venerdì 27 febbraio 2009

Norme tecniche per le costruzioni - circolare n.617/2009

Le nuove Norme tecniche per le costruzioni continuano ad impensierire, oltre gli addetti ai lavori, anche i nostri governanti.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, infatti, emanato la circolare 2 febbraio 2009 n. 617 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2009) recante “Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”.Nel ribadire la opportunità di una trattazione più esauriente degli argomenti più innovativi e complessi del D.M. 14 gennaio 2008, la circolare, che si articola in ben 12 capitoli , non modifica argomenti trattati dalle Nuove norme tecniche, ne' aggiunge nuovi argomenti, se non per informazioni, chiarimenti ed istruzioni applicative.
In attesa, quindi, della conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 che prevede il differimento al 30 giugno 2010 del regime transitorio, non può che prendersi atto delle difficoltà interpretative ed applicative insite nelle nuove Norme tecniche.
Leggi il resto dell'articolo..

giovedì 26 febbraio 2009

Incarico congiunto D.L. e coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Il vigente regolamento D.P.R. n. 554/1999, al comma 1 dell’articolo 127, prevede che le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri siano svolte dal direttore lavori, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa stessa.
L’Autorità di vigilanza, nella deliberazione n. 243/2007, aveva già avuto modo di affermare tale principio, sostenendo la opportunità di concentrare l’adozione degli atti di competenza del direttore dei lavori in capo ad un unico soggetto, ai fini della certezza e celerità dell’azione amministrativa.
Con recente parere 15 gennaio 2009, n. 6 l'Autorità ha ribadito tale impostazione con riferimento al divieto, espresso dall’articolo 29 comma 4 del Codice dei contratti, di frazionare l’incarico al fine di evitare, quando l’importo complessivo dei due incarichi supera la soglia dei 100.000 euro, l'applicazione della procedura prevista dal comma 1 dell’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006.
Leggi il resto dell'articolo..

martedì 24 febbraio 2009

Norme tecniche per le costruzioni - strutture in legno

Con D.M. 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008 ), sono state dettate le nuove norme sostitutive di quelle emanate con D.M. 14 settembre 2005; il D.M. 14.01.2008 era stato, però, approvato stralciando dal testo originario quanto si riferiva al legno come materiale strutturale (tabelle 4.4.III e 4.4.IV e l’intero Capitolo 11.7); con Decreto 6 maggio 2008 (G. U. n. 153 del 2 luglio 2008) il Ministero delle Infrastrutture, ponendo rimedio a tale carenza, ha provveduto all'approvazione completa del testo normativo originario includendo, quindi, anche il Capitolo 11.7 e le richiamate tabelle 4.4.III e 4.4.IV, che riportano rispettivamente i coefficienti parziali di sicurezza relativi alle diverse tipologie di legno ed i coefficienti correttivi che tengono conto dell’effetto, sui parametri di resistenza, della durata del carico e dell’umidità della struttura.
Leggi il resto dell'articolo..

domenica 22 febbraio 2009

DURC - circolare INAIL 4 febbraio 2009

Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è stato introdotto dal Decreto-Legge 25.09.2002 n. 210, come convertito dalla Legge 22.11.2002 n.266. Il rilascio di tale documento, sulla base della convenzione del 15 aprile 2004 stipulata tra l’INPS, INAIL e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative del settore, è stato affidato alle Casse Edili.
Nel tempo, sull’argomento, sono stati emanati:
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato, in data 24.10.2007 (G.U. n. 279 del 30.11.2007) con il quale sono stati individuati i casi di irregolarità contributiva non ritenuti gravi e pertanto non ostativi al rilascio del documento;
- la circolare ministeriale esplicativa (al predetto decreto) n. 5 del 30 gennaio 2008;
- la circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nella quale l’INAIL ha illustrato, per gli aspetti di propria competenza, le novità riguardanti il DURC introdotte dal Decreto 24 ottobre 2007 e dalla circolare n. 5/2008.
Più recentemente l’INAIL ha emanato la circolare 4 febbraio 2009 prot. n. 600010.04.02.2009.0002724 avente oggetto ” DURC - Obbligo di richiesta da parte delle Stazioni Appaltanti”
Nella circolare viene, tra l’altro, chiarito che:
- l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti;
-le stazioni appaltanti, che sono in possesso di una casella di posta certificata, possono ricevere il DURC all'indirizzo PEC indicato in fase di richiesta.
Con l’introduzione del DURC l’articolo 7 del D.M. n. 145/2000 (C.G.A.) è stato, di fatto, superato, e lo sarà ufficialmente quando entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, che andrà a sostituire il D.P.R. n. 554/1999.
Per notizie relative all'iter approvativo del Regolamento si rimanda al post pubblicato, su questo blog, il 30 gennaio 2009.
Leggi il resto dell'articolo..

