domenica 28 giugno 2009

Requisiti partecipazione gara – Autorità, parere n. 59/2009

L’Autorità di vigilanza a seguito di richiesta di una società ha recentemente espresso il suo parere, in merito ai requisiti di partecipazione previsti dalla documentazione di gara per l’affidamento di servizi di pulizia, di importo pari a € 971.963,56.
In particolare la società contestava:
a) L’eccessiva anzianità di iscrizione al registro delle imprese (10 anni)
b) le referenza bancaria contenente l’impegno dell’Istituto medesimo ad aprire a favore del concorrente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito per un determinato importo
c) iscrizione alla fascia H tra quelle previste dall’articolo 3 comma 1 del D.M. n. 274/97 (volume di affari al netto dell'IVA £ 12.000.000.000 = € 6.197.483,00)
L’Autorità, richiamando un precedente parere (n. 188 del 19 giugno 2008 ) ha riaffermato il principio generale secondo il quale la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza. e che la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto ed alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara.
Con riferimento, poi, ai singoli punti oggetto di contestazione l’Autorità ha ritenuto che :
- i dieci anni (di iscrizione al registro delle Imprese) richiesti rappresentino un lasso temporale eccessivo e sproporzionato rispetto all’oggetto della gara, che determina un irragionevole restringimento della concorrenza a danno delle imprese che operano da poco tempo sul mercato;
- con riferimento ai requisiti di capacità economica, ed in particolare alla richiesta relativa alla concessione di una linea di credito, non sembra ammissibile la previsione in sede di partecipazione alla gara di un requisito strettamente connesso alla fase contrattuale che, peraltro, per ammissione della stessa Stazione appaltante, non sarebbe poi stata effettivamente richiesta in sede di esecuzione contrattuale;
- in riferimento, infine, al fatturato richiesto (pari ad almeno euro 10.000.000,00) ha richiamato le indicazioni espresse dalla stessa Autorità con le deliberazioni n. 20/2007, n.33/2007 e n. 62/2007 nelle quali veniva considerata non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa.
L’Autorità di vigilanza, sulla base delle considerazioni esposte, ha, pertanto, espresso parere che i requisiti di partecipazione presenti nella lex specialis di gara risultano non essere conformi ai principi di proporzionalità, nonché alla normativa vigente di settore.
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mercoledì 24 giugno 2009

Rendimento energetico in edilizia - d.P.R. n. 59/2009

Entra in vigore domani, 25 giugno 2009, il d.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 (Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009 n. 132) recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia.
Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il decreto n. 59/2009, che si compone di 8 articoli, definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato D. Lgs n. 192/ 2005,
Per quanto riguarda, invece, i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si rinvia a successivi provvedimenti.
I criteri generali si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Ai sensi dell’articolo 6 le disposizioni del decreto presidenziale si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/Ce e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
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venerdì 19 giugno 2009

Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/08 – I controlli sul calcestruzzo

Come è noto, le nuove norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008, entreranno in vigore il 1 luglio 2009. Con riferimento ai materiali strutturali e, in particolare, al calcestruzzo si riscontrano non poche novità rispetto alle norme di cui al D.M. 9 gennaio 1996.
Per quanto riguarda i controlli di accettazione si segnala, al paragrafo 11.2.5.1, la nuova prescrizione secondo la quale il Direttore dei lavori o un tecnico di sua fiducia, quando si procede al prelievo dei provini, deve redigere apposito verbale di prelievo, al quale dovrà, poi, fare riferimento la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali. Nello stesso paragrafo vengono inoltre puntualmente individuati i contenuti minimi dei certificati di prova.
Per quanto attiene, invece, al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera uno specifico paragrafo (11.2.6) prevede che nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela, oppure si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera, si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive. Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione.
Per la modalità di determinazione della resistenza strutturale si potrà fare riferimento alle seguenti norme:
- UNI EN 12504-1:2009 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova di compressione. La norma, che ha sostituito la precedente edizione del 2002 ed è in vigore dal 14 maggio 2009, specifica un metodo per il prelievo di carote dal calcestruzzo indurito, il loro esame, la loro preparazione per le prove e la determinazione della resistenza alla compressione.
- UNI EN 12504-2:2001 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - Determinazione dell'indice sclerometrico. La norma, in vigore dal 31 dicembre 2001, specifica un metodo per la determinazione dell'indice sclerometrico di un'area di calcestruzzo indurito utilizzando un martello di acciaio azionato da una molla.
-UNI EN 12504-3:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 3: Determinazione della forza di estrazione. La norma specifica un metodo per la determinazione della forza di estrazione del calcestruzzo indurito per mezzo di un inserto preinglobato nel getto costituito da un disco e uno stelo, oppure di un dispositivo simile inserito successivamente per foratura all'interno del calcestruzzo indurito
-UNI EN 12504-4:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici. La norma, in vigore dal 1 gennaio 2005, specifica un metodo per la determinazione della velocità di propagazione degli impulsi delle onde longitudinali ultrasoniche nel calcestruzzo indurito, utilizzato per numerose applicazioni.
Oltre alle citate norme UNI si potrà far riferimento alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive, pubblicate nel febbario 2008 dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp)
Per quanto riguarda, in particolare, il calcestruzzo "depotenziato" si rinvia al post del 22 aprile 2009
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martedì 16 giugno 2009

