori, servizi e forniture, prevede alcuni nuovi obblighi riferiti alle attività di cantiere.
E’ previsto, infatti, che nella bolla di consegna del materiale deve essere indicato il numero di targa e nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l`attivita` dei cantieri (art. 4)
Con riferimento alla identificazione degli addetti nei cantieri è previsto che la tessera di riconoscimento di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera u), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre agli elementi ivi specificati, (fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro), deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, di cui all’ articolo 21, comma 1, lettera c), del citato d. lgs. n. 81/2008, deve contenere anche l’indicazione del committente. (art. 5). Restano invariate le sanzioni già previste in caso di inadempimento per il datore di lavoro e per il lavoratore (Capo IV – Sezione I del d.lgs. n. 81/2008)
Le nuove norme entreranno in vigore il 7 settembre 2010.
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lunedì 26 luglio 2010
Classificazione acustica immobili - Norma UNI 11367:2010
E’ stata recentemente pubblicata la Norma UNI 11367:2010 Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera
La norma definisce, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti), per l'intera unità immobiliare (ad eccezione di alcune tipologie). I criteri stabiliti nella norma sono applicabili a tutte le unità immobiliari con destinazione d'uso diversa da quella agricola, artigianale e industriale.
La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato e cioè.
- l’isolamento di facciata,
- l’isolamento rispetto ai vicini per i rumori aerei,
- l’isolamento rispetto ai vicini per i rumori di calpestio
- il livello sonoro degli impianti.
Viene inoltre proposta una valutazione sintetica (con un unico indice descrittore) dell'insieme dei requisiti per unità immobiliare.
Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare.
La norma prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: dalla classe 1, che identifica il livello più silenzioso, alla classe 4 (livello più rumoroso) mentre il livello prestazionale di base è rappresentato dalla terza classe.
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La norma definisce, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti), per l'intera unità immobiliare (ad eccezione di alcune tipologie). I criteri stabiliti nella norma sono applicabili a tutte le unità immobiliari con destinazione d'uso diversa da quella agricola, artigianale e industriale.
La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato e cioè.
- l’isolamento di facciata,
- l’isolamento rispetto ai vicini per i rumori aerei,
- l’isolamento rispetto ai vicini per i rumori di calpestio
- il livello sonoro degli impianti.
Viene inoltre proposta una valutazione sintetica (con un unico indice descrittore) dell'insieme dei requisiti per unità immobiliare.
Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare.
La norma prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: dalla classe 1, che identifica il livello più silenzioso, alla classe 4 (livello più rumoroso) mentre il livello prestazionale di base è rappresentato dalla terza classe.
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martedì 13 luglio 2010
In attesa del nuovo Regolamento del Codice dei contratti
Il 18 giugno scorso è stato approvato definitivamente da parte del Consiglio dei Ministri il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
Ad oggi si è in attesa della firma del Capo dello Stato, della successiva registrazione da parte della Corte dei Conti e infine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
Il Regolamento, che si compone di ben 359 articoli, entrerà in vigore 180 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I.
Entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione soltanto due articoli del TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI e precisamente:
- art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione
- art.74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione (all’Autorità per la Vigilanza)
Il nuovo regolamento prevede l’abrogazione di numerose norme tra le quali il d.P.R. n. 34/2000 e di numerosi articoli del D.M. 145/2000, che resta incomprensibilmente in vigore per i soli articoli 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36.
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Ad oggi si è in attesa della firma del Capo dello Stato, della successiva registrazione da parte della Corte dei Conti e infine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
Il Regolamento, che si compone di ben 359 articoli, entrerà in vigore 180 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I.
Entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione soltanto due articoli del TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI e precisamente:
- art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione
- art.74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione (all’Autorità per la Vigilanza)
Il nuovo regolamento prevede l’abrogazione di numerose norme tra le quali il d.P.R. n. 34/2000 e di numerosi articoli del D.M. 145/2000, che resta incomprensibilmente in vigore per i soli articoli 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36.
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martedì 8 giugno 2010
Testo unico edilizia DPR 380/2001 - nuove modifiche
In sede di conversione in legge del decreto-legge 40/2010 del marzo scorso, (Legge n. 73 del 22 maggio 2010, in G.U. n. 120 del 25 maggio 2010) è stato riscritto l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR n. 380/2001.
Il nuovo testo individua gli interventi che è possibile eseguire senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
Per quanto riguarda, invece, i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
sono previsti i seguenti adempimenti:
• comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
e limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria art.3 comma 1 lett.b):
- la comunicazione deve contenere i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori ;
- deve essere allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro.
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Il nuovo testo individua gli interventi che è possibile eseguire senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
Per quanto riguarda, invece, i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
sono previsti i seguenti adempimenti:
• comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
e limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria art.3 comma 1 lett.b):
- la comunicazione deve contenere i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori ;
- deve essere allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro.
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mercoledì 2 giugno 2010
Cessione crediti nei confronti degli Enti locali - Cassazione civile n. 6038/2010
La Cassazione civile ha avuto recentemente modo di affermare, con sentenza 12/03/2010, n. 6038, che la cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 va fatta, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e deve essere notifica alle Amministrazioni pubbliche debitrici ai fini dell'efficacia ed opponibilità alle stesse, così come prevedeva l'art. 115 del D.P.R. n. 554/1999, oggi riproposto con l’articolo 117 comma 2 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Nella sentenza viene esaminata l’attuale disciplina della cessione dei crediti facendo espresso richiamo ad una precedente sentenza (Cass. Civ. Sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571) nella quale era stato affermato che "la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore)".
