L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con parere n. 33 del 11 marzo 2009, ha avuto modo di esprimersi in merito alla contestazione, da parte di una impresa, del bando di gara per l’affidamento di alcuni lavori.
L’impresa aveva sostenuto l’illegittimità del bando nella parte in cui non ammetteva che il sopralluogo (ex art. 71 comma 2, Regolamento), richiesto tra i requisiti di partecipazione, potesse essere effettuato dai concorrenti mediante un procuratore munito di procura notarile. In particolare il bando di gara in esame, nel descrivere le modalità di effettuazione del sopralluogo, richiesto a pena di esclusione dalla procedura di gara, prevedeva testualmente che lo stesso dovesse essere effettuato unicamente dal Titolare o Legale Rappresentante o Institore, o da soci amministratori o dal Direttore Tecnico o da un Dipendente dell’Impresa (non sono ammessi i procuratori).
L’Autorità nel richiamare un precedente deliberazione (n. 206 del 21 giugno 2007), ha sostanzialmente ribadito che la prescrizione del bando di gara, che consente di effettuare la presa visione dei luoghi solo ad alcune figure di vertice dell’impresa, ossia esclusivamente al titolare, legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa partecipante, appare indubbiamente restrittiva e rigida, mentre nel caso in esame la stazione appaltante aveva consentito che la presa visione dei luoghi potesse essere eseguita non solo dalle figure di vertice delle imprese concorrenti, ma anche da dipendenti delle imprese medesime.
In conclusione ha affermato che la clausola contenuta nel bando, pur non consentendo che il sopralluogo possa essere eseguito da un procuratore munito di procura notarile, non appare affatto restrittiva e rigida, né di per sé lesiva dei principi della concorrenza e del favor partecipationis.
lunedì 13 aprile 2009
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