Assicurazione dipendenti P.A. - Corte dei Conti, deliberazione n. 3/2009

Il problema delle polizze assicurative del dipendente della pubblica amministrazione è stato recentemente oggetto di parere da parte della Corte dei Conti - Sezione regionale per l’Emilia Romagna, a seguito di specifica richiesta formulata da un Comune della provincia di Forlì-Cesena.
In particolare la richiesta di parere era finalizzata ad una interpretazione della disposizione introdotta dall'articolo 3, comma 59 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ove è stato stabilito che ……è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, e fissata la cessazione dell’efficacia di detti contratti alla data del 30 giugno 2008.
In particolare con il quesito posto veniva chiesto se la disciplina dettata dalla norma in questione fosse valido, oltre che per gli amministratori, anche per per i responsabili di settore e i dipendenti degli enti pubblici, che possono essere soggetti a giudizi di responsabilità erariale.
La Corte dei Conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia – Romagna, nel richiamare la sentenza n. 553 del 10.12.2002 emessa dalla Sezione giurisprudenziale per l’Umbria - ove era stato espresso parere che il pagamento da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono da illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l’erario, in quanto del tutto privo di sinallagna e non rispondente ad alcun interesse pubblico - ha affermato, con deliberazione n. 3/2009/PAR del 27 gennaio 2009, che il divieto sancito dalla norma (art. 3, legge n. 244/2007), anche se nella sua espressione letterale adotta il termine “amministratori”, è da ritenere riferito a tutti i pubblici dipendenti e … deve pertanto ritenersi che la nullità sancita dall’articolo 3 comma 59 della legge 24.12.2007 si estende a tutti i casi di polizze stipulate da amministrazioni pubbliche a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendono responsabili.
Di contro, gli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e 112 comma 4-bis del vigente Codice dei Contratti ( D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) prevedono espressamente la stipulazione per intero, a carico delle Stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, a favore dei dipendenti cui vengono affidati incarichi specifici.
Che ne pensate?

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venerdì 12 giugno 2009

Prezzo chiuso - D.M. 25 maggio 2009

In data 25 maggio 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto titolato “Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata per l'anno 2008".
Con tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 8-6-2009, è stato individuato nella misura del 1,5% lo scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato per l’anno 2008 e pertanto, ai sensi dell’articolo 133, comma 3 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.) non essendosi riscontrati scostamenti superiori al 2 per cento, anche per il 2008, non ricorrono le condizioni per fare ricorso al “prezzo chiuso”.
Si fa presente che per nessuno degli anni di vigenza della norma, si sono verificate le condizioni per l’applicabilità di questa forma di meccanismo revisionale dei prezzi di appalto, inizialmente introdotta con l’articolo 26, comma 4 della legge n.109/1994.
Pertanto, in atto, l’unica forma di compensazione dei prezzi è quella prevista dal D.L. 23 ottobre 2008 n. 162, finalizzato a fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (vedi post 13 maggio 2009)

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giovedì 11 giugno 2009

Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro - Norma UNI 9432:2008

La legislazione italiana in tema di esposizione professionale al rumore ha registrato la recente introduzione di numerose novità, contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Il predetto decreto dedica all’argomento il Titolo VIII, Capo II titolato “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”, composto da 18 articoli (da 180 a 197).
Un ulteriore supporto utile al fine di affrontare e risolvere tutti i problemi tecnici legati ad una seria valutazione del rischio rumore è costituito dalla nuova edizione della norma di riferimento e cioè la UNI 9432:2008 “Acustica – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro”, che ha sostituito la precedente edizione del 2002.
La norma, entrata in vigore il 5 giugno 2008, si applica a tutti gli ambienti di lavoro, ad esclusione di quelli per cui sono previste normative specifiche; essa descrive un metodo di misurazione dei livelli di pressione sonora continui equivalenti e di picco, ai quali risulta esposto un lavoratore, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore e la quantificazione delle relative incertezze. I livelli di esposizione giornaliera, settimanale e di picco così determinati sono utilizzabili per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.
Le novità introdotte scaturiscono essenzialmente dalla evoluzione delle strumentazioni e dei metodi di misura, nonché dal maggiore grado di attenuazione del rumore garantito dai più efficaci dispositivi di protezione individuali.

