martedì 4 maggio 2010

Avvalimento per la certificazione di qualità – TAR Sardegna n. 665/2010

Il TAR Sardegna si è recentemente pronunciato in merito alla possibilità per una società di utilizzare - ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto indetta con procedura aperta - l’istituto dell’avvalimento per quanto attiene alla certificazione di qualità richiesta nel bando di gara.
Un Comune sardo aveva aggiudicato la gara per l'affidamento della fornitura di vestiario ad una s.r.l. che, con riferimento al requisito, richiesto dalla lex specialis, della idonea certificazione di qualità aveva utilizzato l’istituto dell'avvalimento.
La società seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva per la violazione del bando di gara, muovendo dalla premessa che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto priva del requisito, richiesto dalla lex specialis, della idonea certificazione di qualità. Poiché, inoltre, il possesso del requisito è stato dimostrato avvalendosi della certificazione di qualità di altra società, deduce la violazione dell’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), assumendo che l’istituto dell’avvalimento non è utilizzabile per il requisito soggettivo di cui trattasi.
Il TAR, richiamando una sua precedente sentenza (n. 556/2007), nonché il parere n. 254/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha ritenuto che :
- la certificazione di qualità costituisce un requisito di natura soggettiva delle imprese per il quale non appare possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici. E’ stato sottolineato, sia dalla giurisprudenza (si veda TAR Sardegna, sez. I, 27 marzo 2007, n. 556), sia, in sede consultiva , dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (cfr. parere n. 254 del 10 dicembre 2008), che l’avvalimento è stato previsto limitatamente alla “richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA”. La certificazione di qualità è, invece, da ritenersi requisito soggettivo dell’impresa, preordinato a garantire all’amministrazione appaltante la qualità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute. Obiettivo che, per essere effettivamente perseguito, richiede necessariamente che la certificazione di qualità riguardi direttamente l’impresa appaltatrice.

- la giurisprudenza ha da tempo affermato questo principio con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, per i quali si è statuito che il requisito della certificazione di qualità eventualmente richiesto dal bando deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento, quantomeno nelle associazioni orizzontali (si veda Cons. St., sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188).

Per le superiori motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, con sentenza 6 aprile 2010 n. 665 pronunciandosi definitivamente, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno illegittimamente ammesso alla procedura di gara la società che era risultata aggiudicataria.

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