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Nella sentenza viene esaminata l’attuale disciplina della cessione dei crediti facendo espresso richiamo ad una precedente sentenza (Cass. Civ. Sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571) nella quale era stato affermato che "la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore)".
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mercoledì 12 maggio 2010
DURC – CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 6 aprile 2010, n.1934
Il Consiglio di Stato , si è recentemente pronunciato in riferimento a eventuali margini di valutazione o di apprezzamento dei dati e delle circostanze contenute nel DURC.
Una società di servizi aveva proposto ricorso al TAR avverso il provvedimento di caducazione dell’aggiudicazione definitiva l’affidamento di servizi di pulizia, già disposta dalla Stazione appaltante, per motivi connessi a irregolarità risultanti nel DURC; con sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 12411/2009 il ricorso era stato respinto.
Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sulla riforma della citata sentenza del TAR. ha così argomentato:
- … il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell'art.2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art. 3 , comma 8, lett. b-bis) d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n.276.
- Il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.
Come già affermato in una precedente sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009)
ha inoltre affermato che ... attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute e che deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento e, richiamando altra sentenza (Cons. Stato, sez. V, n. 5096/2008) , che …. in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia , debbono considerarsi "gravi" tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione.
Sulla base delle considerazioni esposte il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con sentenza 6 aprile 2010, n.1934 ha, pertanto, respinto l’appello.
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Una società di servizi aveva proposto ricorso al TAR avverso il provvedimento di caducazione dell’aggiudicazione definitiva l’affidamento di servizi di pulizia, già disposta dalla Stazione appaltante, per motivi connessi a irregolarità risultanti nel DURC; con sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 12411/2009 il ricorso era stato respinto.
Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sulla riforma della citata sentenza del TAR. ha così argomentato:
- … il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell'art.2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art. 3 , comma 8, lett. b-bis) d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n.276.
- Il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.
Come già affermato in una precedente sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009)
ha inoltre affermato che ... attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute e che deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento e, richiamando altra sentenza (Cons. Stato, sez. V, n. 5096/2008) , che …. in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia , debbono considerarsi "gravi" tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione.
Sulla base delle considerazioni esposte il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con sentenza 6 aprile 2010, n.1934 ha, pertanto, respinto l’appello.
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martedì 4 maggio 2010
Avvalimento per la certificazione di qualità – TAR Sardegna n. 665/2010
Il TAR Sardegna si è recentemente pronunciato in merito alla possibilità per una società di utilizzare - ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto indetta con procedura aperta - l’istituto dell’avvalimento per quanto attiene alla certificazione di qualità richiesta nel bando di gara.
Un Comune sardo aveva aggiudicato la gara per l'affidamento della fornitura di vestiario ad una s.r.l. che, con riferimento al requisito, richiesto dalla lex specialis, della idonea certificazione di qualità aveva utilizzato l’istituto dell'avvalimento.
La società seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva per la violazione del bando di gara, muovendo dalla premessa che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto priva del requisito, richiesto dalla lex specialis, della idonea certificazione di qualità. Poiché, inoltre, il possesso del requisito è stato dimostrato avvalendosi della certificazione di qualità di altra società, deduce la violazione dell’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), assumendo che l’istituto dell’avvalimento non è utilizzabile per il requisito soggettivo di cui trattasi.
Il TAR, richiamando una sua precedente sentenza (n. 556/2007), nonché il parere n. 254/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha ritenuto che :
- la certificazione di qualità costituisce un requisito di natura soggettiva delle imprese per il quale non appare possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici. E’ stato sottolineato, sia dalla giurisprudenza (si veda TAR Sardegna, sez. I, 27 marzo 2007, n. 556), sia, in sede consultiva , dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (cfr. parere n. 254 del 10 dicembre 2008), che l’avvalimento è stato previsto limitatamente alla “richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA”. La certificazione di qualità è, invece, da ritenersi requisito soggettivo dell’impresa, preordinato a garantire all’amministrazione appaltante la qualità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute. Obiettivo che, per essere effettivamente perseguito, richiede necessariamente che la certificazione di qualità riguardi direttamente l’impresa appaltatrice.
- la giurisprudenza ha da tempo affermato questo principio con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, per i quali si è statuito che il requisito della certificazione di qualità eventualmente richiesto dal bando deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento, quantomeno nelle associazioni orizzontali (si veda Cons. St., sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188).
Per le superiori motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, con sentenza 6 aprile 2010 n. 665 pronunciandosi definitivamente, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno illegittimamente ammesso alla procedura di gara la società che era risultata aggiudicataria.
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Un Comune sardo aveva aggiudicato la gara per l'affidamento della fornitura di vestiario ad una s.r.l. che, con riferimento al requisito, richiesto dalla lex specialis, della idonea certificazione di qualità aveva utilizzato l’istituto dell'avvalimento.
La società seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva per la violazione del bando di gara, muovendo dalla premessa che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto priva del requisito, richiesto dalla lex specialis, della idonea certificazione di qualità. Poiché, inoltre, il possesso del requisito è stato dimostrato avvalendosi della certificazione di qualità di altra società, deduce la violazione dell’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), assumendo che l’istituto dell’avvalimento non è utilizzabile per il requisito soggettivo di cui trattasi.
