sabato 31 ottobre 2009

Sicurezza sul lavoro – Corte di Cassazione, sentenza n. 27819/2009

La Corte di Cassazione è stata recentemente espressa in tema di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle responsabilità del datore dei lavori e del responsabile della sicurezza.
Con sentenza n. 27819 del 28 aprile 2009 la suprema Corte ha affermato che i doveri di osservanza e sorveglianza delle norme antinfortuni, posti in capo al titolare dell’impresa possono essere delegati ad altro soggetto a condizione, però, che il delegato, sia in possesso dei requisiti minimi per potere esercitare la funzione che gli viene delegata; deve, infatti, trattarsi di una "persona tecnicamente capace dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento" ed inoltre il conferimento della delega deve risultare da documento redatto in forma esplicita e la delega deve essere formalmente accettata .
La sola presenza in cantiere del responsabile della sicurezza non costituisce, infatti, motivo sufficiente per esonerare il titolare dell'azienda dalle colpe di un eventuale incidente.
La Corte ha avuto modo di ribadire, inoltre, che il datore di lavoro, ha "l'obbligo di istruire i lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte" adottando tutte le opportune misure di sicurezza e garantendo "il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate"
Sulla base delle superiori considerazioni la Corte di Cassazione ha, quindi, confermato la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano con la quale il titolare dell’impresa era stato condannato per avere violato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per non avere adottato le misure di sicurezza sufficienti per la protezione della zona di lavoro dell'infortunio.


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mercoledì 28 ottobre 2009

Contributi di gara – Autorità, parere n. 92/2009

L’Autorità per la vigilanza è stata recentemente interessata in riferimento agli esiti di una procedura di gara, peraltro di valore indeterminato, indetta da un Comune , “senza prevedere nella documentazione di gara l’obbligo del pagamento del contributo all’Autorità in capo ai concorrenti e senza procedere all’accreditamento della procedura stessa presso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) ai fini del rilascio del Codice Identificativo della Gara (CIG”
L’esito della gara, era stato, infatti, condizionato dalla circostanza, che una delle due società partecipanti non aveva provveduto al versamento del contributo previsto, e pertanto, a seguito di contestazione da parte del’altra società partecipante, ne era stata disposta l’esclusione.
Le omissioni poste in essere in sede di indizione della procedura di gara hanno indotto il Comune a formulare istanza di parere al fine di conoscere l’orientamento dell’Autorità in ordine ai fatti rappresentati.
L’Autorità nel ritenere che :
- con riferimento alla obbligatorietà del versamento del contributo per la partecipazione alle procedure di gara, si è più volte pronunciata sull’argomento, sostenendo che il versamento del menzionato contributo costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta alla procedura di gara con l’effetto che la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento comporta l’esclusione dell’impresa concorrente, anche nell’ipotesi in cui la lex specialis nulla preveda in tal senso. E’ stato, inoltre, precisato che l’onere contributivo non sussiste, invece, nelle ipotesi in cui l’importo a base d’asta sia inferiore a 150.000 euro;
- gli operatori economici, anche qualora la lex specialis non contenga prescrizioni in ordine all’obbligo contributivo, sono ugualmente tenuti ad effettuare tale versamento, stante il fatto che la dimostrazione del pagamento del contributo costituisce per essi condizione di ammissione a presentare l’offerta;
- che qualora l’importo a base di gara non sia previsto, la determinazione del contributo da versare avviene considerando l’importo massimo previsto dalla deliberazione del 24 gennaio 2008 , stabilendo in tal modo che nessun tipo di esenzione contributiva sussista in casi simili in capo alla Stazione Appaltante e all’operatore economico

ha ribadito il principio secondo il quale, quando una Stazione Appaltante, nel corso delle operazioni di gara, accerta che un concorrente non ha provveduto al versamento del contributo all’Autorità - deve procedere alla sua esclusione a prescindere dal fatto che la lex specialis nulla preveda in tal senso e che il valore del contratto sia indeterminato,
Con parere di precontenzioso n. 92 del 10 settembre 2009, Il Consiglio dell’Autorità ha, pertanto, ritenuto che il provvedimento di esclusione adottato dal Comune nei confronti della società esclusa per l’omesso versamento del contributo, è conforme alla normativa di settore.
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sabato 24 ottobre 2009

Decreto 10/09/2009 – Finanziamenti sisma Abruzzo

E’stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2009, n. 242 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 settembre 2009 recante “Criteri e modalità di concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti finalizzati alla ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ovvero all'acquisto di immobili sostitutivi
Il decreto, che richiama i seguenti provvedimenti:
- decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;
- ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile, n. 3754 del 7 aprile, n. 3779 del 6 giugno, n. 3782 e n. 3784 del 17 giugno e n.3790 del 9 luglio 2009
- decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile e n. 11 del 17 luglio 2009,
- convenzione, con i relativi allegati, stipulata in data 31 luglio 2009 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'A.B.I.
- provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio e 3 agosto 2009
prevede:

