Le tariffe professionali, di cui alla legge n.143/1949 e al D.M. 4 aprile 2001, continuano ad essere motivo di controversie, cui sono chiamati a pronunciarsi i competenti organi istituzionali.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con decisione n. 1342 del 6 marzo 2009 ha avuto modo di esprimersi sul ricorso in appello n. 8103/2006, proposto da uno studio di Ingegneria, contro l’ Università degli Studi di Foggia, e nei confronti di altre due società di ingegneria, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, Sezione I, 27 luglio 2006, n. 2982.
Oggetto della controversia, una gara per l’affidamento della progettazione preliminare e definitiva, servizi professionali accessori alla progettazione, servizi professionali per l’avvio della successiva procedura di appalto integrato e direzione dei lavori per il recupero edilizio, adeguamento statico ed impiantistico di un immobile.
Il Consiglio di Stato nel richiamare le più recenti norme riguardanti le tariffe professionali e precisamente :
- Il c.d. decreto Bersani (D.L. 223/2006, convertito in legge n.. 248/2006);
- la determinazione dall'Autorità per la vigilanza n. 4/2007 del 29.3.2007;
- il Codice dei contratti (art. 92) come modificato dal D. Leg.vo n. 152/2008(terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti);
- l'art. 4, comma 12 bis della L. 155/1989, abrogato dal D.Lgs. n. 152/2008
ha affermato che nell’assetto normativo attuale, in definitiva, le tariffe in questione hanno perduto il carattere dell’inderogabilità, con la conseguenza che sono possibili anche patti contrari rispetto ai valori dalle stesse contemplati, pur potendo rimanere fermo il riferimento alle stesse ai fini della determinazione, da parte della stazione appaltante, del valore dell’appalto.
Nella sostanza, la derogabilità delle tariffe professionali, finora applicabile alle prestazioni speciali e accessorie, così come definite dall’articolo 50 comma 3 del regolamento n.554/1999:
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe
viene estesa alle prestazioni "normali"
Resta fermo il principio sancito dall’articolo 2233 del Codice Civile, ossia che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
sabato 18 aprile 2009
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