Il TAR, richiamando una sua precedente sentenza (n. 556/2007), nonché il parere n. 254/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha ritenuto che :
- la certificazione di qualità costituisce un requisito di natura soggettiva delle imprese per il quale non appare possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici. E’ stato sottolineato, sia dalla giurisprudenza (si veda TAR Sardegna, sez. I, 27 marzo 2007, n. 556), sia, in sede consultiva , dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (cfr. parere n. 254 del 10 dicembre 2008), che l’avvalimento è stato previsto limitatamente alla “richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA”. La certificazione di qualità è, invece, da ritenersi requisito soggettivo dell’impresa, preordinato a garantire all’amministrazione appaltante la qualità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute. Obiettivo che, per essere effettivamente perseguito, richiede necessariamente che la certificazione di qualità riguardi direttamente l’impresa appaltatrice.
- la giurisprudenza ha da tempo affermato questo principio con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, per i quali si è statuito che il requisito della certificazione di qualità eventualmente richiesto dal bando deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento, quantomeno nelle associazioni orizzontali (si veda Cons. St., sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188).
Per le superiori motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, con sentenza 6 aprile 2010 n. 665 pronunciandosi definitivamente, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno illegittimamente ammesso alla procedura di gara la società che era risultata aggiudicataria.
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venerdì 30 aprile 2010
D. Lgs. n. 56/2010 - Nuovi limiti trasmittanza termica dei vetri
Con riferimento all’ attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, con D.Lgs 29 marzo 2010 n. 56 (G.U. 21 aprile 2010 n. 92) è stato disposto che i nuovi limiti di trasmittanza termica dei vetri previsti dal D.lgs n.192/2005, come modificati dal Dlgs 311/2006 (allegato C, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna), vengano anticipati al 1° luglio 2010.
L’art. 7 del D. Lgs. n. 56/2010 “Modifiche all’allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “ prevede infatti : All’allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna, le parole: «dal 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°luglio 2010».
I valori limite della trasmittanza centrale termica “U” dei vetri , differenziati secondo le zone diverse zone climatiche, risultano quindi i seguenti:
Zona climatica A: U = 3,7 W/mqK,
Zona climatica B: U = 2,7 W/mqK,
Zona climatica C: U = 2,1 W/mqK,
Zona climatica D: U = 1,9 W/mqK,
Zona climatica E: U = 1,7 W/mqK,
Zona climatica F: U = 1,3 W/mqK,
Il nuovo provvedimento entrerà in vigore il 6 maggio 2010.
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L’art. 7 del D. Lgs. n. 56/2010 “Modifiche all’allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “ prevede infatti : All’allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna, le parole: «dal 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°luglio 2010».
I valori limite della trasmittanza centrale termica “U” dei vetri , differenziati secondo le zone diverse zone climatiche, risultano quindi i seguenti:
Zona climatica A: U = 3,7 W/mqK,
Zona climatica B: U = 2,7 W/mqK,
Zona climatica C: U = 2,1 W/mqK,
Zona climatica D: U = 1,9 W/mqK,
Zona climatica E: U = 1,7 W/mqK,
Zona climatica F: U = 1,3 W/mqK,
Il nuovo provvedimento entrerà in vigore il 6 maggio 2010.
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martedì 20 aprile 2010
D.Lgs. n. 53/2010 - procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti
Pubblicato sulla G.U. n. 84 del 12 aprile 2010 il D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53
Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti. Il decreto in argomento, in vigore dal 27 aprile 2010, introduce ulteriori sostanziali novità al Codice del contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006) e precisamente:
- modifica l’art. 11. Fasi delle procedure di affidamento
- modifica l’art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni e
introduce l’art. 79-bis. Avviso volontario per la trasparenza preventiva
- modifica l’art. 240. Accordo bonario
- modifica l’art. 241. Arbitrato
- modifica l’art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è
nominato dalla camera arbitrale e introduce l’art. 243-bis. Informativa in ordine all'intento di
proporre ricorso giurisdizionale
- modifica l’art. 244. Giurisdizione
- modifica l’art. 245. Strumenti di tutela
e introduce gli articoli:
245-bis Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
245-ter. Inefficacia del contratto negli altri casi
245-quater. Sanzioni alternative
245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente
- modifica l’art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi
Il nuovo decreto introduce, inoltre, l’articolo 251-bis che tratta degli obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea.
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Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti. Il decreto in argomento, in vigore dal 27 aprile 2010, introduce ulteriori sostanziali novità al Codice del contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006) e precisamente:
- modifica l’art. 11. Fasi delle procedure di affidamento
- modifica l’art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni e
introduce l’art. 79-bis. Avviso volontario per la trasparenza preventiva
- modifica l’art. 240. Accordo bonario
- modifica l’art. 241. Arbitrato
- modifica l’art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è
nominato dalla camera arbitrale e introduce l’art. 243-bis. Informativa in ordine all'intento di
proporre ricorso giurisdizionale
- modifica l’art. 244. Giurisdizione
- modifica l’art. 245. Strumenti di tutela
e introduce gli articoli:
245-bis Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
245-ter. Inefficacia del contratto negli altri casi
245-quater. Sanzioni alternative
245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente
- modifica l’art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi
Il nuovo decreto introduce, inoltre, l’articolo 251-bis che tratta degli obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea.
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venerdì 16 aprile 2010
Materiali compositi fibrorinforzati – Linee guida per gli interventi di rinforzo delle strutture
Il D.M. 14 gennaio 2008, con riferimento ai materiali non tradizionali o non trattati nelle stesse Norme tecniche per le costruzioni, prevede espressamente che questi potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od opere, previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, autorizzazione che riguarderà l’utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte sulla base di procedure definite dal Servizio Tecnico Centrale (rif.to paragrafo 4.6 - Costruzioni di altri materiali).
