venerdì 31 luglio 2009

Ulteriori modifiche al Codice dei Contratti- art. 38 “Requisiti di ordine generale”

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo ad avere subìto importanti modifiche con la pubblicazione di 3 decreti correttivi ( d.lgs. 26 gennaio 2007 n.6, d. lgs. n. 31 luglio 2007 n. 113, e d.lgs 11 settembre 2008 n.152), nonché con le leggi n.201/2008, n. 2/2009 n. 14/2009, è stato oggetto di ulteriore modifica con riferimento all’articolo 38 ed in particolare alla previsione di una nuova causa di esclusione per i soggetti che devono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Con l’articolo 2, comma 19, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (G.U. 24 luglio 2009 n. 170) nell’ambito delle “ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” sono state apportate, infatti, le seguenti modifiche al citato articolo 38:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».
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lunedì 27 luglio 2009

CEI 64-8. Nuova variante V2

La norma di riferimento CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua” continua ad essere oggetto di modifiche.
Dopo la variante V1 ( settembre 2008), è stata recentemente pubblicata la “Variante 2”, con la quale sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni alla norma CEI 64-8 e precisamente: :
• introduzione della nuova Sezione 534 “Limitatori di sovratensione (SPD)” che tratta dei criteri di scelta degli SPD nell’ambito della protezione contro i fulmini.
• modifica del Capitolo 54 “Messa a terra e conduttori di protezione”, con
riferimento:
- alla “terra di fondazione” così come definita dall’articolo 542.2.3 (esplicitamente consigliata per tutti i nuovi edifici);
- alle sezioni dei dispersori intenzionali;
- alle sezioni dei conduttori equipotenziali principali (EQP);
- alle sezioni dei conduttori di protezione (PE)
• modifica della Sezione 705 “Ambienti e applicazioni particolari – locali ad uso agricolo o zootecnico”
• modifica della Sezione 711 “Fiere, mostre e stand”

La variante V2 alla norma CEI 64-8 entrerà in vigore il 31 luglio 2009.
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giovedì 23 luglio 2009

DURC - lavoratori "distaccati"

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è stato recentemente chiamato ad esprimersi in riferimento all’obbligo del DURC nel caso di utilizzo nel cantiere di lavoratori “distaccati”.
L’INAIL aveva, infatti, avanzato specifica istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero in merito alla corretta interpretazione delle norme relative al DURC, nell’ambito degli appalti pubblici e privati in edilizia. In particolare, l’interpellante chiedeva se in caso di lavoratori distaccati, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il documento che certifica la posizione di regolarità contributiva debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall’impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all’esecuzione dei lavori.
Con atto di interpello n. 58 del 10 luglio 2009 il Ministero del Lavoro, dopo avere richiamato i presupposti legislativi del “distacco” - così come individuati dal citato articolo 30 - nonché l’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, ha chiarito che nel caso di distacco, il lavoratore inviato presso l’impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell’accordo di distacco, nell’organizzazione della impresa distaccattaria, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all’appalto, sotto ogni profilo, l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore.
In definitiva, quindi, l’impresa appaltatrice è l`unica assoggettata agli obblighi relativi al DURC, anche se nell’appalto vengono impiegati lavoratori “distaccati”.
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martedì 21 luglio 2009

Verifica delle offerte anomale - Autorità, determinazione n. 6/2009

E’ stata recentemente emanata, da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, la determinazione 8 luglio 2009 n. 6 avente ad oggetto “ Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso
L’esigenza di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni specifiche per l’attuazione del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte nasce dalla necessità di snellire tale procedura, resasi ancor più complessa a seguito della limitazione – introdotta con il terzo decreto correttivo (D. Lgs. n. 152/2008) al Codice - delle ipotesi per le quali è possibile prevedere l’esclusione automatica dalle gare indette al prezzo più basso delle offerte anomale.
La determinazione (pubblicata sul sito dell’Autorità www.avcp.it ) descrive puntualmente la procedura da seguire, che si articola nelle seguenti fasi :
- determinazione della soglia di anomalia;
- esame delle giustificazioni presentate dai partecipanti alla gara in sede di offerta;
- contraddittorio scritto da instaurare nel caso di richiesta all’offerente di ulteriori giustificazioni;
- eventuale richiesta all’offerente di ulteriori chiarimenti;
- contraddittorio orale.
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venerdì 17 luglio 2009

Ascensori elettrici ed idraulici – Norme UNI

Il sempre maggiore utilizzo degli ascensori oleodinamici in sostituzione di quelli elettrici ha indotto l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) a dedicare una specifica norma a tale tipologia di ascensori che si contraddistinguono oltre che loro proverbiale silenziosità di marcia anche per la flessibilità di installazione anche nel caso di ristrutturazione di edifici.
A tal fine, e con specifico riferimento alle modifiche da apportare agli impianti, la norma UNI 10411, la cui prima edizione risale al 1994, è stata sdoppiata nelle seguenti due parti, entrambe in vigore dal 20 marzo 2008:

- UNI 10411-1:2008 Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti
La norma contiene i criteri di buona tecnica per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori elettrici rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-1:1999 in conformità con la legislazione vigente.