giovedì 19 febbraio 2009

Vetri di sicurezza per edilizia

In prosecuzione al precedente post, con il quale è stata avviata la trattazione dei vetri utilizzati in edilizia, si segnalano le principali norme UNI emanate specificatamente per i vetri di sicurezza cioè per i vetri in grado di resistere ad attacchi di vario tipo:
-UNI EN 1063:2001 Vetro per edilizia - Vetrate di sicurezza - Classificazione e prove di resistenza ai proiettili. La norma specifica i requisiti prestazionali e i metodi di prova per classificare la resistenza ai proiettili di vetrate e di vetrate composite vetro/plastica;
- UNI EN 356:2002 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di resistenza contro l'attacco manuale. La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per vetro di sicurezza progettato per resistere ad azioni dovute a forze esterne ritardando, per un periodo di tempo limitato, l'accesso di oggetti e/o persone ad uno spazio protetto. La norma classifica i vetri di sicurezza in categorie di resistenza alle azioni esterne;
-UNI EN 13541:2002 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione della resistenza alla pressione causata da esplosioni . La norma specifica un metodo di prova, i requisiti prestazionali e la classificazione di vetri resistenti alla pressione causata da esplosioni e destinati all'uso in edilizia.
Leggi il resto dell'articolo..

martedì 17 febbraio 2009

La Posta elettronica certificata – obblighi per imprese, professionisti e P.A.



La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un nuovo mezzo di comunicazione veloce e sicuro, sostitututivo della tradizionale raccomandata A/R postale, con il quale il mittente viene avvisato dell'avvenuta consegna del proprio messaggio attraverso una ricevuta con validità legale. La PEC aggiunge all'immediatezza, alla semplicità e all'economicità della posta elettronica, che quotidianamente usiamo, la certezza, con valore legale, dell'invio e della consegna del messaggio di posta al destinatario. La validità legale viene garantita per il tramite una parte terza cioè di gestore accreditato di Posta Elettronica Certificata che, in pratica, svolge, in ambito telematico, il ruolo che Poste Italiane ha nella spedizione e recapito della posta cartacea tradizionale.
L’importanza della PEC è testimoniata dalle recenti previsioni legislative - di cui al decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009) - che fanno riferimento a specifici obblighi per le imprese (art. 16 comma 6), per i professionisti (art. 16 comma 7) e per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m (art. 16 comma 8) di dotarsi, entro determinati limiti temporali di questo nuovo mezzo di comunicazione.

Leggi il resto dell'articolo..

domenica 15 febbraio 2009

Norme tecniche per le costruzioni – novità

Il Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008) è, al momento, nella fase di conversione in legge.
Una delle modifiche apportate con disegno di legge n. 1305, già approvato al Senato, riguarda il differimento al 30 giugno 2010 del regime transitorio, durante il quale potranno essere applicate, in alternativa alle norme di cui al D.M. 14 gennaio 2008, anche i precedenti D.M. del 9 gennaio 1996 e i DD.MM. 16 gennaio 1996, il D.M. 20/11/1987, il D.M. 3/12.1987, il D.M. 11/03/1988, il D.M. 4/05/1990, nonchè il D.M. 14/9/2005.
Si resta in attesa della conversione in legge del D.L. n.207/2008 affinchè la proroga, che si ritiene oltremodo opportuna, diventi operativa.
Leggi il resto dell'articolo..

