Il Consiglio di Stato è recentemente intervenuto sulla questione delle offerte anomale, con riferimento all’ambito di intervento del giudice ammninistrativo.
Con sentenza 28.10.2010 n. 7631 il Consiglio di Stato SEZ V ha affermato che “la motivazione della valutazione effettuata circa l'anomalia delle offerte in una gara d’appalto di opera pubblica costituisce l'elemento decisivo ai fini della verifica giurisdizionale, in quanto permette un controllo sulla logicità della stessa, senza possibilità per il giudice di sostituirsi alla P.A. o trasmodare nelle determinazioni che appartengono al merito dell'azione amministrativa”.
Ha affermato inoltre, che “il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi espressione di discrezionalità tecnica deve limitarsi al controllo formale dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa; esso deve pure estendersi, ove necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, al controllo dell'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza quanto ai criteri tecnici e relativo procedimento applicativo, fermo restando che esula dalla competenza del giudice amministrativo il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico, compiute dalla p.a. sulla base delle cognizioni tecniche acquisite”.
In pratica in tema di anomalia, compito primario del giudice resta quello di verificare se il potere amministrativo sia stato tecnicamente esercitato in modo conforme ai criteri di logicità, congruità, razionalità e corretto apprezzamento dei fatti.
giovedì 18 novembre 2010
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