Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato in data 8.10.2010 la circolare n. 35/2010 con la quale vengono forniti chiarimenti relativi alla validità temporale del DURC e alla sua utilizzazione nell’ambito della specifica procedura per la quale viene richiesto.
Preliminarmente la circolare richiama la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza n. 1/2010 nella quale veniva sostanzialmente asserito che, nel settore degli appalti pubblici, va riconosciuta al documento in questione una validità trimestrale, al pari delle norme che fanno riferimento solo al settore dei lavori nei cantieri edili. Ha quindi sottolineato che “ nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi … in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento”
La circolare chiarisce che all’interno della medesima procedura di selezione del contraente, il Durc emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 può essere utilizzato dalla stazione appaltante, anche ai fini di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purchè in corso di validità rispetto alla data di aggiudicazione o di stipula.
In sintesi viene stabilita la validità trimestrale del documento:
- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente;
- ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del DPR 445/2000;
- per le fasi di stato di avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto;
- ai fini
del pagamento per il quale è stato acquisito;
- nel caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento allo specifico contratto;
- nel caso di acquisizioni in economia di beni e servizi, per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità del DURC fa riferimento all'oggetto e non allo specifico contratto;
- ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori.
Di contro, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art.7, comma1, del D.M. 24 febbraio 2007.
Nella stessa circolare viene chiarito che anche con riferimento ai lavori privati in edilizia il DURC ha validità trimestrale e può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.
giovedì 14 ottobre 2010
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