IL T.A.R. Abruzzo con sentenza n. 204 del 16 marzo 2009, ha asserito che una controversia relativa alla risoluzione del contratto da parte dell’amministrazione per inadempimento del professionista, incaricato della progettazione e direzione dei lavori, compete alla giurisdizione ordinaria.
Con delibera di giunta comunale era stato formalizzato ad un professionista l’incarico di progettazione e direzione dei lavori, cui era seguita l’approvazione del progetto. Successivamente era stato avviato il procedimento di risoluzione dell’incarico per asserite carenze progettuali, culminato con la revoca dell’incarico stesso. Il professionista ha quindi fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro la determinazione adottata dall’amministrazione comunale.
Il T.A.R. Abruzzo, nel ritenere che il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’Ente, che mantenga pertanto la propria autonomia organizzazione e l’iscrizione nel relativo albo, costituisce espressione non già di un potestà amministrativa, bensì di autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione, riconducibile al lavoro autonomo, anche nell’ipotesi in cui il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, ha ribadito quanto già asserito con precedenti sentenze (Cass., SS.UU, n.10370 del 19 ottobre 1998; TAR Abruzzo, L’Aquila, n.554/2008) e cioè che la delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario.
Il Tribunale Amministrativo regionale, quindi, definitivamente pronunciando sul ricorso in argomento lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, disponendo la translatio judicii innanzi al competente giudice ordinario, mediante riassunzione del giudizio medesimo a cura del ricorrente nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
sabato 11 aprile 2009
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