domenica 14 marzo 2010

Ponteggi metallici – protezione contro i fulmini, D.lgs. n. 81/2008

I ponteggi metallici nei cantieri edili possono a volte porre problemi di sicurezza; il D.lgs. 81/2008 all’articolo 84 prescrive, in generale, che gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, devono essere protetti dagli effetti dei fulmini specificando, al punto 1.8.1. dell’allegato IV, che le strutture metalliche delle opere provvisionali, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
Per stabilire se si tratta di una struttura di “notevoli dimensioni”, e quindi se sia richiesta o meno la protezione contro i fulmini, occorre fare riferimento alla norma CEI 81/10 che, in base a diversi parametri ( numero di fulmini per anno e per Kmq nel luogo d’installazione, resistività del suolo, l’ubicazione della struttura ...) consente di valutare se il rischio R è maggiore o minore di quello accettabile. Se il rischio totale risulta inferiore a quello accettabile, il ponteggio può considerarsi autoprotetto, come si riscontra nella maggioranza dei casi, e non è, quindi, necessario adottare alcuna misura di protezione contro i fulmini.
In caso contrario occorre far riferimento alla norma CEI 81-10/3 e procedere con la progettazione e l’installazione di una sistema di protezione (LPS) per il ponteggio, finalizzato ad eliminare il rischio di perdita di vite umane causata da tensioni di contatto e di passo; in base alle attuali norme queste tensioni sono da ritenere trascurabili se il suolo presenta un’elevata resistività superficiale (> 5KΩm)

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