giovedì 12 febbraio 2009

Sicurezza nelle scuole

Recenti incidenti verificatisi all'interno delle strutture scolastiche presenti sul territorio nazionale hanno evidenziato una significativa vulnerabilita, anche di carattere non strutturale, del patrimonio edilizio scolastico e conseguenti situazioni di pericolo per l'incolumita' degli alunni e del personale scolastico; la inadeguatezza delle strutture scolastiche è nota a tutti, ma poco si è fatto per un serio piano di rilancio dell’edilizia scolastica in termini di nuove strutture e di adeguamento di quelle esistenti.
Il Governo, in considerazione di ciò, ha ritenuto di procedere, con immediatezza, ad interventi di verifica e, pertanto, in sede di Conferenza Unificata, ha emanato il Provvedimento 28 gennaio 2009, (già pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009) che sancisce l’Intesa, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali sugli “indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilita' di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”.
La predetta intesa prevede che, entro dieci giorni dalla pubblicazione, vengano istituiti, presso ciascuna regione e provincia autonoma, che ne hanno il coordinamento, appositi gruppi di lavoro, composti da rappresentanti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dell'Ufficio scolastico regionale, dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPI, con il compito di costituire, nei successivi quindici giorni, apposite squadre tecniche; dette squadre, coadiuvate dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'istituzione scolastica interessata, saranno incaricate dell'effettuazione di sopralluoghi, nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado del rispettivo territorio, diretti all'individuazione di situazioni di rischio connesse alla vulnerabilita' di impianti ed elementi di carattere non strutturale, programmandone le attivita' anche sul piano temporale.
A conclusione di ogni sopralluogo dovrà essere redatto un verbale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato A, che indichi, tra l'altro, gli eventuali interventi gia' effettuati, le situazioni di criticita' riscontrate negli elementi non strutturali e le misure necessarie per rimuoverle, con una prima stima di massima dei relativi costi.
Si tratta sicuramente di una lodevole iniziativa, ma siamo sicuri che la composizione delle squadre (composte da soli 2 tecnici) sia adeguata e soprattutto che i tempi previsti ( sei mesi dalla data di pubblicazione dell’ Intesa) siano congrui, per attività così complesse e articolate?
Leggi il resto dell'articolo..

martedì 10 febbraio 2009

Vetri e vetrate per edilizia

L’evoluzione della tecnica, ha reso possibile che l’impiego del vetro in edilizia venisse esteso ad applicazioni, fino a poco tempo fa, difficilmente immaginabili. Le elevate caratteristiche di resistenza meccanica raggiunte con particolari tipologie di vetro, di elevato isolamento unitamente ai vantaggi legati alla sua trasparenza consentono l’impiego di questo materiale in sostituzione di quelli tradizionalmente impiegati.
Numerose sono le norme emanate sul vetro e pertanto appare utile iniziare col sintetizzare, in questo post, le norme di carattere generale.
La norma UNI EN 572:2004 ne,lla sua Parte 1, definisce e classifica i prodotti di base di vetro, indica la loro composizione chimica, le principali caratteristiche fisiche e meccaniche e definisce i loro criteri di qualità generali.
Le successive parti della norma (fino alla Parte 7) trattano dei diversi tipi di vetro, mentre per quanto attiene ai requisiti dimensionali e qualitativi minimi si fa riferimento alla Parte 8 ed alla più recente UNI EN 572-9:2005 per la valutazione della conformità e il controllo della produzione in fabbrica.
Per quanto riguarda altre caratteristiche si segnalano:
- UNI EN 1288:2001 Vetro per edilizia - Determinazione della resistenza a flessione del vetro. La norma, nella Parte 1, specifica i principi da seguire per la determinazione della resistenza a flessione di vetro monolitico destinato ad essere usato in edilizia. Sono escluse dalla norma le prove su vetrocamera e su vetro stratificato. Le successive Parti 2, 3, 4 e 5 illustrano i diversi sistemi di prova
- UNI EN 12600:2004 Vetro per edilizia - Prova del pendolo - Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro piano. La norma specifica un metodo di prova finalizzato a classificare il vetro piano in tre classi principali, a seconda della prestazione nei confronti dell'impatto e della modalità di rottura
- UNI EN 410:2000 Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate. La norma specifica i metodi per la determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate per edilizia, da porre come base per il calcolo della illuminazione, riscaldamento e raffreddamento degli ambienti.
- UNI EN 12898:2002 Vetro per edilizia - Determinazione dell'emissività. La norma specifica una procedura per determinare l'emissività a temperatura ambiente delle superfici di vetro e vetro rivestito.
In ultimo per la determinazione della trasmittanza termica delle vetrate con superfici piane e parallele si può fare riferimento ai metodi di calcolo illustrati nelle norme UNI EN 673:2005, UNI EN 674:1999 ed UNI EN 675:1999

