Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione 1) si è recentemente pronunciato sul ricorso di una società avverso l’esclusione da una gara per l’affidamento di servizi, per non avere dichiarato di avere una sede operativa nel territorio comunale in cui doveva svolgersi il servizio. L’impresa aveva però prodotto, in sede di offerta, una dichiarazione con la quale si impegnava ad aprire tale sede qualora fosse risultata aggiudicataria.
A sostegno del gravame la società ricorrente deduceva:
- la violazione del combinato disposto degli articoli 42 e 73 del Codice dei contratti(d.lgs n. 163/2006); violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e irrazionalità manifesta, sviamento e violazione del principio del favor partecipationis, motivazione carente e comunque insufficiente;
- l’eccesso di potere, discriminazione ratione loci, violazione dei principi comunitari in tema di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali sanciti dagli articoli 48 e 49 del trattato CEE, violazione dell’articolo 41 della costituzione e della libertà di iniziativa economica privata .
Con sentenza n. 93 del 30 gennaio 2009 il T.A.R. ha ritenuto che:
- in base a un’interpretazione della norma costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi comunitari, la disposizione del bando che richiede l’apertura di una sede operativa nel territorio comunale deve ritenersi legittima se si ritiene che all’atto della presentazione dell’offerta il concorrente non operante nel Comune possa limitarsi a dichiarare l’intenzione di aprire una sede operativa nel Comune di Forlì.
- l’apertura effettiva della sede operativa, dovrà, invece, essere richiesta all’impresa che al termine del confronto, sia risultata aggiudicataria provvisoria.
In conclusione, ha ribadito l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente e che, in accoglimento del ricorso originariamente proposto, gli atti impugnati dovevano essere annullati.
Per effetto dell’annullamento disposto dal T.A.R. la società ricorrente è risultata poi aggiudicataria per l’affidamento dei servizi, oggetto dell’appalto.
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martedì 28 aprile 2009
sabato 25 aprile 2009
Consiglio di Stato – sentenza n. 1736/2009. Requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare pubbliche
Con decisione in data 23 marzo 2009, n. 1736 il Consiglio di Stato – Sezione Quinta si è espresso sulla rilevanza di uno specifico reato, in riferimento ai motivi di esclusione previsti dall’art. 38 comma 1 lett.c) del Codice.
Una società partecipante ad alcune gare d’appalto, indette dal Comune di Milano, ha appellato la sentenza del T.A.R. - Lombardia 24 ottobre 2007 n. 6162 con la quale erano stati respinti i suoi ricorsi, previamente riuniti, diretti ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti di esclusione del Direttore del settore gare e contratti del detto Comune, dei relativi verbali di gara delle comunicazioni delle esclusioni all’Autorità per la vigilanza, delle annotazioni delle stesse esclusioni nel casellario informatico, art. 27 D.P.R. n. 34/2000, nonché per ottenere il risarcimento dei danni derivatile dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Motivo delle esclusioni era stata la ritenuta insussistenza, da parte della commissione aggiudicatrice, del requisito di ordine generale prescritto per la partecipazione a gare pubbliche e la stipula dei relativi contratti di cui all’art. 38, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, per essere stato emesso un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il delitto, ritenuto incidente sulla moralità professionale, (art. 590, co. 3, C.P.) a carico dell’amministratore delegato con delega alla sicurezza – e direttore tecnico - della società, avendo il medesimo, in qualità di datore di lavoro, cagionato per colpa lesioni personali gravi riportate dalla persona offesa in un incidente occorsole in cantiere. Tale decreto penale di condanna era stato menzionato ed allegato dalla concorrente in sede di dichiarazione resa ai fini della partecipazione alle gare, con l’indicazione “relativo a fattispecie ritenuta non grave”.
Il Consiglio di Stato nel ritenere che:
- la commissione aggiudicatrice ha considerato che il decreto penale… riguarda il reato di lesioni personali colpose …, che si tratta di un incidente occorso in cantiere, … e che la colpa consiste in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione, non avendo l’amministratore delegato, con delega alla sicurezza, e datore di lavoro adottato nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, precisando altresì che tale condotta è violativa di norme imperative e specifiche del settore.
Dunque, ha dato conto puntualmente dell’esistenza di un reato specifico connesso al tipo di attività che il soggetto sarebbe chiamato a svolgere, non risalente nel tempo, la cui gravità viene correlata non solo e non tanto alla gravità delle lesioni procurate alla persona offesa, quanto anche alla circostanza che l’accertata condotta consiste nell’inosservanza di norme basilari ed inderogabili in materia antinfortunistica, proprio da parte del soggetto su cui, all’epoca dei fatti, incombeva l’obbligo giuridico di assicurare la sicurezza nel cantiere.
