Il Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio, Sez. III-Ter, con sentenza del 1 aprile 2010 n. 5413 ha annullato il D.M. 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive, avente ad oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE",
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009 n. 189, imponeva, a far data dal 1 settembre 2009, ai proprietari degli edifici di concordare l'effettuazione di verifiche straordinarie in occasione della verifica periodica dell'impianto già programmata, al fine di individuare prescrizioni di interventi di adeguamento.
In particolare era stato previsto che le citate verifiche dovessero essere effettuate:
- per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964: entro il 1 settembre 2011
- per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 : entro il 1 settembre 2012
- per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991: entro il 1 settembre 2013
- per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999: entro il 1 settembre 2014
Per quanto riguardava i termini per l’attuazione dei conseguenti interventi di adeguamento, questi, in base alle situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto (norma UNI EN 81-80) dovevano essere attuati tassativamente entro termini prefissati.
Con ricorso depositato il 20 novembre 2009 la Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia) ha impugnato il decreto in argomento chiedendone l'annullamento.
IL TAR, nel puntualizzare, peraltro, il ruolo di associazione privata dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha ritenuto che :
- l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore. La riprova della fondatezza del rilievo è nello stesso provvedimento, nel quale è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di "rilanciare l'edilizia" e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, "anche" con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all'interno degli edifici, e "fra questi l'ascensore" in quanto "indispensabile mezzo di trasporto".
- la nuova normativa viene quindi imposta non per colmare evidenti carenze nell'attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull'economia delle famiglie.
e pertanto sulla base delle considerazioni esposte, con sentenza del 1 aprile 2010 n. 5413, ha deciso che il ricorso doveva essere accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato.
domenica 11 aprile 2010
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