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pertanto pubblicato le Linee guida per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di interventi di rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP.
Il documento, approvato il 24 luglio 2009 dall’Assemblea Generale Consiglio Superiore LL PP, riguarda gli interventi di rinforzo delle strutture esistenti di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e di muratura per i quali si vogliano impiegare compositi fibrorinforzati per il consolidamento di elementi strutturali non soddisfacenti i requisiti e le verifiche di sicurezza prescritte dalla Normativa vigente. Leggi il resto dell'articolo..
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pertanto pubblicato le Linee guida per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di interventi di rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP.
Il documento, approvato il 24 luglio 2009 dall’Assemblea Generale Consiglio Superiore LL PP, riguarda gli interventi di rinforzo delle strutture esistenti di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e di muratura per i quali si vogliano impiegare compositi fibrorinforzati per il consolidamento di elementi strutturali non soddisfacenti i requisiti e le verifiche di sicurezza prescritte dalla Normativa vigente. Leggi il resto dell'articolo..
domenica 11 aprile 2010
Verifiche ascensori – annullamento D.M. 23 luglio 2009
Il Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio, Sez. III-Ter, con sentenza del 1 aprile 2010 n. 5413 ha annullato il D.M. 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive, avente ad oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE",
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009 n. 189, imponeva, a far data dal 1 settembre 2009, ai proprietari degli edifici di concordare l'effettuazione di verifiche straordinarie in occasione della verifica periodica dell'impianto già programmata, al fine di individuare prescrizioni di interventi di adeguamento.
In particolare era stato previsto che le citate verifiche dovessero essere effettuate:
- per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964: entro il 1 settembre 2011
- per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 : entro il 1 settembre 2012
- per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991: entro il 1 settembre 2013
- per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999: entro il 1 settembre 2014
Per quanto riguardava i termini per l’attuazione dei conseguenti interventi di adeguamento, questi, in base alle situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto (norma UNI EN 81-80) dovevano essere attuati tassativamente entro termini prefissati.
Con ricorso depositato il 20 novembre 2009 la Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia) ha impugnato il decreto in argomento chiedendone l'annullamento.
IL TAR, nel puntualizzare, peraltro, il ruolo di associazione privata dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha ritenuto che :
- l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore. La riprova della fondatezza del rilievo è nello stesso provvedimento, nel quale è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di "rilanciare l'edilizia" e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, "anche" con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all'interno degli edifici, e "fra questi l'ascensore" in quanto "indispensabile mezzo di trasporto".
- la nuova normativa viene quindi imposta non per colmare evidenti carenze nell'attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull'economia delle famiglie.
e pertanto sulla base delle considerazioni esposte, con sentenza del 1 aprile 2010 n. 5413, ha deciso che il ricorso doveva essere accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato.
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Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009 n. 189, imponeva, a far data dal 1 settembre 2009, ai proprietari degli edifici di concordare l'effettuazione di verifiche straordinarie in occasione della verifica periodica dell'impianto già programmata, al fine di individuare prescrizioni di interventi di adeguamento.
In particolare era stato previsto che le citate verifiche dovessero essere effettuate:
- per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964: entro il 1 settembre 2011
- per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 : entro il 1 settembre 2012
- per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991: entro il 1 settembre 2013
- per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999: entro il 1 settembre 2014
Per quanto riguardava i termini per l’attuazione dei conseguenti interventi di adeguamento, questi, in base alle situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto (norma UNI EN 81-80) dovevano essere attuati tassativamente entro termini prefissati.
Con ricorso depositato il 20 novembre 2009 la Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia) ha impugnato il decreto in argomento chiedendone l'annullamento.
IL TAR, nel puntualizzare, peraltro, il ruolo di associazione privata dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha ritenuto che :
- l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore. La riprova della fondatezza del rilievo è nello stesso provvedimento, nel quale è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di "rilanciare l'edilizia" e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, "anche" con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all'interno degli edifici, e "fra questi l'ascensore" in quanto "indispensabile mezzo di trasporto".
- la nuova normativa viene quindi imposta non per colmare evidenti carenze nell'attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull'economia delle famiglie.
e pertanto sulla base delle considerazioni esposte, con sentenza del 1 aprile 2010 n. 5413, ha deciso che il ricorso doveva essere accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato.
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domenica 28 marzo 2010
Legge n.36/2010 – disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue, modifiche al D. Lgs n.152/2006
Con legge 25 febbraio 2010 n. 36 è stata modificata la disciplina sanzionatoria relativa agli scarichi di acque reflue; l’articolo 1 della predetta legge, modificando il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante le "Norme in materia ambientale “ prevede infatti, che «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro».
La nuova legge, in vigore dal 27 marzo 2010, ha sostanzialmente riformulato le sanzioni relative agli scarichi di acque reflue industriali che eccedono i valori limite, restringendo la responsabilità penale ai casi più gravi; viene, infatti, limitata l’applicazione delle sanzioni penali al caso in cui il superamento tabellare dei valori limite è riferito solo alle 18 sostanze più pericolose fissate nella tabella 5.
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La nuova legge, in vigore dal 27 marzo 2010, ha sostanzialmente riformulato le sanzioni relative agli scarichi di acque reflue industriali che eccedono i valori limite, restringendo la responsabilità penale ai casi più gravi; viene, infatti, limitata l’applicazione delle sanzioni penali al caso in cui il superamento tabellare dei valori limite è riferito solo alle 18 sostanze più pericolose fissate nella tabella 5.
