Con decisione in data 23 marzo 2009, n. 1736 il Consiglio di Stato – Sezione Quinta si è espresso sulla rilevanza di uno specifico reato, in riferimento ai motivi di esclusione previsti dall’art. 38 comma 1 lett.c) del Codice.
Una società partecipante ad alcune gare d’appalto, indette dal Comune di Milano, ha appellato la sentenza del T.A.R. - Lombardia 24 ottobre 2007 n. 6162 con la quale erano stati respinti i suoi ricorsi, previamente riuniti, diretti ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti di esclusione del Direttore del settore gare e contratti del detto Comune, dei relativi verbali di gara delle comunicazioni delle esclusioni all’Autorità per la vigilanza, delle annotazioni delle stesse esclusioni nel casellario informatico, art. 27 D.P.R. n. 34/2000, nonché per ottenere il risarcimento dei danni derivatile dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Motivo delle esclusioni era stata la ritenuta insussistenza, da parte della commissione aggiudicatrice, del requisito di ordine generale prescritto per la partecipazione a gare pubbliche e la stipula dei relativi contratti di cui all’art. 38, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, per essere stato emesso un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il delitto, ritenuto incidente sulla moralità professionale, (art. 590, co. 3, C.P.) a carico dell’amministratore delegato con delega alla sicurezza – e direttore tecnico - della società, avendo il medesimo, in qualità di datore di lavoro, cagionato per colpa lesioni personali gravi riportate dalla persona offesa in un incidente occorsole in cantiere. Tale decreto penale di condanna era stato menzionato ed allegato dalla concorrente in sede di dichiarazione resa ai fini della partecipazione alle gare, con l’indicazione “relativo a fattispecie ritenuta non grave”.
Il Consiglio di Stato nel ritenere che:
- la commissione aggiudicatrice ha considerato che il decreto penale… riguarda il reato di lesioni personali colpose …, che si tratta di un incidente occorso in cantiere, … e che la colpa consiste in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione, non avendo l’amministratore delegato, con delega alla sicurezza, e datore di lavoro adottato nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, precisando altresì che tale condotta è violativa di norme imperative e specifiche del settore.
Dunque, ha dato conto puntualmente dell’esistenza di un reato specifico connesso al tipo di attività che il soggetto sarebbe chiamato a svolgere, non risalente nel tempo, la cui gravità viene correlata non solo e non tanto alla gravità delle lesioni procurate alla persona offesa, quanto anche alla circostanza che l’accertata condotta consiste nell’inosservanza di norme basilari ed inderogabili in materia antinfortunistica, proprio da parte del soggetto su cui, all’epoca dei fatti, incombeva l’obbligo giuridico di assicurare la sicurezza nel cantiere.
In concordanza con la sentenza del Tar - Lombardia, il Consiglio di Stato, nel riaffermare l'estrema importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro ha, quindi, respinto l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado, in favore del Comune di Milano e dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
sabato 25 aprile 2009
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