In concordanza con la sentenza del Tar - Lombardia, il Consiglio di Stato, nel riaffermare l'estrema importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro ha, quindi, respinto l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado, in favore del Comune di Milano e dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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Una società partecipante ad alcune gare d’appalto, indette dal Comune di Milano, ha appellato la sentenza del T.A.R. - Lombardia 24 ottobre 2007 n. 6162 con la quale erano stati respinti i suoi ricorsi, previamente riuniti, diretti ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti di esclusione del Direttore del settore gare e contratti del detto Comune, dei relativi verbali di gara delle comunicazioni delle esclusioni all’Autorità per la vigilanza, delle annotazioni delle stesse esclusioni nel casellario informatico, art. 27 D.P.R. n. 34/2000, nonché per ottenere il risarcimento dei danni derivatile dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Motivo delle esclusioni era stata la ritenuta insussistenza, da parte della commissione aggiudicatrice, del requisito di ordine generale prescritto per la partecipazione a gare pubbliche e la stipula dei relativi contratti di cui all’art. 38, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, per essere stato emesso un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il delitto, ritenuto incidente sulla moralità professionale, (art. 590, co. 3, C.P.) a carico dell’amministratore delegato con delega alla sicurezza – e direttore tecnico - della società, avendo il medesimo, in qualità di datore di lavoro, cagionato per colpa lesioni personali gravi riportate dalla persona offesa in un incidente occorsole in cantiere. Tale decreto penale di condanna era stato menzionato ed allegato dalla concorrente in sede di dichiarazione resa ai fini della partecipazione alle gare, con l’indicazione “relativo a fattispecie ritenuta non grave”.
Il Consiglio di Stato nel ritenere che:
- la commissione aggiudicatrice ha considerato che il decreto penale… riguarda il reato di lesioni personali colpose …, che si tratta di un incidente occorso in cantiere, … e che la colpa consiste in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione, non avendo l’amministratore delegato, con delega alla sicurezza, e datore di lavoro adottato nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, precisando altresì che tale condotta è violativa di norme imperative e specifiche del settore.
Dunque, ha dato conto puntualmente dell’esistenza di un reato specifico connesso al tipo di attività che il soggetto sarebbe chiamato a svolgere, non risalente nel tempo, la cui gravità viene correlata non solo e non tanto alla gravità delle lesioni procurate alla persona offesa, quanto anche alla circostanza che l’accertata condotta consiste nell’inosservanza di norme basilari ed inderogabili in materia antinfortunistica, proprio da parte del soggetto su cui, all’epoca dei fatti, incombeva l’obbligo giuridico di assicurare la sicurezza nel cantiere.
In concordanza con la sentenza del Tar - Lombardia, il Consiglio di Stato, nel riaffermare l'estrema importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro ha, quindi, respinto l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado, in favore del Comune di Milano e dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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mercoledì 22 aprile 2009
Il calcestruzzo "depotenziato"
In questi giorni, sull’onda emotiva del terremoto in Abruzzo, si fa un gran parlare sulla qualità del calcestruzzo utilizzato per la realizzazione di edifici, pubblici e privati, di ponti, di tratte autostradali ed altro.
L’impressione generale è che uno dei maggiori responsabili sia il cosiddetto calcestruzzo depotenziato, ossia un calcestruzzo con resistenza caratteristica a compressione inferiore a quello prescritto negli elaborati strutturali e che discende dai calcoli statici.
Come è noto agli addetti ai lavori le procedure per il prelievo dei campioni di calcestruzzo sono ben definite dal vigente decreto ministeriale 9 gennaio 1996, il cui allegato 2 tratta appunto dei “Controlli sul calcestruzzo”. Di rilevante importanza sono le prescrizioni di cui al punto 5.3. ove è testualmente detto che ” il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del direttore dei lavori o di un tecnico di sua fiducia. Il direttore dei lavori dovrà inoltre curare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc che i provini inviati per le prove ai Laboratori Ufficiali siano effettivamente quelli prelevati alla presenza sua o del tecnico di sua fiducia. La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovrà contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo”
Quanto prescritto dalle norme dovrebbe dare sufficienti garanzie per la qualità del calcestruzzo, ma a giudicare da quello che si sta verificando in diverse zone del paese, è evidente che qualcosa non quadra, visto che la quasi totalità dei certificati rilasciati dai laboratori ufficiali forniscono valori di resistenza compatibili con i valori progettuali.
A mio modesto avviso penso che, per superare i problemi legati alla qualità del calcestruzzo, basterebbe imporre, per legge, l’obbligatorietà della effettuazione di “carotaggi meccanici” sulle strutture in opera, che renderebbero di fatto superfui gli odierni controlli preventivi. La resistenza finale in opera del calcestruzzo non dipende, infatti, solo dalla quantità, qualità e miscela dei costituenti, ma anche dalle modalità di posa in opera, dalla costipazione del getto e dalla sua maturazione, nonché delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, etc).
