mercoledì 2 giugno 2010

Cessione crediti nei confronti degli Enti locali - Cassazione civile n. 6038/2010

La Cassazione civile ha avuto recentemente modo di affermare, con sentenza 12/03/2010, n. 6038, che la cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 va fatta, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e deve essere notifica alle Amministrazioni pubbliche debitrici ai fini dell'efficacia ed opponibilità alle stesse, così come prevedeva l'art. 115 del D.P.R. n. 554/1999, oggi riproposto con l’articolo 117 comma 2 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Nella sentenza viene esaminata l’attuale disciplina della cessione dei crediti facendo espresso richiamo ad una precedente sentenza (Cass. Civ. Sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571) nella quale era stato affermato che "la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore)".

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