Rimando ai prossimi post l’approfondimento su particolari tipologie di vetri utilizzati in edilizia
Leggi il resto dell'articolo..

sabato 7 febbraio 2009

Il D.M. 14 gennaio 2008 - Le nuove Norme tecniche per le costruzioni


Le nuove Norme tecniche per le costruzioni, approvate con D.M. 14.01.2008, che sostituiscono quelle di cui al D.M. 14 settembre 2005, sono entrate in vigore il 5 marzo 2008.
Le Norme, che stabiliscono i criteri di progettazione delle strutture portanti degli edifici e delle opere infrastrutturali (ponti, viadotti, gallerie) con il metodo di calcolo semiprobabilistico agli stati limite, prevedono un periodo transitorio nel quale è consentita la applicazione, in alternativa, della normativa precedentemente in vigore.
In particolare è stato previsto che:
-per le costruzioni già iniziate, o per le quali le amministrazioni aggiudicatici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme tecniche, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino all’ultimazione dei lavori ed all’eventuale collaudo degli stessi;
- successivamente all’entrata in vigore delle nuove norme tecniche, nel periodo transitorio sino al 30 giugno 2009 potranno essere utilizzati non soltanto il D.M. del 9 gennaio 1996, i DD.MM. 16 gennaio 1996, il D.M. 20/11/1987, il D.M. 3/12/1987 il D.M. 11/03/1988, il D.M. 4 /05/1990, ma anche il D.M. 14/9/2005.
Le nuove Norme sono obbligatorie nel caso di edifici di interesse strategico e di opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè nel caso di edifici e di opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
Leggi il resto dell'articolo..

venerdì 6 febbraio 2009

Prevenzione incendi - porte REI

Con riferimento alla prevenzione degli incendi, le misure di sicurezza, prescrivono, in certi casi, l'uso di porte e altri elementi di chiusura aventi caratteristiche particolari di resistenza al fuoco, definita come l'attitudine di un elemento costruttivo a conservare, per un certo periodo di tempo, la stabilità (R), la tenuta (E) e l'isolamento termico (I).
Il valore di resistenza al fuoco REI, espresso in minuti, rappresenta il tempo al di sotto del quale l'elemento costruttivo è in grado di mantenere e garantire la propria stabilità, tenuta ed isolamento; il valore REI è determinato dal più basso valore di uno dei tre parametri R, E ed I.
Le più recenti norme UNI per le porte “tagliafuoco” sono:
- UNI EN 1634-1:2001: in vigore dal 31.10.2001, specifica un metodo di determinazione della resistenza al fuoco delle porte e delle chiusure da installare nelle aperture degli elementi di separazione verticali quali porte incernierate, porte scorrevoli in orizzontale ed in verticale, chiusura a soffietto, porte basculanti e saracinesche ad avvolgimento;
- UNI EN 1634-3:2005: in vigore dal 01.03.2005, specifica un metodo per determinare, in condizioni specifiche di prova, le fuoriuscite di fumo caldo e freddo da un lato dell'assemblaggio di uno sportello all'altro
Per quanto riguarda le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura si deve fare riferimento al Decreto del Ministero dell’Interno 21 Giugno 2004 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2004 ) nel quale sono individuati, tra l’altro, gli elementi maggiormente caratterizzanti il prodotto, quali la dichiarazione di conformità ed il marchio di conformità, che riporta sull’elemento costruttivo la classe di resistenza (es. REI 120), il numero di matricola ed il codice di omologazione.
Leggi il resto dell'articolo..