Evidentemente trattandosi di un metodo di indagine localmente distruttivo occorre limitare, quanto più possibile, il danneggiamento della struttura; a tale riguardo le norme UNI di riferimento dettano le specifiche procedure per il prelevamento dei campioni:
- UNI 6131:2002 “ Prelevamento di calcestruzzo indurito”;
- UNI EN 12504-1/2002 “ Prove sul calcestruzzo nelle strutture – Carote – Prelievo, esame e prova di compressione”
Di sicuro l’attenzione nella fase esecutiva delle strutture, da parte della direzione dei lavori e dell’impresa, aumenterebbe di molto, per il semplice fatto che, nel caso di risultati non accettabili, si correrebbe il rischio di dovere demolire le strutture fino a quel momento realizzate.
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L’impressione generale è che uno dei maggiori responsabili sia il cosiddetto calcestruzzo depotenziato, ossia un calcestruzzo con resistenza caratteristica a compressione inferiore a quello prescritto negli elaborati strutturali e che discende dai calcoli statici.
Come è noto agli addetti ai lavori le procedure per il prelievo dei campioni di calcestruzzo sono ben definite dal vigente decreto ministeriale 9 gennaio 1996, il cui allegato 2 tratta appunto dei “Controlli sul calcestruzzo”. Di rilevante importanza sono le prescrizioni di cui al punto 5.3. ove è testualmente detto che ” il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del direttore dei lavori o di un tecnico di sua fiducia. Il direttore dei lavori dovrà inoltre curare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc che i provini inviati per le prove ai Laboratori Ufficiali siano effettivamente quelli prelevati alla presenza sua o del tecnico di sua fiducia. La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovrà contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo”
Quanto prescritto dalle norme dovrebbe dare sufficienti garanzie per la qualità del calcestruzzo, ma a giudicare da quello che si sta verificando in diverse zone del paese, è evidente che qualcosa non quadra, visto che la quasi totalità dei certificati rilasciati dai laboratori ufficiali forniscono valori di resistenza compatibili con i valori progettuali.
A mio modesto avviso penso che, per superare i problemi legati alla qualità del calcestruzzo, basterebbe imporre, per legge, l’obbligatorietà della effettuazione di “carotaggi meccanici” sulle strutture in opera, che renderebbero di fatto superfui gli odierni controlli preventivi. La resistenza finale in opera del calcestruzzo non dipende, infatti, solo dalla quantità, qualità e miscela dei costituenti, ma anche dalle modalità di posa in opera, dalla costipazione del getto e dalla sua maturazione, nonché delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, etc).
Evidentemente trattandosi di un metodo di indagine localmente distruttivo occorre limitare, quanto più possibile, il danneggiamento della struttura; a tale riguardo le norme UNI di riferimento dettano le specifiche procedure per il prelevamento dei campioni:
- UNI 6131:2002 “ Prelevamento di calcestruzzo indurito”;
- UNI EN 12504-1/2002 “ Prove sul calcestruzzo nelle strutture – Carote – Prelievo, esame e prova di compressione”
Di sicuro l’attenzione nella fase esecutiva delle strutture, da parte della direzione dei lavori e dell’impresa, aumenterebbe di molto, per il semplice fatto che, nel caso di risultati non accettabili, si correrebbe il rischio di dovere demolire le strutture fino a quel momento realizzate.
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martedì 21 aprile 2009
Autorità - Contributi 2009, deliberazione 1 marzo 2009
Con deliberazione in data 1 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2009 n. 90, L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha determinato, per l’anno 2009, l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione.
In base a tale deliberazione sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorita' i seguenti soggetti:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a)
nella misura indicata nella sottostante tabella:
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Questi ultimi soggetti sono tenuti a versare a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato.
Le modalita' e termini di versamento della contribuzione sono dettagliatamente riportate all’articolo 3 del provvedimento, che è entrato in vigore il 1 marzo 2009.
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In base a tale deliberazione sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorita' i seguenti soggetti:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a)
nella misura indicata nella sottostante tabella:
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Questi ultimi soggetti sono tenuti a versare a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato.
Le modalita' e termini di versamento della contribuzione sono dettagliatamente riportate all’articolo 3 del provvedimento, che è entrato in vigore il 1 marzo 2009.
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sabato 18 aprile 2009
Tariffe professionali - Consiglio di Stato, decisione n. 1342/2009
Le tariffe professionali, di cui alla legge n.143/1949 e al D.M. 4 aprile 2001, continuano ad essere motivo di controversie, cui sono chiamati a pronunciarsi i competenti organi istituzionali.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con decisione n. 1342 del 6 marzo 2009 ha avuto modo di esprimersi sul ricorso in appello n. 8103/2006, proposto da uno studio di Ingegneria, contro l’ Università degli Studi di Foggia, e nei confronti di altre due società di ingegneria, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, Sezione I, 27 luglio 2006, n. 2982.
Oggetto della controversia, una gara per l’affidamento della progettazione preliminare e definitiva, servizi professionali accessori alla progettazione, servizi professionali per l’avvio della successiva procedura di appalto integrato e direzione dei lavori per il recupero edilizio, adeguamento statico ed impiantistico di un immobile.
