L’Autorità di vigilanza a seguito di richiesta di una società ha recentemente espresso il suo parere, in merito ai requisiti di partecipazione previsti dalla documentazione di gara per l’affidamento di servizi di pulizia, di importo pari a € 971.963,56.
In particolare la società contestava:
a) L’eccessiva anzianità di iscrizione al registro delle imprese (10 anni)
b) le referenza bancaria contenente l’impegno dell’Istituto medesimo ad aprire a favore del concorrente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito per un determinato importo
c) iscrizione alla fascia H tra quelle previste dall’articolo 3 comma 1 del D.M. n. 274/97 (volume di affari al netto dell'IVA £ 12.000.000.000 = € 6.197.483,00)
L’Autorità, richiamando un precedente parere (n. 188 del 19 giugno 2008 ) ha riaffermato il principio generale secondo il quale la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza. e che la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto ed alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara.
Con riferimento, poi, ai singoli punti oggetto di contestazione l’Autorità ha ritenuto che :
- i dieci anni (di iscrizione al registro delle Imprese) richiesti rappresentino un lasso temporale eccessivo e sproporzionato rispetto all’oggetto della gara, che determina un irragionevole restringimento della concorrenza a danno delle imprese che operano da poco tempo sul mercato;
- con riferimento ai requisiti di capacità economica, ed in particolare alla richiesta relativa alla concessione di una linea di credito, non sembra ammissibile la previsione in sede di partecipazione alla gara di un requisito strettamente connesso alla fase contrattuale che, peraltro, per ammissione della stessa Stazione appaltante, non sarebbe poi stata effettivamente richiesta in sede di esecuzione contrattuale;
- in riferimento, infine, al fatturato richiesto (pari ad almeno euro 10.000.000,00) ha richiamato le indicazioni espresse dalla stessa Autorità con le deliberazioni n. 20/2007, n.33/2007 e n. 62/2007 nelle quali veniva considerata non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa.
L’Autorità di vigilanza, sulla base delle considerazioni esposte, ha, pertanto, espresso parere che i requisiti di partecipazione presenti nella lex specialis di gara risultano non essere conformi ai principi di proporzionalità, nonché alla normativa vigente di settore.
(riproduzione riservata)
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domenica 28 giugno 2009
mercoledì 24 giugno 2009
Rendimento energetico in edilizia - d.P.R. n. 59/2009
Entra in vigore domani, 25 giugno 2009, il d.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 (Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009 n. 132) recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia.
Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il decreto n. 59/2009, che si compone di 8 articoli, definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato D. Lgs n. 192/ 2005,
Per quanto riguarda, invece, i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si rinvia a successivi provvedimenti.
I criteri generali si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Ai sensi dell’articolo 6 le disposizioni del decreto presidenziale si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/Ce e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
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Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il decreto n. 59/2009, che si compone di 8 articoli, definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato D. Lgs n. 192/ 2005,
Per quanto riguarda, invece, i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si rinvia a successivi provvedimenti.
I criteri generali si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Ai sensi dell’articolo 6 le disposizioni del decreto presidenziale si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/Ce e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
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venerdì 19 giugno 2009
Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/08 – I controlli sul calcestruzzo
Come è noto, le nuove norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008, entreranno in vigore il 1 luglio 2009. Con riferimento ai materiali strutturali e, in particolare, al calcestruzzo si riscontrano non poche novità rispetto alle norme di cui al D.M. 9 gennaio 1996.
Per quanto riguarda i controlli di accettazione si segnala, al paragrafo 11.2.5.1, la nuova prescrizione secondo la quale il Direttore dei lavori o un tecnico di sua fiducia, quando si procede al prelievo dei provini, deve redigere apposito verbale di prelievo, al quale dovrà, poi, fare riferimento la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali. Nello stesso paragrafo vengono inoltre puntualmente individuati i contenuti minimi dei certificati di prova.
Per quanto attiene, invece, al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera uno specifico paragrafo (11.2.6) prevede che nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela, oppure si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera, si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive. Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione.
Per la modalità di determinazione della resistenza strutturale si potrà fare riferimento alle seguenti norme:
- UNI EN 12504-1:2009 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova di compressione. La norma, che ha sostituito la precedente edizione del 2002 ed è in vigore dal 14 maggio 2009, specifica un metodo per il prelievo di carote dal calcestruzzo indurito, il loro esame, la loro preparazione per le prove e la determinazione della resistenza alla compressione.