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sabato 27 marzo 2010
Contributi gara - Autorità Vigilanza, deliberazione 15 febbraio 2010
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ha recentemente stabilito, con deliberazione del 15 febbraio, l'ammontare del contributo per il 2010, che i seguenti soggetti, pubblici e privati:
a) stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del d.lgs. 163/ 2006;
b) operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
sono tenuti a versare con le modalità previste dallo stesso provvedimento :
Importo posto a base di gara da € 150.000 fino ad un importo inferiore a € 500.000 :
- Quota per le stazioni appaltanti: € 150,00
- Quota per ogni partecipante: € 20
Importo posto a base di gara da € 500.000 fino ad un importo inferiore a € 1.000.000:
- Quota per le stazioni appaltanti: € 250,00
- Quota per ogni partecipante: € 40
Importo posto a base di gara da € 1.000.000 fino ad un importo inferiore a € 5.000.000:
- Quota per le stazioni appaltanti: € 400,00
- Quota per ogni partecipante: € 70
Importo posto a base di gara oltre € 5.000.000:
- Quota per le stazioni appaltanti: € 500,00
- Quota per ogni partecipante: € 100
Gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del d.lgs. 163/ 2006, sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
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a) stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del d.lgs. 163/ 2006;
b) operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
sono tenuti a versare con le modalità previste dallo stesso provvedimento :
Importo posto a base di gara da € 150.000 fino ad un importo inferiore a € 500.000 :
- Quota per le stazioni appaltanti: € 150,00
- Quota per ogni partecipante: € 20
Importo posto a base di gara da € 500.000 fino ad un importo inferiore a € 1.000.000:
- Quota per le stazioni appaltanti: € 250,00
- Quota per ogni partecipante: € 40
Importo posto a base di gara da € 1.000.000 fino ad un importo inferiore a € 5.000.000:
- Quota per le stazioni appaltanti: € 400,00
- Quota per ogni partecipante: € 70
Importo posto a base di gara oltre € 5.000.000:
- Quota per le stazioni appaltanti: € 500,00
- Quota per ogni partecipante: € 100
Gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del d.lgs. 163/ 2006, sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
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domenica 14 marzo 2010
Ponteggi metallici – protezione contro i fulmini, D.lgs. n. 81/2008
I ponteggi metallici nei cantieri edili possono a volte porre problemi di sicurezza; il D.lgs. 81/2008 all’articolo 84 prescrive, in generale, che gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, devono essere protetti dagli effetti dei fulmini specificando, al punto 1.8.1. dell’allegato IV, che le strutture metalliche delle opere provvisionali, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
Per stabilire se si tratta di una struttura di “notevoli dimensioni”, e quindi se sia richiesta o meno la protezione contro i fulmini, occorre fare riferimento alla norma CEI 81/10 che, in base a diversi parametri ( numero di fulmini per anno e per Kmq nel luogo d’installazione, resistività del suolo, l’ubicazione della struttura ...) consente di valutare se il rischio R è maggiore o minore di quello accettabile. Se il rischio totale risulta inferiore a quello accettabile, il ponteggio può considerarsi autoprotetto, come si riscontra nella maggioranza dei casi, e non è, quindi, necessario adottare alcuna misura di protezione contro i fulmini.
In caso contrario occorre far riferimento alla norma CEI 81-10/3 e procedere con la progettazione e l’installazione di una sistema di protezione (LPS) per il ponteggio, finalizzato ad eliminare il rischio di perdita di vite umane causata da tensioni di contatto e di passo; in base alle attuali norme queste tensioni sono da ritenere trascurabili se il suolo presenta un’elevata resistività superficiale (> 5KΩm)
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Per stabilire se si tratta di una struttura di “notevoli dimensioni”, e quindi se sia richiesta o meno la protezione contro i fulmini, occorre fare riferimento alla norma CEI 81/10 che, in base a diversi parametri ( numero di fulmini per anno e per Kmq nel luogo d’installazione, resistività del suolo, l’ubicazione della struttura ...) consente di valutare se il rischio R è maggiore o minore di quello accettabile. Se il rischio totale risulta inferiore a quello accettabile, il ponteggio può considerarsi autoprotetto, come si riscontra nella maggioranza dei casi, e non è, quindi, necessario adottare alcuna misura di protezione contro i fulmini.
In caso contrario occorre far riferimento alla norma CEI 81-10/3 e procedere con la progettazione e l’installazione di una sistema di protezione (LPS) per il ponteggio, finalizzato ad eliminare il rischio di perdita di vite umane causata da tensioni di contatto e di passo; in base alle attuali norme queste tensioni sono da ritenere trascurabili se il suolo presenta un’elevata resistività superficiale (> 5KΩm)
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domenica 7 marzo 2010
Rinvio obbligo utilizzo fonti rinnovabili - D.L. n. 194/2009
Con l’approvazione al Senato del D.L. 194/2009 (decreto "Milleproroghe") viene ulteriormente rinviato al 1 gennaio 2011 l'obbligo per i Comuni di inserire nei propri regolamenti edilizi l'utilizzo di fonti rinnovabili per tutti i nuovi edifici.Tale obbligo sarebbe dovuto scattare, infatti, in base alle legge n. 14/2009, il 1 gennaio 2010.