Il Consiglio di Stato nel richiamare le più recenti norme riguardanti le tariffe professionali e precisamente :
- Il c.d. decreto Bersani (D.L. 223/2006, convertito in legge n.. 248/2006);
- la determinazione dall'Autorità per la vigilanza n. 4/2007 del 29.3.2007;
- il Codice dei contratti (art. 92) come modificato dal D. Leg.vo n. 152/2008(terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti);
- l'art. 4, comma 12 bis della L. 155/1989, abrogato dal D.Lgs. n. 152/2008
ha affermato che nell’assetto normativo attuale, in definitiva, le tariffe in questione hanno perduto il carattere dell’inderogabilità, con la conseguenza che sono possibili anche patti contrari rispetto ai valori dalle stesse contemplati, pur potendo rimanere fermo il riferimento alle stesse ai fini della determinazione, da parte della stazione appaltante, del valore dell’appalto.
Nella sostanza, la derogabilità delle tariffe professionali, finora applicabile alle prestazioni speciali e accessorie, così come definite dall’articolo 50 comma 3 del regolamento n.554/1999:
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe
viene estesa alle prestazioni "normali"
Resta fermo il principio sancito dall’articolo 2233 del Codice Civile, ossia che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con decisione n. 1342 del 6 marzo 2009 ha avuto modo di esprimersi sul ricorso in appello n. 8103/2006, proposto da uno studio di Ingegneria, contro l’ Università degli Studi di Foggia, e nei confronti di altre due società di ingegneria, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, Sezione I, 27 luglio 2006, n. 2982.
Oggetto della controversia, una gara per l’affidamento della progettazione preliminare e definitiva, servizi professionali accessori alla progettazione, servizi professionali per l’avvio della successiva procedura di appalto integrato e direzione dei lavori per il recupero edilizio, adeguamento statico ed impiantistico di un immobile.
Il Consiglio di Stato nel richiamare le più recenti norme riguardanti le tariffe professionali e precisamente :
- Il c.d. decreto Bersani (D.L. 223/2006, convertito in legge n.. 248/2006);
- la determinazione dall'Autorità per la vigilanza n. 4/2007 del 29.3.2007;
- il Codice dei contratti (art. 92) come modificato dal D. Leg.vo n. 152/2008(terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti);
- l'art. 4, comma 12 bis della L. 155/1989, abrogato dal D.Lgs. n. 152/2008
ha affermato che nell’assetto normativo attuale, in definitiva, le tariffe in questione hanno perduto il carattere dell’inderogabilità, con la conseguenza che sono possibili anche patti contrari rispetto ai valori dalle stesse contemplati, pur potendo rimanere fermo il riferimento alle stesse ai fini della determinazione, da parte della stazione appaltante, del valore dell’appalto.
Nella sostanza, la derogabilità delle tariffe professionali, finora applicabile alle prestazioni speciali e accessorie, così come definite dall’articolo 50 comma 3 del regolamento n.554/1999:
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe
viene estesa alle prestazioni "normali"
Resta fermo il principio sancito dall’articolo 2233 del Codice Civile, ossia che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
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venerdì 17 aprile 2009
Autorità per la vigilanza - provvedimento 15 gennaio 2009 (G.U. 6/04/09 n.80)
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha ritenuto di dover disciplinare l'attivita' di indagine della Direzione generale vigilanza lavori e della Direzione generale vigilanza servizi e forniture, in relazione alle attivita' che – come previsto dall'art. 38, comma 1, lettera a) e dall'art. 39, comma 1, lettera a) del regolamento di organizzazione adottato in data 20.12.2007 - possono essere esplicate anche attraverso accertamenti ispettivi secondo gli indirizzi del Consiglio, nonché sulla base di esposti e segnalazioni.
Con provvedimento del 15 gennaio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6-4-2009, l’Autorità si è dotata di apposito regolamento che disciplina, in maniera puntuale, le attivita' di vigilanza e gli accertamenti ispettivi di sua competenza.
Per quanto riguarda le attivita' di indagine esse vengono, di norma attuate, sulla base di programmi annuali, definiti dal Consiglio dell'Autorita', aventi ad oggetto specifiche problematiche o criticita' del settore dei contratti pubblici, ma possono anche essere svolte sia d'iniziativa d'ufficio che su istanza motivata, presentata su apposito modulo, da parte di chiunque ne abbia interesse.
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Con provvedimento del 15 gennaio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6-4-2009, l’Autorità si è dotata di apposito regolamento che disciplina, in maniera puntuale, le attivita' di vigilanza e gli accertamenti ispettivi di sua competenza.
Per quanto riguarda le attivita' di indagine esse vengono, di norma attuate, sulla base di programmi annuali, definiti dal Consiglio dell'Autorita', aventi ad oggetto specifiche problematiche o criticita' del settore dei contratti pubblici, ma possono anche essere svolte sia d'iniziativa d'ufficio che su istanza motivata, presentata su apposito modulo, da parte di chiunque ne abbia interesse.
