martedì 28 aprile 2009

T.A.R. Emilia Romagna – sentenza n. 93/2009. Sede operativa dell'impresa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione 1) si è recentemente pronunciato sul ricorso di una società avverso l’esclusione da una gara per l’affidamento di servizi, per non avere dichiarato di avere una sede operativa nel territorio comunale in cui doveva svolgersi il servizio. L’impresa aveva però prodotto, in sede di offerta, una dichiarazione con la quale si impegnava ad aprire tale sede qualora fosse risultata aggiudicataria.
A sostegno del gravame la società ricorrente deduceva:
- la violazione del combinato disposto degli articoli 42 e 73 del Codice dei contratti(d.lgs n. 163/2006); violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e irrazionalità manifesta, sviamento e violazione del principio del favor partecipationis, motivazione carente e comunque insufficiente;
- l’eccesso di potere, discriminazione ratione loci, violazione dei principi comunitari in tema di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali sanciti dagli articoli 48 e 49 del trattato CEE, violazione dell’articolo 41 della costituzione e della libertà di iniziativa economica privata .
Con sentenza n. 93 del 30 gennaio 2009 il T.A.R. ha ritenuto che:
- in base a un’interpretazione della norma costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi comunitari, la disposizione del bando che richiede l’apertura di una sede operativa nel territorio comunale deve ritenersi legittima se si ritiene che all’atto della presentazione dell’offerta il concorrente non operante nel Comune possa limitarsi a dichiarare l’intenzione di aprire una sede operativa nel Comune di Forlì.
- l’apertura effettiva della sede operativa, dovrà, invece, essere richiesta all’impresa che al termine del confronto, sia risultata aggiudicataria provvisoria.
In conclusione, ha ribadito l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente e che, in accoglimento del ricorso originariamente proposto, gli atti impugnati dovevano essere annullati.
Per effetto dell’annullamento disposto dal T.A.R. la società ricorrente è risultata poi aggiudicataria per l’affidamento dei servizi, oggetto dell’appalto.

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