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martedì 9 giugno 2009

Compenso incentivante – Avvocatura dello Stato, parere CS 13723/09

L’Avvocatura Generale dello Stato, su richiesta dell’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha fornito il suo parere in merito alla decorrenza del cosiddetto compenso incentivante alla luce della disposizione, di cui all’articolo 18 comma 4-sexies del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2; con tale disposizione è stato stabilito che la percentuale prevista, dall'articolo 92, comma 5, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2009 e s.m.i.),nella misura massima del 2% è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, deve essere versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
La richiesta di parere scaturisce dal contrasto interpretativo, sulla decorrenza della nuova norma, tra quanto affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolari n. 36 del 23.12.2008 (vedi post 3.02.2009) e n. 10 del 13 febbraio 2009 e quanto, invece, espresso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con parere n. 40 del 24 febbraio 2009 (vedi post 14.03.2009).
L’Avvocatura ha osservato che:
- l’articolo 11 del Codice Civile - titolato “Efficacia della legge nel tempo” - prevede espressamente che la legge non dispone che per l'avvenire e che essa non ha effetto retroattivo;
- …il legislatore ordinario può emanare norme retroattive ma a condizione che, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato normativo precettivo della retroattività sia chiaramente esplicato dalla disposizione che lo introduce; - che nella norma in argomento non si rinviene una disposizione che espliciti la retroattività della norma medesima
- che la disposizione relativa alla riduzione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi arbitrali e delle commissioni di collaudo, derivata da un altro comma dello stesso articolo 61 (del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) che ha originato la norma in commento, esplicita, invece, puntualmente la sua decorrenza;
Sulla base delle predette considerazioni l’Avvocatura Generale dello Stato, nel suo parere CS 13723/09 ha affermato che non vi è dubbio, infatti, che una liquidazione, nella misura ridotta dello 0,5%, del c.d. compenso incentivante per attività di progettazione, interamente svoltesi in data anteriore all’1 gennaio 2009 (più precisamente, attività in ordine alle quali, alla data del 1° gennaio 2009, fosse stato già approvato il progetto esecutivo, oppure il definitivo nel caso di appalto integrato), lederebbe, all’evidenza, l’affidamento, legittimamente riposto dai dipendenti dell’amministrazione in una liquidazione del predetto compenso nella misura, fissata nel bando di gara(in aderenza, peraltro, alla previsione contenuta nel regolamento di cui all’art. 92, comma 5 del Codice dei contratti pubblici) in applicazione della normativa, all’epoca esistente.
Il parere dell’Avvocatura dello Stato è in linea, peraltro, con quanto espresso dalla Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie, con deliberazione 8 maggio 2008 n. 7/SEZAUT/2009/QMIG (vedi post 12.05.2009)

