martedì 14 aprile 2009

Consiglio di Stato n. 1840/2009 - dichiarazioni per gara d’appalto

Il Consiglio di Stato, sezione V, con decisione n. 1840 del 27 marzo 2009 ha confermato che l’omissione, in fase di gara, di una dichiarazione, ancorché formalmente richiesta nel bando di gara, non è da ritenere causa di esclusione se le informazioni non fornite possono essere desunte in base ad altra documentazione allegata alla stessa richiesta di partecipazione. L’Organo costituzionale, chiamato a decidere per l'annullamento e/o la riforma, della sentenza del TAR Lombardia-Brescia n. 1314 del 22.11.2007 - con la quale era stato accolto il ricorso della impresa esclusa (che ove riammessa alla selezione, con il calcolo della media dei ribassi. rinnovato includendo la propria offerta, avrebbe conseguito l’aggiudicazione) - ha sostanzialmente ritenuto che:
- conformemente ad una consolidata giurisprudenza, le prescrizioni di esclusione devono essere interpretate in funzione dello scopo, perseguito dalla p.a., di conseguire la migliore offerta al corrispettivo per essa più conveniente, tenuto conto del principio di favore per la più ampia partecipazione alla gara e dell'evoluzione dell'ordinamento nel senso della semplificazione procedimentale, oltre che del generale divieto di aggravamento degli oneri burocratici;
- sarebbe sicuramente illegittima l'esclusione da una procedura concorsuale per carenza, nella domanda di partecipazione, di una dichiarazione richiesta dal bando, nei limiti in cui il contenuto della stessa si possa univocamente desumere da altra dichiarazione resa dal candidato, dato che il precetto del “buon andamento” (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l’ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata
e, conseguentemente, ha respinto l’appello proposto dalla impresa risultata aggiudicataria, con salvezza dell’impugnata sentenza.

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