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mercoledì 15 aprile 2009
DURC – Consiglio di Stato, decisione n. 1458/2009
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) si è pronunciato recentemente sul ricorso proposto in appello da una stazione appaltante contro una impresa aggiudicataria di una gara d’appalto, per questioni inerenti alla regolarità contributiva e previdenziale.
Con decisione n. 1458 del 12 marzo 2009 il Consiglio di Stato ha annullato la precedente sentenza n.1138/2008 del TAR Calabria, con la quale era stato accolto il ricorso - proposto dall’impresa - avverso la revoca della aggiudicazione, per le seguenti motivazioni:
In materia di gare per l’aggiudicazione di lavori pubblici, dalla disciplina istitutiva del Durc (Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato in base a convenzioni tra Inps e Inail ai sensi dell’articolo 2 comma 2 d.l. 25 settembre 2002 n.210), l’impresa che si rende aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale.Con decisione n. 1458 del 12 marzo 2009 il Consiglio di Stato ha annullato la precedente sentenza n.1138/2008 del TAR Calabria, con la quale era stato accolto il ricorso - proposto dall’impresa - avverso la revoca della aggiudicazione, per le seguenti motivazioni:
Ne consegue chel’eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all’impresa pur dichiarata aggiudicataria dell’appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, la impossibilità per l’amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l’impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso; sempre in forza di ciò, è del tutto irrilevante un eventuale adempimento tardivo della obbligazione contributiva quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento. Leggi il resto dell'articolo..
martedì 14 aprile 2009
Consiglio di Stato n. 1840/2009 - dichiarazioni per gara d’appalto
Il Consiglio di Stato, sezione V, con decisione n. 1840 del 27 marzo 2009 ha confermato che l’omissione, in fase di gara, di una dichiarazione, ancorché formalmente richiesta nel bando di gara, non è da ritenere causa di esclusione se le informazioni non fornite possono essere desunte in base ad altra documentazione allegata alla stessa richiesta di partecipazione. L’Organo costituzionale, chiamato a decidere per l'annullamento e/o la riforma, della sentenza del TAR Lombardia-Brescia n. 1314 del 22.11.2007 - con la quale era stato accolto il ricorso della impresa esclusa (che ove riammessa alla selezione, con il calcolo della media dei ribassi. rinnovato includendo la propria offerta, avrebbe conseguito l’aggiudicazione) - ha sostanzialmente ritenuto che:
- conformemente ad una consolidata giurisprudenza, le prescrizioni di esclusione devono essere interpretate in funzione dello scopo, perseguito dalla p.a., di conseguire la migliore offerta al corrispettivo per essa più conveniente, tenuto conto del principio di favore per la più ampia partecipazione alla gara e dell'evoluzione dell'ordinamento nel senso della semplificazione procedimentale, oltre che del generale divieto di aggravamento degli oneri burocratici;
- sarebbe sicuramente illegittima l'esclusione da una procedura concorsuale per carenza, nella domanda di partecipazione, di una dichiarazione richiesta dal bando, nei limiti in cui il contenuto della stessa si possa univocamente desumere da altra dichiarazione resa dal candidato, dato che il precetto del “buon andamento” (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l’ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata
e, conseguentemente, ha respinto l’appello proposto dalla impresa risultata aggiudicataria, con salvezza dell’impugnata sentenza. Leggi il resto dell'articolo..
- conformemente ad una consolidata giurisprudenza, le prescrizioni di esclusione devono essere interpretate in funzione dello scopo, perseguito dalla p.a., di conseguire la migliore offerta al corrispettivo per essa più conveniente, tenuto conto del principio di favore per la più ampia partecipazione alla gara e dell'evoluzione dell'ordinamento nel senso della semplificazione procedimentale, oltre che del generale divieto di aggravamento degli oneri burocratici;
- sarebbe sicuramente illegittima l'esclusione da una procedura concorsuale per carenza, nella domanda di partecipazione, di una dichiarazione richiesta dal bando, nei limiti in cui il contenuto della stessa si possa univocamente desumere da altra dichiarazione resa dal candidato, dato che il precetto del “buon andamento” (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l’ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata
e, conseguentemente, ha respinto l’appello proposto dalla impresa risultata aggiudicataria, con salvezza dell’impugnata sentenza. Leggi il resto dell'articolo..
lunedì 13 aprile 2009
Autorità - parere n. 33/2009 - dichiarazione presa visione dei luoghi (ex art. 71 comma 2, Regolamento)
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con parere n. 33 del 11 marzo 2009, ha avuto modo di esprimersi in merito alla contestazione, da parte di una impresa, del bando di gara per l’affidamento di alcuni lavori.