La norma, originariamente introdotta con la Finanziaria 2008 attraverso la modifica del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), disciplina i regolamenti edilizi dei Comuni nei quali deve essere previsto, ai fini del rilascio del permesso di costruire relativa agli edifici di nuova costrzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale superiore a 100 metri quadrati, la produzione di energia minima da fonti rinnovabili è di 5 kW.
Dal rapporto “L’innovazione energetica nei regolamenti edilizi comunali” presentato al Saie di Bologna 2009 curato da Legambiente e Cresme - in collaborazione con Saie Energia - si rileva che numerosi Comuni hanno anticipato l’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili imposto dalle nuove norme; in particolare l’utilizzo di solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e fotovoltaico per l’energia elettrica è già obbligatorio in 406 Comuni. Con specifico riferimento al fotovoltaico sono 135 i Comuni nei quali è stato recepito l’obbligo di installazione di 1 kW di fotovoltaico per unità abitativa. Leggi il resto dell'articolo..
La norma, originariamente introdotta con la Finanziaria 2008 attraverso la modifica del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), disciplina i regolamenti edilizi dei Comuni nei quali deve essere previsto, ai fini del rilascio del permesso di costruire relativa agli edifici di nuova costrzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale superiore a 100 metri quadrati, la produzione di energia minima da fonti rinnovabili è di 5 kW.
Dal rapporto “L’innovazione energetica nei regolamenti edilizi comunali” presentato al Saie di Bologna 2009 curato da Legambiente e Cresme - in collaborazione con Saie Energia - si rileva che numerosi Comuni hanno anticipato l’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili imposto dalle nuove norme; in particolare l’utilizzo di solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e fotovoltaico per l’energia elettrica è già obbligatorio in 406 Comuni. Con specifico riferimento al fotovoltaico sono 135 i Comuni nei quali è stato recepito l’obbligo di installazione di 1 kW di fotovoltaico per unità abitativa. Leggi il resto dell'articolo..
lunedì 22 febbraio 2010
Cause di esclusione dalla partecipazione alle gare – Autorità, determinazione n. 1/2010
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emanato la determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 per offrire agli operatori del mercato indicazioni per una corretta interpretazione sulla normativa che regola i requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche.
Con questo provvedimento l’Autorità affronta le problematiche connesse alle cause di esclusione dalle gare di cui all’ articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, in considerazione delle modifiche legislative apportate - in ultimo dal decreto - legge. n. 135/2009 - e delle incertezze interpretative che ne derivano.
Per ciascuna fattispecie elencate all’articolo 38 comma 1 lettere da a) a m-quater) l’Autorità fornisce utili indicazioni con l’intento di “garantire la migliore qualità delle imprese concorrenti, ed evitare che le cause di esclusione portino ad un eccessivo irrigidimento del mercato degli appalti pubblici o ad una ingiustificata discriminazione tra imprese.”
In particolare viene affrontata la problematica connessa alla “ falsa dichiarazione in gara” di cui alla lettera h) e cioè l’esclusione per i soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti e la connessa sanzione interdittiva di un anno. In questi casi l’Autorità, tenuto conto delle rilevanti conseguenze derivanti dall’annotazione sul casellario informatico, ha previsto un contraddittorio preventivo all’annotazione stessa, in linea con i principi comunitari ed in particolare con il principio di proporzionalità, e nel rispetto dei principi di legalità, del contraddittorio e del giusto procedimento.
La documentazione relativa alla determinazione in argomento è consultabile sul sito www.avcp.it.
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Con questo provvedimento l’Autorità affronta le problematiche connesse alle cause di esclusione dalle gare di cui all’ articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, in considerazione delle modifiche legislative apportate - in ultimo dal decreto - legge. n. 135/2009 - e delle incertezze interpretative che ne derivano.
Per ciascuna fattispecie elencate all’articolo 38 comma 1 lettere da a) a m-quater) l’Autorità fornisce utili indicazioni con l’intento di “garantire la migliore qualità delle imprese concorrenti, ed evitare che le cause di esclusione portino ad un eccessivo irrigidimento del mercato degli appalti pubblici o ad una ingiustificata discriminazione tra imprese.”
In particolare viene affrontata la problematica connessa alla “ falsa dichiarazione in gara” di cui alla lettera h) e cioè l’esclusione per i soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti e la connessa sanzione interdittiva di un anno. In questi casi l’Autorità, tenuto conto delle rilevanti conseguenze derivanti dall’annotazione sul casellario informatico, ha previsto un contraddittorio preventivo all’annotazione stessa, in linea con i principi comunitari ed in particolare con il principio di proporzionalità, e nel rispetto dei principi di legalità, del contraddittorio e del giusto procedimento.
La documentazione relativa alla determinazione in argomento è consultabile sul sito www.avcp.it.
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domenica 14 febbraio 2010
copertura assicurativa del pubblico dipendente- Corte dei Conti, deliberazione n. 3/2009
Un Comune dell'Emilia Romagna ha inoltrato alla Corte dei Conti richiesta di parere in ordine all’interpretazione della norma di cui all’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), che dispone la nullità dei contratti con i quali un ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali, connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici, oltre alla responsabilità contabile.
In particolare veniva chiesto se la disciplina dettata dalla norma in questione fosse valida anche
per quelle polizze che includono nella copertura assicurativa i responsabili di settore ed i dipendenti degli enti pubblici, che frequentemente sono soggetti a giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.
