L’articolo 123 del regolamento n. 554/1999 stabilisce che, prima della gara, le stazioni appaltanti istituiscono un ufficio direzione lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da uno o più assistenti. Tale impostazione viene riproposta all’articolo 147 del nuovo regolamento del Codice, attualmente in fase di approvazione ( vedi post del 30 gennaio 2009).
Nonostante ciò, in palese contraddizione con le vigenti norme, non di rado si verifica che per uno stesso intervento vengano nominati due o più direttori dei lavori, ciascuno con riferimento a diverse tipologie di lavori (opere edili, impianti o altro).
A tale riguardo l’Autorità di vigilanza, già nella deliberazione n. 55 del 25 maggio 2005, ha espresso parere che contrasta con il dettato normativo dell’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. l’operato della stazione appaltante che procede alla nomina di più direttori dei lavori per lo stesso intervento.
Leggi il resto dell'articolo..
Nonostante ciò, in palese contraddizione con le vigenti norme, non di rado si verifica che per uno stesso intervento vengano nominati due o più direttori dei lavori, ciascuno con riferimento a diverse tipologie di lavori (opere edili, impianti o altro).
A tale riguardo l’Autorità di vigilanza, già nella deliberazione n. 55 del 25 maggio 2005, ha espresso parere che contrasta con il dettato normativo dell’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. l’operato della stazione appaltante che procede alla nomina di più direttori dei lavori per lo stesso intervento.