- UNI 10411-2:2008 Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti
La norma contiene i criteri di buona tecnica per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori idraulici rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-2:1999, in conformità con la legislazione vigente.
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venerdì 10 luglio 2009

Codice dei contratti - modifiche articoli 36 e 37

Il Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) continua ad essere oggetto di modifiche; sono state recentemente, introdotte alcune importanti modifiche nell’ambito delle disposizioni dettate con la legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" (G.U. 19 giugno 2009, n. 140; s.o. n. 95).
L’articolo 17 della predetta legge, infatti, prevede che al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, sono abrogate, a decorrere dal 1º luglio 2009, le seguenti disposizioni del Codice dei Contratti :
- articolo 36, comma 5, terzo periodo: Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all’articolo 122, comma 9 (lavori), e all’articolo 124, comma 8 ( servizi e forniture) , è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale (turbata libertà degli incanti);

- articolo 37, comma 7, terzo periodo: Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9 e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale :
Con la nuova disposizione viene resa possibile, quindi, la contemporanea partecipazione, alla medesina procedura di affidamento, per i soggetti precedentemente esclusi.
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martedì 7 luglio 2009

Affidamento incarichi professionali – Autorità, deliberazione n. 45/2009

Le problematiche relative all’affidamento degli incarichi professionali continuano ad essere, spesso, oggetto, da parte delle Stazioni appaltanti, di interpretazioni personalistiche sulle quali l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è chiamata ad esprimersi.
Un Comune della provincia di Latina aveva affidato ad un professionista esterno l’incarico di redazione di una variante del piano regolatore generale, per un importo di € 206.000, come “consulenza scientifica”, ritenendo tali incarichi rientranti nei contratti d’opera intellettuale e non nei contratti di appalto di servizi come disciplinati dal Codice dei Contratti ( D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).
A seguito di apposita segnalazione dell’OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) L’Autorità nella adunanza del 7 maggio 2009 ha trattato la questione esaminando preliminarmente la delibera di incarico al professionista alla luce delle disposizioni che disciplinano le competenze degli Enti locali deducendo che anche per gli incarichi di progettazione (o di consulenza) conferiti dagli Enti Locali a professionisti esterni è applicabile la stessa disciplina contemplata per le amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali, le regioni e le Aziende sanitarie.
L’Autorità ha ribadito quanto qià espresso in altre occasioni, e cioè:
- che la per scelta del professionista deve essere adottata una procedura selettiva improntata a principi di meritocrazia ed imparzialità, escludendo la possibilità di affidamenti disposti su base fiduciaria;
- che l’affidamento diretto si pone in contrasto con la normativa sui contratti pubblici, configurandosi una lesione del principio di concorrenza che permea di se l’intera normativa nazionale e comunitaria
- che la ratio delle recenti innovazioni legislative “consiste in una marcata riduzione dell’affidamento fiduciario degli incarichi e dei contratti pubblici in generale a vantaggio della selezione di mercato mediante confronto concorrenziale
Sulla base delle precedenti considerazioni l’Autorità con deliberazione n. 45 del 7 maggio 2009, ha rilevato che l’affidamento dell’incarico di consulenza per la redazione del PRG, disposto dal Comune senza alcuna procedura comparativa è in contrasto con le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n.. 163/2006 e s.m. rientrando a pieno titolo nella categoria degli appalti di servizi di cui all’allegato II A ed ha pertanto invitato L’Amministrazione comunale ad intervenire in autotutela, comunicando alla stessa Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, i provvedimenti adottati.
Si evidenza, in ultimo, la disposizione conclusiva con la quale l’Autorità ha stabilito di trasmettere la deliberazione in argomento alla Procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative di competenza
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venerdì 3 luglio 2009

Offerta economicamente più vantaggiosa - Linee guida

Con determinazione n. 4 del 20 maggio 2009 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ha approvato le “Linee guida per l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici.”
L’Autorità ha ribadito che:
- con riferimento alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici, (articoli 142 e seguenti del Codice), nonché quelle di finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice), è stato stabilito, in considerazione della particolare natura del contratto da aggiudicare, nonché della peculiarità delle prestazioni che vengono affidate al contraente privato, l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa;
- lo speciale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente l’aggiudicazione dei contratti pubblici integrando, a differenza del criterio con il prezzo più basso, il dato economico con quello tecnico e qualitativo ed è, particolarmente, adatto a selezionare il contraente privato quando le prestazioni comprendono, come nel caso della concessione, non soltanto la realizzazione dell’opera ma, anche la progettazione e la gestione funzionale ed economica della stessa.
Dopo avere richiamato la determinazione n. 5/2008 - nella quale erano state già delineate le condizioni che, negli appalti di lavori pubblici, suggeriscono l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - l'Autorità, con la pubblicazione delle Linee guida, ha inteso fornire utili indicazioni sugli aspetti giuridici ed operativi più problematici di questo criterio di aggiudicazione, allegando, per una migliore comprensione delle problematiche insite nello stesso criterio, un'analisi di alcuni metodi "multicriteri" per l'individuazione della migliore offerta ed, inoltre, un esempio concreto di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad una procedura di affidamento di una concessione con gara unica.
Con specifico riferimento all’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell’offerta si rimanda a quanto deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1368 del 9 marzo 2009 (vedi post del 24 maggio 2009)
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mercoledì 1 luglio 2009

In vigore le Norme tecniche per le Costruzioni -D.M. 14.01.2008

A decorrere da oggi 1 luglio 2009 sono pienamente operative le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, che unitamente alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 (vedi post 27.02.2009) definiscono compiutamente il nuovo assetto normativo per tutte le strutture comprese quelle in legno (vedi post del 24.02.2009).
Per altre notizie relative alle nuove Norme si rimanda ai post pubblicati in data:

-19 giugno 2009
-22 maggio 2009
-2 marzo 2009
-15 febbraio 2009
-7 febbraio 2009










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