La norma della quale viene chiesta l’interpretazione disponeva, infatti, la nullità dei contratti di assicurazione con la quale gli Enti Pubblici assicuravano i propri amministratori per i rischi derivanti dalla loro carica e relative anche a responsabilità contabile, con l’effetto che le vecchie polizze hanno cessato di avere efficacia dal 30.06.2008.
La Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia – Romagna con Deliberazione n. 3/2009/PAR nel richiamare la sentenza n. 553 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Umbria il 10.12.2002, ha ritenuto che il divieto contenuto nella disposizione della legge finanziaria 2008 va esteso a tutti i casi di polizze stipulate da pubbliche amministrazioni a favore di pubblici dipendenti a copertura delle conseguenze derivante da illeciti amministrativi di cui si rendano responsabili.
In sintesi oggi la responsabilità amministrativa e contabile “ per colpa grave” rimane, quindi, a carico del pubblico dipendente.
Ma il Codice (art.90 comma 5 e articolo 92 comma 7bis) e il vigente regolamento n. 554/1999 ( e anche l'art. 270 dello schema di nuovo regolament, in corso di approvazione) non dispongono diversamente ????
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In particolare veniva chiesto se la disciplina dettata dalla norma in questione fosse valida anche
per quelle polizze che includono nella copertura assicurativa i responsabili di settore ed i dipendenti degli enti pubblici, che frequentemente sono soggetti a giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.
La norma della quale viene chiesta l’interpretazione disponeva, infatti, la nullità dei contratti di assicurazione con la quale gli Enti Pubblici assicuravano i propri amministratori per i rischi derivanti dalla loro carica e relative anche a responsabilità contabile, con l’effetto che le vecchie polizze hanno cessato di avere efficacia dal 30.06.2008.
La Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia – Romagna con Deliberazione n. 3/2009/PAR nel richiamare la sentenza n. 553 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Umbria il 10.12.2002, ha ritenuto che il divieto contenuto nella disposizione della legge finanziaria 2008 va esteso a tutti i casi di polizze stipulate da pubbliche amministrazioni a favore di pubblici dipendenti a copertura delle conseguenze derivante da illeciti amministrativi di cui si rendano responsabili.
In sintesi oggi la responsabilità amministrativa e contabile “ per colpa grave” rimane, quindi, a carico del pubblico dipendente.
Ma il Codice (art.90 comma 5 e articolo 92 comma 7bis) e il vigente regolamento n. 554/1999 ( e anche l'art. 270 dello schema di nuovo regolament, in corso di approvazione) non dispongono diversamente ????
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mercoledì 10 febbraio 2010
Annullamento procedura di gara - Autorità, parere n. 65/2009
L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici è stata chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alle determinazioni da assumere da parte di una Stazione appaltante che, nell’ambito di una procedura di gara per l’appalto di lavori, aveva erroneamente indicato nel bando la categoria necessaria per la partecipazione alla gara e successivamente proceduto alla aggiudicazione provvisoria.
A seguito di contestazione da parte dell’impresa che sarebbe risultata aggiudicataria se la procedura fosse stata correttamente svolta, la Stazione appaltante ha presentato istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.
L’Autorità, nel suo Parere n. 65 del 20/05/2009 ha preliminarmente richiamato la determinazione n. 17 del 10 luglio 2002 nella quale era stato precisato che in caso di aggiudicazione provvisoria di un contratto, l’amministrazione, in base al principio costituzionale di buon andamento e con l’obbligo di dare esplicita e puntuale contezza del potere esercitato, può riaprire la gara al fine di riammettere imprese illegittimamente escluse e, in generale, riesaminare gli atti adottati, se ciò risulta opportuno a seguito di circostanze sopravvenute o sulla base di un diverso apprezzamento della situazione preesistente.
Con riferimento, poi, al caso specifico ha ritenuto che il bando di gara predisposto dalla Stazione appaltante non era conforme alla normativa in materia di contratti pubblici e che, pertanto, la stessa era tenuta a valutare il possibile annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara, contemperando, da una parte, tutti gli interessi pubblici coinvolti, che per quanto rappresentato a questa Autorità non sembrano ostativi all’eventuale emanazione di provvedimenti in autotutela, e, dall’altra, il puntuale rispetto della concorrenza tra le imprese nonché la garanzia della par condicio degli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara. Leggi il resto dell'articolo..
A seguito di contestazione da parte dell’impresa che sarebbe risultata aggiudicataria se la procedura fosse stata correttamente svolta, la Stazione appaltante ha presentato istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.
L’Autorità, nel suo Parere n. 65 del 20/05/2009 ha preliminarmente richiamato la determinazione n. 17 del 10 luglio 2002 nella quale era stato precisato che in caso di aggiudicazione provvisoria di un contratto, l’amministrazione, in base al principio costituzionale di buon andamento e con l’obbligo di dare esplicita e puntuale contezza del potere esercitato, può riaprire la gara al fine di riammettere imprese illegittimamente escluse e, in generale, riesaminare gli atti adottati, se ciò risulta opportuno a seguito di circostanze sopravvenute o sulla base di un diverso apprezzamento della situazione preesistente.
