Il Tar Campania si è recentemente pronunciato in merito ai limiti delle competenze professionali dei geometri nel caso di progettazione di strutture in c.a. relative , nello specifico, alla sopraelevazione di un fabbricato a uso abitativo.
Il TAR ha preliminarmente ribadito un concetto già espresso dal Consiglio di Stato (SEZ. II, 13 dicembre 2006 n. 3441) in base al quale “prima del rilascio del permesso di costruire l’autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata a un professionista competente in relazione alla natura e all'importanza della costruzione in quanto le norme che regolano l'esercizio e i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto e ingegnere – sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnate a chi abbia la preparazione adeguata all’importanza delle opere, a salvaguardia sia dell’economia pubblica e privata dell'incolumità delle persone, sia dell’incolumità delle persone”.
Al riguardo la II Sezione della Cassazione, con sentenza n. 19292/2009, aveva già rimarcato come l'articolo 16 del RD n. 274/1929 consenta ai tecnici diplomati (geometri e periti edili), unicamente la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili, «con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica»
Sulla base anche della consolidata giurisprudenza il Tar Campania-Salerno, con sentenza 28 giugno 2010 n. 9772 ha quindi ritenuto illegittimo il titolo a costruire assentito su un progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell’opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista.
La sentenza, inoltre, demanda al giudice amministrativo la valutazione circa l’entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.
mercoledì 15 settembre 2010
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