Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) si è pronunciato recentemente sul ricorso proposto in appello da una stazione appaltante contro una impresa aggiudicataria di una gara d’appalto, per questioni inerenti alla regolarità contributiva e previdenziale.
Con decisione n. 1458 del 12 marzo 2009 il Consiglio di Stato ha annullato la precedente sentenza n.1138/2008 del TAR Calabria, con la quale era stato accolto il ricorso - proposto dall’impresa - avverso la revoca della aggiudicazione, per le seguenti motivazioni:
In materia di gare per l’aggiudicazione di lavori pubblici, dalla disciplina istitutiva del Durc (Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato in base a convenzioni tra Inps e Inail ai sensi dell’articolo 2 comma 2 d.l. 25 settembre 2002 n.210), l’impresa che si rende aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale.Con decisione n. 1458 del 12 marzo 2009 il Consiglio di Stato ha annullato la precedente sentenza n.1138/2008 del TAR Calabria, con la quale era stato accolto il ricorso - proposto dall’impresa - avverso la revoca della aggiudicazione, per le seguenti motivazioni:
Ne consegue chel’eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all’impresa pur dichiarata aggiudicataria dell’appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, la impossibilità per l’amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l’impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso; sempre in forza di ciò, è del tutto irrilevante un eventuale adempimento tardivo della obbligazione contributiva quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento.
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