Con riferimento, poi, al caso specifico ha ritenuto che il bando di gara predisposto dalla Stazione appaltante non era conforme alla normativa in materia di contratti pubblici e che, pertanto, la stessa era tenuta a valutare il possibile annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara, contemperando, da una parte, tutti gli interessi pubblici coinvolti, che per quanto rappresentato a questa Autorità non sembrano ostativi all’eventuale emanazione di provvedimenti in autotutela, e, dall’altra, il puntuale rispetto della concorrenza tra le imprese nonché la garanzia della par condicio degli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara. Leggi il resto dell'articolo..
giovedì 4 febbraio 2010
Infissi esterni – Obbligo marcatura CE
A far data dal 1° febbraio 2010 è obbligatoria la marcatura CE per le finestre e porte contemplate dalla Norma UNI EN 14351 - Parte 1 - Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo - in vigore dal luglio 2006. La norma specifica le caratteristiche prestazionali di detti infissi e la marcatura CE deve, quindi, attestare che il prodotto risponde a specifici requisiti e fornisce determinate prestazioni, di cui il produttore si assume la responsabilità.
I requisiti cui si fa riferimento sono quelli relativi alla:
- permeabilità all'aria
- tenuta all'acqua
- caratterizzazione della trasmittanza termica
- resistenza al carico del vento
- capacità portante dei dispositivi di sicurezza
- caratterizzazione delle prestazioni acustiche
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I requisiti cui si fa riferimento sono quelli relativi alla:
- permeabilità all'aria
- tenuta all'acqua
- caratterizzazione della trasmittanza termica
- resistenza al carico del vento
- capacità portante dei dispositivi di sicurezza
- caratterizzazione delle prestazioni acustiche
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giovedì 28 gennaio 2010
Incentivo progettazione - ripristinato il 2%
La Camera dei deputati con il comma 3 del'articolo 37 - A.C. 1441-quaterC ha abrogato la norma che aveva ridotto l' incentivo alla progettazione, di cui all'articolo 92 comma 5 del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006, per il personale interno alla P.A.
Come è noto a partire dal 1 gennaio 2009, la percentuale determinata nella misura massima del 2% è stata destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, versata ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Si riporta il testo della norma approvata in data odierna:
articolo 37 comma 3: All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
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Come è noto a partire dal 1 gennaio 2009, la percentuale determinata nella misura massima del 2% è stata destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, versata ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Si riporta il testo della norma approvata in data odierna:
articolo 37 comma 3: All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
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domenica 17 gennaio 2010
Arbitrato ax art. 241 Codice – ulteriore differimento
In tema di arbitrato si segnala il differimento al 30 giugno 2010 della sospensione della norma che esclude il ricorso all’istituto dell’arbitrato, di cui all’articolo 241 del Codice dei contratti D. lgs. 163/2006.
Con il comma 4 dell’articolo 5 del decreto - legge 30 dicembre 2009 n. 194 (G.U. 30.12.2009 n. 302) è stato, infatti, differito alla fine di giugno 2010 il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2009.
L’ulteriore slittamento dei termini è da attribuire alla necessità di approvazione, da parte del Governo, del decreto legislativo che recepisca la direttiva 2007/66/CE, che riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
In attesa, quindi, del recepimento della citata direttiva europea resta in vigore quanto previsto all’articolo 29 comma 11-quinquiesdecies del decreto milleproroghe n.207/2008, con il quale è stata prevista la riduzione dei compensi minimi e massimi determinati dalla tariffa allegata al regolamento di cui al D. M. n. 398/2000 e vietati eventuali incrementi dei compensi legati a situazioni di particolare complessità. Leggi il resto dell'articolo..
Con il comma 4 dell’articolo 5 del decreto - legge 30 dicembre 2009 n. 194 (G.U. 30.12.2009 n. 302) è stato, infatti, differito alla fine di giugno 2010 il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2009.
L’ulteriore slittamento dei termini è da attribuire alla necessità di approvazione, da parte del Governo, del decreto legislativo che recepisca la direttiva 2007/66/CE, che riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
In attesa, quindi, del recepimento della citata direttiva europea resta in vigore quanto previsto all’articolo 29 comma 11-quinquiesdecies del decreto milleproroghe n.207/2008, con il quale è stata prevista la riduzione dei compensi minimi e massimi determinati dalla tariffa allegata al regolamento di cui al D. M. n. 398/2000 e vietati eventuali incrementi dei compensi legati a situazioni di particolare complessità. Leggi il resto dell'articolo..
mercoledì 6 gennaio 2010
Il nuovo Regolamento del Codice dei contratti pubblici
Procede a piccoli passi il travagliato iter approvativo del nuovo Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Il Consiglio dei Ministri, in data 17 dicembre 2009, ha dato il via libera al nuovo schema regolamento che, rispetto alla stesura precedente, introduce importanti elementi innovativi.
Una delle principali novità è rappresentato dall’obbligo, per le stazioni appaltanti, di adottare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione delle opere pubbliche solo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il nuovo criterio consentirà, con l’ attribuzione di pesi significativi agli elementi qualitativi dell’offerta , di porre un freno ai ribassi che hanno, ormai, raggiunto livelli inaccettabili per prestazioni progettuali di qualità.
Altra novità è costituita dalla introduzione della verifica del progetto con riferimento ad ogni livello progettuale.
Lo schema di regolamento così modificato dovrà acquisire, ora, i competenti pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore dei LL.PP.
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Una delle principali novità è rappresentato dall’obbligo, per le stazioni appaltanti, di adottare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione delle opere pubbliche solo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il nuovo criterio consentirà, con l’ attribuzione di pesi significativi agli elementi qualitativi dell’offerta , di porre un freno ai ribassi che hanno, ormai, raggiunto livelli inaccettabili per prestazioni progettuali di qualità.
Altra novità è costituita dalla introduzione della verifica del progetto con riferimento ad ogni livello progettuale.
Lo schema di regolamento così modificato dovrà acquisire, ora, i competenti pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore dei LL.PP.
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