- UNI EN 12504-2:2001 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - Determinazione dell'indice sclerometrico. La norma, in vigore dal 31 dicembre 2001, specifica un metodo per la determinazione dell'indice sclerometrico di un'area di calcestruzzo indurito utilizzando un martello di acciaio azionato da una molla.
-UNI EN 12504-3:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 3: Determinazione della forza di estrazione. La norma specifica un metodo per la determinazione della forza di estrazione del calcestruzzo indurito per mezzo di un inserto preinglobato nel getto costituito da un disco e uno stelo, oppure di un dispositivo simile inserito successivamente per foratura all'interno del calcestruzzo indurito
-UNI EN 12504-4:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici. La norma, in vigore dal 1 gennaio 2005, specifica un metodo per la determinazione della velocità di propagazione degli impulsi delle onde longitudinali ultrasoniche nel calcestruzzo indurito, utilizzato per numerose applicazioni.
Oltre alle citate norme UNI si potrà far riferimento alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive, pubblicate nel febbario 2008 dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp)
Per quanto riguarda, in particolare, il calcestruzzo "depotenziato" si rinvia al post del 22 aprile 2009
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Per quanto riguarda i controlli di accettazione si segnala, al paragrafo 11.2.5.1, la nuova prescrizione secondo la quale il Direttore dei lavori o un tecnico di sua fiducia, quando si procede al prelievo dei provini, deve redigere apposito verbale di prelievo, al quale dovrà, poi, fare riferimento la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali. Nello stesso paragrafo vengono inoltre puntualmente individuati i contenuti minimi dei certificati di prova.
Per quanto attiene, invece, al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera uno specifico paragrafo (11.2.6) prevede che nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela, oppure si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera, si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive. Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione.
Per la modalità di determinazione della resistenza strutturale si potrà fare riferimento alle seguenti norme:
- UNI EN 12504-1:2009 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova di compressione. La norma, che ha sostituito la precedente edizione del 2002 ed è in vigore dal 14 maggio 2009, specifica un metodo per il prelievo di carote dal calcestruzzo indurito, il loro esame, la loro preparazione per le prove e la determinazione della resistenza alla compressione.
- UNI EN 12504-2:2001 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - Determinazione dell'indice sclerometrico. La norma, in vigore dal 31 dicembre 2001, specifica un metodo per la determinazione dell'indice sclerometrico di un'area di calcestruzzo indurito utilizzando un martello di acciaio azionato da una molla.
-UNI EN 12504-3:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 3: Determinazione della forza di estrazione. La norma specifica un metodo per la determinazione della forza di estrazione del calcestruzzo indurito per mezzo di un inserto preinglobato nel getto costituito da un disco e uno stelo, oppure di un dispositivo simile inserito successivamente per foratura all'interno del calcestruzzo indurito
-UNI EN 12504-4:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici. La norma, in vigore dal 1 gennaio 2005, specifica un metodo per la determinazione della velocità di propagazione degli impulsi delle onde longitudinali ultrasoniche nel calcestruzzo indurito, utilizzato per numerose applicazioni.
Oltre alle citate norme UNI si potrà far riferimento alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive, pubblicate nel febbario 2008 dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp)
Per quanto riguarda, in particolare, il calcestruzzo "depotenziato" si rinvia al post del 22 aprile 2009
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martedì 16 giugno 2009
Assicurazione dipendenti P.A. - Corte dei Conti, deliberazione n. 3/2009
Il problema delle polizze assicurative del dipendente della pubblica amministrazione è stato recentemente oggetto di parere da parte della Corte dei Conti - Sezione regionale per l’Emilia Romagna, a seguito di specifica richiesta formulata da un Comune della provincia di Forlì-Cesena.
In particolare la richiesta di parere era finalizzata ad una interpretazione della disposizione introdotta dall'articolo 3, comma 59 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ove è stato stabilito che ……è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, e fissata la cessazione dell’efficacia di detti contratti alla data del 30 giugno 2008.
In particolare con il quesito posto veniva chiesto se la disciplina dettata dalla norma in questione fosse valido, oltre che per gli amministratori, anche per per i responsabili di settore e i dipendenti degli enti pubblici, che possono essere soggetti a giudizi di responsabilità erariale.