mercoledì 4 febbraio 2009

Impianti a gas per uso domestico - Nuova norma UNI


Il principale riferimento per realizzare impianti a gas nuovi o per procedere alla modifica di quelli esistenti è costituito dalla nuova norma UNI 7129:2008 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione", in vigore dal 30 ottobre 2008, che ha sostituito la precedente edizione del 2001 (UNI 7129:2001).
Le novità dell’edizione 2008, rispetto al passato, sono sostanziali essendo state, infatti, introdotte numerose innovazioni scaturite dall'evoluzione tecnologica del settore.
In sintesi la nuova norma, che si compone di 4 parti, chiarisce alcune situazioni impiantistiche particolarmente critiche, impone l’obbligo di dotare gli apparecchi di cottura di apposito dispositivo di rilevazione dell'assenza di fiamma (termocoppia) e semplificando le prescrizioni precedenti, illustra nuove soluzioni per la ventilazione degli ambienti.
Leggi il resto dell'articolo..

Dalla legge n. 46/90 al D.M. n. 37/2008

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 è stato emanato il “Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008). Con l’entrata in vigore del citato D.M. è stata sostanzialmente abrogata la legge 5 marzo 1990 n. 46 ed il relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447, che hanno costituito i principali riferimenti normativi in tema di impianti.
Il decreto in argomento riguarda non solo gli impianti elettrici ma anche gli impianti idrosanitari, di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, gli impianti gas, radiotelevisivi, di protezione antincendio, gli impianti di sollevamento in genere, gli impianti per l’automazione di porte e cancelli nonché quelli relativi alla protezione delle scariche atmosferiche. Come può evincersi dalla lettura dell’articolo 1, che ne definisce l’ambito di applicazione, il nuovo decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso e ciò costituisce una delle principali novità rispetto alla legge n. 46/90.
Nella sostanza, mentre la legge n. 46/90 si applicava a tutti gli impianti presenti nei soli edifici ad uso civile, con l'unica eccezione che si riferiva all’obbligo di applicazione, riferito a tutti gli altri edifici, per gli impianti elettrici di cui all’articolo 1 comma 1 lettera a), oggi, con il D.M. n. 37/2008 l’obbligo di applicazione delle norme, in esso contenute, è esteso a tutti gli impianti di un edificio a prescindere dalla sua destinazione d’uso.
Si segnala la recente abrogazione, per effetto dell'art. 35 comma 2 del D.L. n.112/2008 , (convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133) dell'articolo 13 del D.M. 37/2008 in cui era previsto , in caso di trasferimento di un immobile, che l'atto di cessione contenesse in allegato - salvo espressi patti contrari - la dichiarazione di conformità degli impianti oppure la dichiarazione di rispondenza degli stessi alle norme vigenti, redatta da un professionista abilitato.
Leggi il resto dell'articolo..

martedì 3 febbraio 2009

Incentivi ridotti allo 0,50% - Decorrenza

Preso atto della ormai definitiva riduzione dell’incentivo dal 2% allo 0,5%, si pone il problema della decorrenza della nuova norma, stante il fatto che la dicitura “a decorrere dal 1 gennaio 2009”può dare luogo ad interpretazioni diverse, la più logica delle quali sarebbe quella secondo cui la nuova percentuale dovrebbe applicarsi a tutte le attività poste in essere a partire dalla citata data.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposita circolare ( n. 36 del 23.12.2008) ha ritenuto, di contro, di dovere applicare la nuova aliquota dello 0,5% a tutti i compensi a quella data ancora non erogati, anche se riferiti ad attività pregresse.
La predetta circolare testualmente recita:
La riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1 gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l’attività progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina. Il tenore letterale della norma, infatti, laddove parla di destinazione a decorrere dal primo gennaio 2009, appare indicativo di una precisa volontà del legislatore in tal senso.
Resta da chiarire, inoltre, il problema legato agli incentivi (1,5%) vigenti prima della entrata in vigore del Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006 in vigore dal luglio 2006); non è raro, infatti il caso che ci siano, ancor oggi, pagamenti da effettuare da parte della P.A. per attività svolte in regime di legge n. 109/94 ( ad es. il compenso per il collaudatore).
Di sicuro chi trarrà beneficio da questa grottesca situazione saranno gli avvocati……
Leggi il resto dell'articolo..