A seguito della pubblicazione sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9.11.2010 della legge 4 novembre 2010 n. 183, viene ripristinata la percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, da ripartire interamente- in base all’articolo 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006 per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
L’articolo 35 della L. 183/2010 al comma 3 dispone che "All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato".
Si ricorda che il comma 7-bis prevedeva che “a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, …. è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”
Tenuto conto che quest’ultima disposizione è stata prima annullata per un breve periodo (per effetto del d.l. 23 ottobre 2008, n.162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201) e successivamente ripristinata c’è da immaginare che si porranno, ora, questioni interpretative per stabilire il diritto alla percentuale intera o a quella ridotta allo 0,5% nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 23 novembre 2010.
Il nuovo provvedimento entrerà, infatti in vigore dal 24 novembre 2010
venerdì 12 novembre 2010
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