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domenica 7 giugno 2009

Competenze professionali ingegneri-architetti. Autorità, parere n. 6/2009

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata recentemente chiamata ad esprimersi in merito alla legittimità della composizione di una Commissione giudicatrice per un Concorso di idee indetto da un Comune campano.
Nello specifico, il bando di gara prevedeva la presenza, nell’ambito di una Commissione composta da 3 componenti , di “un ingegnere esperto in impiantistica” che la Stazione appaltante aveva, invece, individuato nella persona di un architetto, docente universitario.
L’Autorità nel suo parere n. 60 reso in data 7 maggio 2009, ha ritenuto che:
- in base all’articolo 84 del Codice dei contratti ( D. Lgs 163/2006 ) la Commissione, deve essere composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
- è da ritenersi tuttora vigente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti prevista dagli art. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 … e che tali norme, emanate in sede di approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, in particolare, riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, comma 2, cit., che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus);
- la competenza esclusiva degli ingegneri a sottoscrivere progetti sussiste solo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 del regolamento di cui al R.D. n. 2537/1925, nel caso di progettazione e verifica degli impianti; un architetto deve pertanto ritenersi abilitato a sottoscrivere un progetto nel caso in cui non si debba procedere alla progettazione di impianti, ma solo al loro montaggio mediante l’esecuzione delle necessarie opere murarie” (CGA - Sez. Giurisdizionale - sentenza 21 gennaio 2005, n. 9);
- l’oggetto del concorso individuato all’articolo 2 del bando (progettazione di opere civili e di infrastrutture nonché adeguamenti sismici) evidenziava la necessità di specifiche competenze progettuali che rientrano nel bagaglio esclusivo delle competenze professionali dell’ingegnere.
- riguardo alla componente impiantistica, … appare contraddittorio individuare, nella fattispecie in esame, un architetto quale “esperto in impiantistica”, atteso che, come si evince dalla giurisprudenza sopra richiamata, la competenza professionale alla progettazione di impianti è propria degli ingegneri.
- occorre tenere in debito conto l’ulteriore previsione contenuta nell’art. 3, comma 3, della lex specialis, che individua espressamente l’esperienza professionale e/o specializzazione richiesta ai concorrenti in ambiti fortemente caratterizzati sotto il profilo interdisciplinare, che, inevitabilmente, si ripercuotono sulle necessarie esperienze e competenze professionali dei componenti della Commissione nominata per giudicarli, o quanto meno possono fungere da parametro di riferimento delle stesse.
Sulla base delle considerazioni esposte l’Autorità ha, pertanto, ritenuto che la composizione della Commissione non era conforme alla normativa di settore e alla lex specialis di gara.

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venerdì 5 giugno 2009

Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL) - Autorità, comunicato 13 maggio 2009

Con comunicato del 13 maggio 2009 L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ha fornito indicazioni operative relative alla compilazione della scheda informatica per il rilascio, del certificato di esecuzione dei lavori. Tale documento, come è noto, deve essere rilasciato dalle Stazioni appaltanti, su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 34/2000 secondo lo schema di cui all’allegato “D” dello stesso decreto.
Nel richiamare il precedente comunicato del 6 luglio 2006 (rettificato nell’adunanza del Consiglio dell’Autorità dell’8 marzo 2007), con il quale erano state fornite alle Stazioni appaltanti le opportune indicazioni circa la trasmissione in via telematica dei CEL, l’Autorità, a seguito di segnalazioni di problematiche specifiche, ha ritenuto di dovere fornire alcuni chiarimenti relativamente a:
- accordo quadro
- appalti relativi a beni culturali
- affidamenti a contraente generale
- appalti eseguiti da imprese consorziate in gare aggiudicate a consorzi
L’Autorità ha, inoltre, chiarito che, nel caso di richiesta del documento in argomento da parte di imprese, che hanno assunto,nel tempo, nuove denominazioni sociali, il CEL deve necessariamente riportare la denominazione dell’impresa indicata nel contratto d’appalto.

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giovedì 4 giugno 2009

Verifica dell’anomalia - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3146/2009

Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato nel merito della verifica dell’anomalia dell’offerta, in riferimento ad una gara per l'affidamento di un appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma, sez. III-ter, con sentenza 2 luglio 2008 n. 6353, aveva accolto il ricorso avanzato da una impresa, annullando il provvedimento di aggiudicazione ad altra impresa, nella considerazione che la Stazione appaltante avesse erroneamente consentito a quest’ultima di produrre una integrazione delle giustificazioni, che il bando prescriveva - a pena di esclusione - di presentare unitamente all’offerta.
Il Consiglio di Stato Sez. VI con sentenza n. 3146 del 21 maggio 2009 nel richiamare la pregressa giurisprudenza ha ribadito che … fermo restando il principio che l’offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, considerato che obiettivo della verifica di anomalia è quello di stabilire se l’offerta sia, nel suo complesso, e nel suo importo originario, affidabile o meno, il giudizio di anomalia deve essere complessivo e deve tenere conto di tutti gli elementi, sia quelli che militano a favore, sia quelli che militano contro l’attendibilità dell’offerta nel suo insieme…. e che …. risulta soddisfatto l'obiettivo dell'amministrazione, di aggiudicare l'appalto ad una offerta affidabile nel suo complesso, e non vi è violazione della par condicio perché l'offerta iniziale resta immutata, e ciò che cambia è il costo di singole voci, il che non incide sulla serietà dell'offerta, ma solo sulla gestione interna dell'impresa offerente (Cons. St., sez. VI, 19 maggio 2000 n. 2908) ed inoltre che … è erroneo il presupposto dell’assoluta rigidità ed immodificabilità, nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia, oltre che dell’offerta nel suo complesso, anche della rappresentazione dei costi delle componenti della stessa. (Cons. St., sez. VI, 26 aprile 2005 n. 1889).
In riferimento, poi, al contestato esiguo margine dell’utile di impresa (2% circa del prezzo offerto), il Consiglio di Stato ha ribadito che:
- … la possibilità di ribassare la percentuale dell’utile è consentita pur escludendosi che un’impresa possa proporre un’offerta economica sguarnita da qualsiasi previsione di utile, né è possibile fissare una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua (Cons. St., sez. V, 5 ottobre 2005 n. 5315; Cons. St., sez. VI, 8 marzo 2004 n. 1072; Cons. St., sez. IV, 14 febbraio 2002 n. 882)
- … assume invece rilievo la circostanza che l’offerta si appalesi seria, e cioè non animata dall’intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali, (Cons. St. Sez. V, 20 febbraio 2009 n. 1018);
- … che solo un utile pari a zero è ingiustificabile (TAR Lazio– Roma, sez. III-ter, 21 febbraio 2007 n. 1527)
e pertanto ha ritenuto che si tratta di una percentuale ragionevole che non inficia l’affidabilità dell’offerta
Sulla base delle predette considerazioni, ed in accordo con l’articolo 88, comma 7 del Codice dei Contratti. (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’impresa originariamente aggiudicataria dell’appalto.

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mercoledì 3 giugno 2009

RLS e RLST - Circolare INAIL n. 26/2009

La Direzione Centrale Prevenzione dell’’INAIL con circolare 21 maggio 2009 n. 26 ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
In una precedente circolare (n. 11 del 12 marzo 2009) l’INAIL, d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del Lavoro, aveva, infatti, diffuso le modalità per l'attuazione della segnalazione specificatamente prevista dall’art. 18 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. n. 81/2008, e cioè quella relativa all’obbligo di comunicare annualmente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
L’INAIL preso atto che non si sono ancora concretizzate le condizioni operative per l'attivazione in modo omogeneo sul territorio nazionale delle previsioni di cui agli articoli 48 ( Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale), 51 (Organismi paritetici) e 52 (Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti per la sicurezza territoriali e alla pariteticità) del D. Lgs. n. 81/2008 ... ha proposto agli Uffici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di definire, contestualmente con l'attivazione della comunicazione riguardante gli RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale), la specifica fattispecie dei datori di lavoro che non siano in grado di indicare il nominativo (o i nominativi) per carenza di disponibilità della specifica figura nel territorio interessato in relazione al quadro complessivo di applicazione delle sanzioni.
La circolare raccoglie le osservazioni formulate da più parti, riguardanti la mancanza di informazioni inerenti le aziende in cui il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non era stato designato od eletto dai lavoratori, ed avrebbero pertanto dovuto avvalersi di un rappresentante territoriale (RLST)
Si rammenta che il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto, in considerazione dell'evoluzione normativa in atto, lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al 16 agosto 2009.

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martedì 2 giugno 2009

Trattativa privata - sentenza Consiglio di Stato n. 3080/2009

Con sentenza n. 3080 in data 19 maggio 2009 il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha avuto modo di esprimersi sulla scelte discrezionali della Stazione appaltante in riferimento alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (trattativa privata).
In particolare con la citata sentenza è stato respinto il ricorso in appello proposto, per la riforma della precedente sentenza del TAR Lazio – Roma, da una Società per il fatto di non essere stata invitata alla trattativa privata per l’affidamento del servizio di nettezza urbana, già affidato alla stessa Società con precedente contratto d’appalto, risoltosi, poi, per inadempimento nei confronti della Stazione appaltante.
Il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta delle Ditte da invitare alla trattativa privata rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione e che non vi è alcun obbligo di esaminare la domanda di partecipazione della società ricorrente… anche in considerazione della circostanza che la medesima si era resa inadempiente per incapacità economica e finanziaria nella gestione del precedente appalto e ha ritenuto… ragionevole la scelta dell’Amministrazione di non invitare la società ricorrente alla trattativa privata per l’affidamento provvisorio del servizio nettezza urbana , in quanto tale trattativa si è svolta immediatamente dopo e per effetto dell’avvenuta risoluzione per inadempimento nei confronti della medesima Società del precedente contratto di appalto per la gestione dello stesso servizio.


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