mercoledì 12 maggio 2010

DURC – CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 6 aprile 2010, n.1934

Il Consiglio di Stato , si è recentemente pronunciato in riferimento a eventuali margini di valutazione o di apprezzamento dei dati e delle circostanze contenute nel DURC.
Una società di servizi aveva proposto ricorso al TAR avverso il provvedimento di caducazione dell’aggiudicazione definitiva l’affidamento di servizi di pulizia, già disposta dalla Stazione appaltante, per motivi connessi a irregolarità risultanti nel DURC; con sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 12411/2009 il ricorso era stato respinto.
Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sulla riforma della citata sentenza del TAR. ha così argomentato:
- … il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell'art.2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art. 3 , comma 8, lett. b-bis) d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n.276.
- Il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.
Come già affermato in una precedente sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009)
ha inoltre affermato che ... attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute e che deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento e, richiamando altra sentenza (Cons. Stato, sez. V, n. 5096/2008) , che …. in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia , debbono considerarsi "gravi" tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione.
Sulla base delle considerazioni esposte il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con sentenza 6 aprile 2010, n.1934 ha, pertanto, respinto l’appello.

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