L’impresa aveva sostenuto l’illegittimità del bando nella parte in cui non ammetteva che il sopralluogo (ex art. 71 comma 2, Regolamento), richiesto tra i requisiti di partecipazione, potesse essere effettuato dai concorrenti mediante un procuratore munito di procura notarile. In particolare il bando di gara in esame, nel descrivere le modalità di effettuazione del sopralluogo, richiesto a pena di esclusione dalla procedura di gara, prevedeva testualmente che lo stesso dovesse essere effettuato unicamente dal Titolare o Legale Rappresentante o Institore, o da soci amministratori o dal Direttore Tecnico o da un Dipendente dell’Impresa (non sono ammessi i procuratori).
L’Autorità nel richiamare un precedente deliberazione (n. 206 del 21 giugno 2007), ha sostanzialmente ribadito che la prescrizione del bando di gara, che consente di effettuare la presa visione dei luoghi solo ad alcune figure di vertice dell’impresa, ossia esclusivamente al titolare, legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa partecipante, appare indubbiamente restrittiva e rigida, mentre nel caso in esame la stazione appaltante aveva consentito che la presa visione dei luoghi potesse essere eseguita non solo dalle figure di vertice delle imprese concorrenti, ma anche da dipendenti delle imprese medesime.
In conclusione ha affermato che la clausola contenuta nel bando, pur non consentendo che il sopralluogo possa essere eseguito da un procuratore munito di procura notarile, non appare affatto restrittiva e rigida, né di per sé lesiva dei principi della concorrenza e del favor partecipationis.
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L’impresa aveva sostenuto l’illegittimità del bando nella parte in cui non ammetteva che il sopralluogo (ex art. 71 comma 2, Regolamento), richiesto tra i requisiti di partecipazione, potesse essere effettuato dai concorrenti mediante un procuratore munito di procura notarile. In particolare il bando di gara in esame, nel descrivere le modalità di effettuazione del sopralluogo, richiesto a pena di esclusione dalla procedura di gara, prevedeva testualmente che lo stesso dovesse essere effettuato unicamente dal Titolare o Legale Rappresentante o Institore, o da soci amministratori o dal Direttore Tecnico o da un Dipendente dell’Impresa (non sono ammessi i procuratori).
L’Autorità nel richiamare un precedente deliberazione (n. 206 del 21 giugno 2007), ha sostanzialmente ribadito che la prescrizione del bando di gara, che consente di effettuare la presa visione dei luoghi solo ad alcune figure di vertice dell’impresa, ossia esclusivamente al titolare, legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa partecipante, appare indubbiamente restrittiva e rigida, mentre nel caso in esame la stazione appaltante aveva consentito che la presa visione dei luoghi potesse essere eseguita non solo dalle figure di vertice delle imprese concorrenti, ma anche da dipendenti delle imprese medesime.
In conclusione ha affermato che la clausola contenuta nel bando, pur non consentendo che il sopralluogo possa essere eseguito da un procuratore munito di procura notarile, non appare affatto restrittiva e rigida, né di per sé lesiva dei principi della concorrenza e del favor partecipationis.
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sabato 11 aprile 2009
T.A.R. - Abruzzo - sentenza n. 204 del 16 Marzo 2009
IL T.A.R. Abruzzo con sentenza n. 204 del 16 marzo 2009, ha asserito che una controversia relativa alla risoluzione del contratto da parte dell’amministrazione per inadempimento del professionista, incaricato della progettazione e direzione dei lavori, compete alla giurisdizione ordinaria.
Con delibera di giunta comunale era stato formalizzato ad un professionista l’incarico di progettazione e direzione dei lavori, cui era seguita l’approvazione del progetto. Successivamente era stato avviato il procedimento di risoluzione dell’incarico per asserite carenze progettuali, culminato con la revoca dell’incarico stesso. Il professionista ha quindi fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro la determinazione adottata dall’amministrazione comunale.
Il T.A.R. Abruzzo, nel ritenere che il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’Ente, che mantenga pertanto la propria autonomia organizzazione e l’iscrizione nel relativo albo, costituisce espressione non già di un potestà amministrativa, bensì di autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione, riconducibile al lavoro autonomo, anche nell’ipotesi in cui il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, ha ribadito quanto già asserito con precedenti sentenze (Cass., SS.UU, n.10370 del 19 ottobre 1998; TAR Abruzzo, L’Aquila, n.554/2008) e cioè che la delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario.
Il Tribunale Amministrativo regionale, quindi, definitivamente pronunciando sul ricorso in argomento lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, disponendo la translatio judicii innanzi al competente giudice ordinario, mediante riassunzione del giudizio medesimo a cura del ricorrente nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
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Con delibera di giunta comunale era stato formalizzato ad un professionista l’incarico di progettazione e direzione dei lavori, cui era seguita l’approvazione del progetto. Successivamente era stato avviato il procedimento di risoluzione dell’incarico per asserite carenze progettuali, culminato con la revoca dell’incarico stesso. Il professionista ha quindi fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro la determinazione adottata dall’amministrazione comunale.
