A seguito di richiesta di parere per la soluzione delle controversie(ex art. 6 comma 7 lett.n) del D.Lgs. n. 163/2006) avanzata da un Comune siciliano, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso il suo parere in merito alla validità e decorrenza del DURC.
Nel parere n. 31 reso in data 11 marzo 2009 l’Autorità puntualizza che la norma primaria (art. 39-septies del D.L. 30.12.2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006 n. 51), nel fare espresso riferimento al settore dei lavori nei cantieri edili, non operava alcuna distinzione tra appalti privati e appalti pubblici, e prevedeva per il DURC una validità di mesi tre.
Alla luce dei successivi atti intervenuti e precisamente:
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008 nella quale viene affermato che il DURC, utilizzato nell’ambito dei lavori pubblici ha una validità mensile;
- la Circolare INAIL del 5 febbraio 2008 n. 7;
- le sentenze del TAR Sicilia ( Catania, Sez..IV, 22 gennaio 2008, n. 141 e Palermo, Sez.III, 5 aprile 2007, n. 1092
l’Autorità ha espresso parere che, nell’ambito dei lavori pubblici, il DURC:
- è legato allo specifico appalto;
- è limitato alla fase per la quale è stato richiesto( ad es. stipula contratto, pagamento stati avanzamento lavori, etc);
- ha validità mensile (a differenza degli appalti privati, per i quali la validità è trimestrale);
- la sua validità decorre dalla data di rilascio e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.
Sull’argomento si rimanda agli altri articoli pubblicati in data 22 febbraio 2009 e 1 marzo 2009
lunedì 6 aprile 2009
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