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lunedì 27 novembre 2017

Materiali da costruzione – Il nuovo D. Lgs. n. 106/2017

Dal 9 agosto 2017 è in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 che, abrogando la direttiva 89/106/CEE, adegua la normativa nazionale - relativa ai prodotti da costruzione - alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011. Le novità principali consistono in un quadro sanzionatorio che riguarda le principali figure professionali coinvolte nella esecuzione dei lavori; sono infatti previste pesanti sanzioni a carico, oltre che del fabbricante, per la violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE (art. 19), anche del progettista, del costruttore, del direttore dei lavori e del collaudatore, nell’ambito delle specifiche competenze.
I soggetti citati,  oltre che alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011,  devono attenersi alle disposizioni dell’art. 5, comma 5 del nuovo decreto  ove è previsto  che l'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139. 
Sanzioni più pesanti sono previste  qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.


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mercoledì 2 novembre 2011

Prevenzione incendi – d.P.R. n. 151/2011

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011, il d.P.R. 01.08.2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi".
Il decreto, emanato in virtù del decreto-legge n. 78/2010, rivisita il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 e il D.M. 16 febbraio 1982, individuando un nuovo elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e modulando gli adempimenti a carico dell’utenza dell’utenza in funzione della complessità delle stesse attività.
Al riguardo la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha emanato, con lettera-circolare 06.10.2011 n. 13061, i primi indirizzi applicativi consentendo di dare immediata operatività al nuovo regolamento, in vigore dal 7 ottobre 2011, fornendo le prime indicazioni applicative.
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martedì 8 giugno 2010

Testo unico edilizia DPR 380/2001 - nuove modifiche

In sede di conversione in legge del decreto-legge 40/2010 del marzo scorso, (Legge n. 73 del 22 maggio 2010, in G.U. n. 120 del 25 maggio 2010) è stato riscritto l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR n. 380/2001.
Il nuovo testo individua gli interventi che è possibile eseguire senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

Per quanto riguarda, invece, i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
sono previsti i seguenti adempimenti:
• comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
e limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria art.3 comma 1 lett.b):
- la comunicazione deve contenere i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori ;
- deve essere allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro.
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