Il T.A.R. Abruzzo, nel ritenere che il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’Ente, che mantenga pertanto la propria autonomia organizzazione e l’iscrizione nel relativo albo, costituisce espressione non già di un potestà amministrativa, bensì di autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione, riconducibile al lavoro autonomo, anche nell’ipotesi in cui il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, ha ribadito quanto già asserito con precedenti sentenze (Cass., SS.UU, n.10370 del 19 ottobre 1998; TAR Abruzzo, L’Aquila, n.554/2008) e cioè che la delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario.
Il Tribunale Amministrativo regionale, quindi, definitivamente pronunciando sul ricorso in argomento lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, disponendo la translatio judicii innanzi al competente giudice ordinario, mediante riassunzione del giudizio medesimo a cura del ricorrente nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
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giovedì 9 aprile 2009
Impianti fotovoltaici- D.M. 2 marzo 2009
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2009 “Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” , a parziale modifica del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, viene consentito che gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW operanti in scambio sul posto per la produzione di energia in edifici pubblici e residenziali possano accedere al premio incentivante di cui all'articolo 7 del citato decreto interministeriale, alle condizioni fissate dallo stesso articolo 7.
La norma introdotta è da ritenere senz’altro positiva in considerazione del particolare tessuto produttivo italiano, costituito da numerosissime aziende di piccola e media dimensione.
Il decreto - pubblicato in G.U. n.59 del 12/3/2009 - fornisce, inoltre, un’interpretazione del comma 4 dell’articolo 4 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, in riferimento ai requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti.
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La norma introdotta è da ritenere senz’altro positiva in considerazione del particolare tessuto produttivo italiano, costituito da numerosissime aziende di piccola e media dimensione.
Il decreto - pubblicato in G.U. n.59 del 12/3/2009 - fornisce, inoltre, un’interpretazione del comma 4 dell’articolo 4 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, in riferimento ai requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti.
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lunedì 6 aprile 2009
DURC - Validità e decorrenza
A seguito di richiesta di parere per la soluzione delle controversie(ex art. 6 comma 7 lett.n) del D.Lgs. n. 163/2006) avanzata da un Comune siciliano, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso il suo parere in merito alla validità e decorrenza del DURC.
Nel parere n. 31 reso in data 11 marzo 2009 l’Autorità puntualizza che la norma primaria (art. 39-septies del D.L. 30.12.2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006 n. 51), nel fare espresso riferimento al settore dei lavori nei cantieri edili, non operava alcuna distinzione tra appalti privati e appalti pubblici, e prevedeva per il DURC una validità di mesi tre.
Alla luce dei successivi atti intervenuti e precisamente:
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008 nella quale viene affermato che il DURC, utilizzato nell’ambito dei lavori pubblici ha una validità mensile;
- la Circolare INAIL del 5 febbraio 2008 n. 7;
- le sentenze del TAR Sicilia ( Catania, Sez..IV, 22 gennaio 2008, n. 141 e Palermo, Sez.III, 5 aprile 2007, n. 1092
l’Autorità ha espresso parere che, nell’ambito dei lavori pubblici, il DURC:
- è legato allo specifico appalto;
- è limitato alla fase per la quale è stato richiesto( ad es. stipula contratto, pagamento stati avanzamento lavori, etc);
- ha validità mensile (a differenza degli appalti privati, per i quali la validità è trimestrale);
- la sua validità decorre dalla data di rilascio e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.
Sull’argomento si rimanda agli altri articoli pubblicati in data 22 febbraio 2009 e 1 marzo 2009
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Nel parere n. 31 reso in data 11 marzo 2009 l’Autorità puntualizza che la norma primaria (art. 39-septies del D.L. 30.12.2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006 n. 51), nel fare espresso riferimento al settore dei lavori nei cantieri edili, non operava alcuna distinzione tra appalti privati e appalti pubblici, e prevedeva per il DURC una validità di mesi tre.
Alla luce dei successivi atti intervenuti e precisamente:
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008 nella quale viene affermato che il DURC, utilizzato nell’ambito dei lavori pubblici ha una validità mensile;
- la Circolare INAIL del 5 febbraio 2008 n. 7;
- le sentenze del TAR Sicilia ( Catania, Sez..IV, 22 gennaio 2008, n. 141 e Palermo, Sez.III, 5 aprile 2007, n. 1092
l’Autorità ha espresso parere che, nell’ambito dei lavori pubblici, il DURC:
- è legato allo specifico appalto;
- è limitato alla fase per la quale è stato richiesto( ad es. stipula contratto, pagamento stati avanzamento lavori, etc);
- ha validità mensile (a differenza degli appalti privati, per i quali la validità è trimestrale);
- la sua validità decorre dalla data di rilascio e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.
Sull’argomento si rimanda agli altri articoli pubblicati in data 22 febbraio 2009 e 1 marzo 2009
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venerdì 3 aprile 2009
Impianti elettrici – Norma CEI 64-8
La principale norma di riferimento per gli impianti elettrici è la CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua.
