Con l’approvazione al Senato del D.L. 194/2009 (decreto "Milleproroghe") viene ulteriormente rinviato al 1 gennaio 2011 l'obbligo per i Comuni di inserire nei propri regolamenti edilizi l'utilizzo di fonti rinnovabili per tutti i nuovi edifici.Tale obbligo sarebbe dovuto scattare, infatti, in base alle legge n. 14/2009, il 1 gennaio 2010.
La norma, originariamente introdotta con la Finanziaria 2008 attraverso la modifica del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), disciplina i regolamenti edilizi dei Comuni nei quali deve essere previsto, ai fini del rilascio del permesso di costruire relativa agli edifici di nuova costrzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale superiore a 100 metri quadrati, la produzione di energia minima da fonti rinnovabili è di 5 kW.
Dal rapporto “L’innovazione energetica nei regolamenti edilizi comunali” presentato al Saie di Bologna 2009 curato da Legambiente e Cresme - in collaborazione con Saie Energia - si rileva che numerosi Comuni hanno anticipato l’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili imposto dalle nuove norme; in particolare l’utilizzo di solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e fotovoltaico per l’energia elettrica è già obbligatorio in 406 Comuni. Con specifico riferimento al fotovoltaico sono 135 i Comuni nei quali è stato recepito l’obbligo di installazione di 1 kW di fotovoltaico per unità abitativa.
domenica 7 marzo 2010
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