La Corte dei Conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia – Romagna, nel richiamare la sentenza n. 553 del 10.12.2002 emessa dalla Sezione giurisprudenziale per l’Umbria - ove era stato espresso parere che il pagamento da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono da illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l’erario, in quanto del tutto privo di sinallagna e non rispondente ad alcun interesse pubblico - ha affermato, con deliberazione n. 3/2009/PAR del 27 gennaio 2009, che il divieto sancito dalla norma (art. 3, legge n. 244/2007), anche se nella sua espressione letterale adotta il termine “amministratori”, è da ritenere riferito a tutti i pubblici dipendenti e … deve pertanto ritenersi che la nullità sancita dall’articolo 3 comma 59 della legge 24.12.2007 si estende a tutti i casi di polizze stipulate da amministrazioni pubbliche a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendono responsabili.
Di contro, gli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e 112 comma 4-bis del vigente Codice dei Contratti ( D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) prevedono espressamente la stipulazione per intero, a carico delle Stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, a favore dei dipendenti cui vengono affidati incarichi specifici.
Che ne pensate?
(riproduzione riservata)
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In particolare la richiesta di parere era finalizzata ad una interpretazione della disposizione introdotta dall'articolo 3, comma 59 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ove è stato stabilito che ……è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, e fissata la cessazione dell’efficacia di detti contratti alla data del 30 giugno 2008.
In particolare con il quesito posto veniva chiesto se la disciplina dettata dalla norma in questione fosse valido, oltre che per gli amministratori, anche per per i responsabili di settore e i dipendenti degli enti pubblici, che possono essere soggetti a giudizi di responsabilità erariale.
La Corte dei Conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia – Romagna, nel richiamare la sentenza n. 553 del 10.12.2002 emessa dalla Sezione giurisprudenziale per l’Umbria - ove era stato espresso parere che il pagamento da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono da illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l’erario, in quanto del tutto privo di sinallagna e non rispondente ad alcun interesse pubblico - ha affermato, con deliberazione n. 3/2009/PAR del 27 gennaio 2009, che il divieto sancito dalla norma (art. 3, legge n. 244/2007), anche se nella sua espressione letterale adotta il termine “amministratori”, è da ritenere riferito a tutti i pubblici dipendenti e … deve pertanto ritenersi che la nullità sancita dall’articolo 3 comma 59 della legge 24.12.2007 si estende a tutti i casi di polizze stipulate da amministrazioni pubbliche a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendono responsabili.
Di contro, gli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e 112 comma 4-bis del vigente Codice dei Contratti ( D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) prevedono espressamente la stipulazione per intero, a carico delle Stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, a favore dei dipendenti cui vengono affidati incarichi specifici.
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venerdì 12 giugno 2009
Prezzo chiuso - D.M. 25 maggio 2009
In data 25 maggio 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto titolato “Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata per l'anno 2008".
Con tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 8-6-2009, è stato individuato nella misura del 1,5% lo scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato per l’anno 2008 e pertanto, ai sensi dell’articolo 133, comma 3 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.) non essendosi riscontrati scostamenti superiori al 2 per cento, anche per il 2008, non ricorrono le condizioni per fare ricorso al “prezzo chiuso”.
Si fa presente che per nessuno degli anni di vigenza della norma, si sono verificate le condizioni per l’applicabilità di questa forma di meccanismo revisionale dei prezzi di appalto, inizialmente introdotta con l’articolo 26, comma 4 della legge n.109/1994.
Pertanto, in atto, l’unica forma di compensazione dei prezzi è quella prevista dal D.L. 23 ottobre 2008 n. 162, finalizzato a fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (vedi post 13 maggio 2009)
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Con tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 8-6-2009, è stato individuato nella misura del 1,5% lo scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato per l’anno 2008 e pertanto, ai sensi dell’articolo 133, comma 3 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.) non essendosi riscontrati scostamenti superiori al 2 per cento, anche per il 2008, non ricorrono le condizioni per fare ricorso al “prezzo chiuso”.
Si fa presente che per nessuno degli anni di vigenza della norma, si sono verificate le condizioni per l’applicabilità di questa forma di meccanismo revisionale dei prezzi di appalto, inizialmente introdotta con l’articolo 26, comma 4 della legge n.109/1994.
Pertanto, in atto, l’unica forma di compensazione dei prezzi è quella prevista dal D.L. 23 ottobre 2008 n. 162, finalizzato a fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (vedi post 13 maggio 2009)
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