La norma in argomento, la cui prima versione risale al 1984, ha subìto, nel corso degli anni, una lenta ma costante evoluzione fino alla presentazione nel gennaio 2007 della sesta edizione, entrata in vigore il 1 maggio dello stesso anno.
La norma si compone di 7 fascicoli riferiti alle sottoindicate parti:
Parte 1 : Oggetto, scopo e principi fondamentali
Parte 2 : Definizioni
Parte 3 : Caratteristiche generali
Parte 4 : Prescrizioni per la sicurezza
Parte 5 : Scelta e installazione dei componenti elettrici
Parte 6 : Verifiche
Parte 7 : Ambienti ed applicazioni particolari
che tengono conto anche delle varianti V1 (dicembre 2004), V2 (febbraio 2005), V3 (gennaio 2006), e V4 (settembre 2006) introdotte nel corso degli anni.
Particolare attenzione, in questa ultima edizione, è stata posta agli aspetti relativi alla sicurezza e quindi in particolare alla parte 4, nella quale sono trattate le prescrizioni riguardanti la protezione contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovracorrenti nonché le prescrizioni relative ai sezionamenti e ai comandi, e alla parte 6 dove viene effettuata una netta distinzione tra verifiche iniziali e quelle periodiche.
Le prime sono state incrementate da 7 a 10 inserendo le seguenti nuove prove:
- prova di protezione addizionale mediante interruttore differenziale, per la protezione contro i contatti diretti;
- prova delle sequenza delle fasi;
- prova della caduta di tensione
mentre le verifiche periodiche sono state inserite direttamente nel corpo della norma, invece che costituire un allegato informativo come nella precedente (quinta) edizione del maggio 2003.
mercoledì 1 aprile 2009
La sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Lgs n. 81/2008
A meno di un anno dalla sua emanazione il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) - con il quale è stato abrogato, tra l’altro, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si appresta a subire modifiche ed integrazioni ben più sostanziali rispetto a quelle già introdotte, con la legge n. 133/ 2008, all’articolo 55 comma 4 lettera h), in tema di sanzioni.
In data 27/03/ 2009, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto nel quale, sulla base delle criticità emerse nel periodo di applicazione del decreto in argomento, sono state previste numerose modifiche ed integrazioni, le più importanti delle quali riguardano:- la semplificazione del documento di valutazione dei rischio con riferimento non ai contenuti ma
ai soli aspetti burocratici;
- l’attivazione di sinergie tra Servizio Sanitario Nazionale e Inail allo scopo di favorire il recupero
dei lavoratori vittime di infortuni e ridurre, nel contempo, i rilevanti costi sociali derivanti dagli
infortuni stessi;
- tutele specifiche per le nuove figure di lavoratori atipici e temporanei;
- un maggiore coordinamento territoriale tra funzionari di vigilanza delle ASL e gli ispettori del
lavoro, al fine di incrementare gli interventi ispettivi;
- la modifica dell’attuale regime sanzionatorio, incrementando del 50% le sanzioni previste dal
d.lgs n. 494/96 e la previsione di un meccanismo automatico di adeguamento. Nel caso di
violazioni ''sostanziali'' si applica l'ammenda mentre quando si tratta di violazioni “formali” (es.
irregolarita' nella scrittura dei documenti o nella trasmissione dei dati) si applica la sanzione
amministrativa. Viene confermato l'arresto per il datore di lavoro che non procede alla
valutazione del pericolo nelle aziende considerate a rischio rilevante, trattandosi di condotta
gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.
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In data 27/03/ 2009, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto nel quale, sulla base delle criticità emerse nel periodo di applicazione del decreto in argomento, sono state previste numerose modifiche ed integrazioni, le più importanti delle quali riguardano:- la semplificazione del documento di valutazione dei rischio con riferimento non ai contenuti ma
ai soli aspetti burocratici;
- l’attivazione di sinergie tra Servizio Sanitario Nazionale e Inail allo scopo di favorire il recupero
dei lavoratori vittime di infortuni e ridurre, nel contempo, i rilevanti costi sociali derivanti dagli
infortuni stessi;
- tutele specifiche per le nuove figure di lavoratori atipici e temporanei;
- un maggiore coordinamento territoriale tra funzionari di vigilanza delle ASL e gli ispettori del
lavoro, al fine di incrementare gli interventi ispettivi;
- la modifica dell’attuale regime sanzionatorio, incrementando del 50% le sanzioni previste dal
d.lgs n. 494/96 e la previsione di un meccanismo automatico di adeguamento. Nel caso di
violazioni ''sostanziali'' si applica l'ammenda mentre quando si tratta di violazioni “formali” (es.
irregolarita' nella scrittura dei documenti o nella trasmissione dei dati) si applica la sanzione
amministrativa. Viene confermato l'arresto per il datore di lavoro che non procede alla
valutazione del pericolo nelle aziende considerate a rischio rilevante, trattandosi di condotta
gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.
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