Art. 1.
1. I finanziamenti accordati a persone fisiche da banche italiane e da succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operativita'bancaria, che abbiano una sede operativa nella regione Abruzzo, a valere sulla provvista acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 7,lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno2009, n. 77, finalizzati alla ricostruzione o riparazione, anchemediante miglioramento sismico, di immobili adibiti ad abitazione principale distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata, ovvero all'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori individuati ai sensi dell'art. 1del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti dalla garanzia dello Stato di cuiall'art. 3, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 39 del 2009.
2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
3. La garanzia e' concessa alle banche di cui al comma 1 su finanziamenti stipulati in conformita' ai contratti tipo allegati alla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'A.B.I. ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento.
4. La garanzia di cui al presente decreto assiste tutti i finanziamenti di cui al comma 1 erogati entro la data del 10 gennaio 2013.
5. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della banca e assicura l'adempimento delle obbligazioni principali e accessorie relative ai finanziamenti, stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 di cui al preambolo e a quanto stabilito nei precedenti commi, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, nonche' delle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009.
6. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al comma 1, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
Art. 2.
1. L'istanza di intervento della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 e' trasmessa dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro – Direzione VI, entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nella convenzione di cui alle premesse e nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso. L'istanza deve essere corredata da una copia del contratto di finanziamento, dal provvedimento di revoca del beneficio e dalla richiesta di pagamento della banca non soddisfatta.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e accessori dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano la garanzia dello Stato di cui al presente decreto.
3. Le modalita' di intervento della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
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lunedì 19 ottobre 2009

Prezzari opere pubbliche – TAR Campania, sentenza n. 5130/2009

Il T.A.R. Campania si è espressa nel merito della validità dei prezzari in occasione del ricorso presentato dalla Associazione Costruttori Edili Napoli (A.C.E.N.), per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Napoli n. 1609 del 12.11.2008, con la quale era stato adottato, quale aggiornamento tariffario ai sensi dell’articolo 133 del D. Lgs. 163/2006, un nuovo prezzario delle opere pubbliche nel quale era stato stabilito come base di computo i valori espressi nel tariffario regionale vigente, con una decurtazione, per singola voce, del 20%.
Dopo avere premesso che il sistema di aggiornamento dei prezzari delle opere pubbliche è disciplinato dall’articolo 133, comma 8, del Codice,” il quale demanda a ciascuna amministrazione il potere-dovere di revisionare annualmente la remunerazione delle singole voci delle opere pubbliche, salvo, per il caso di inadempimento, il potere sostitutivo affidato di concerto allo Stato ed alla regione interessata” ha ribadito che “nel settore dei pubblici appalti i prezzari, strumenti di riferimento per le opere pubbliche, devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme” e che “ l'aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica”.
In diverse occasioni, peraltro, sono stati ritenuti illegittimi da parte dei T.A.R. (Tar Veneto, I, 17 marzo 2008 n. 670; Tar Sicilia Catania, I, 20 maggio 2008 n. 938 e n. 2281/08 cit.; Tar Umbria, I, 7 giugno 2008 n. 247) bandi di gara che ponevano, a base di gara, prezzari non aggiornati ai sensi dell'art. 133, comma 8, d.lgs. n. 163/2006; in particolare la giurisprudenza ha puntualizzato “la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese più competitive, perché sopportano i maggiori oneri per l'aggiornamento dei costi del lavoro, per l'investimento, la formazione e così via (cfr. Tar Calabria Reggio Calabria n. 131 del 2009. “
Sulla base delle considerazioni sopra riportate il Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima di Napoli) con sentenza n. 5130/2009, depositata il 1 ottobre 2009, ha accolto il ricorso proposto dall’A.C.E.N. annullando la deliberazione della Giunta comunale di Napoli n. 1609 del 12.11.2008.

(riproduzione riservata)
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sabato 17 ottobre 2009

Requisiti ex art. 38 Codice - TAR Lazio sentenza n. 7483/2009

Il Tar del Lazio si è recentemente espresso sul ricorso presentato da una società avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione disposto da una stazione appaltante a seguito di verifica della regolarità documentale, dalla quale era emerso che nei confronti del presidente della società erano state pronunciate alcune sentenze di condanna ai sensi dell’art. 444 c.p.p. - estinte ai sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p. - non dichiarate in sede di prequalifica.
L’Amministrazione, dopo aver acquisito il parere dell’Avvocatura dello Stato, aveva ritenuto infatti, che tenuto conto della natura dei reati, ancorchè estinti, ricorressero i presupposti per disporre la revoca dell’aggiudicazione disponendo l’aggiudicazione alla società seconda in graduatoria.
Il Tar del Lazio, nel richiamare l’articolo 38 comma 1 lettera c) ha puntualizzato, preliminarmente, che l'obbligo di esclusione dalle gare per i soggetti condannati con sentenze passate in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, farebbe comunque salva l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.
Ha inoltre ribadito conformemente a quanto già statuito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la decisione n. 5461 del 31 ottobre 2008, che “la scelta legislativa è nel senso di ritenere irrilevanti” le condanne ormai estinte, con conseguente non necessità della loro indicazione in sede di dichiarazioni ex art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/06.
Conseguentemente, nel caso in esame, essendo ormai le condanne di cui trattasi estinte ex art. 445 comma 2 c.p.p. “la stazione appaltante – in assenza di una qualunque altra clausola del bando diretta a prevedere la dichiarazione anche per detti reati – non disponeva di alcun margine di discrezionalità sulla ricorrenza dei requisiti di moralità in capo al legale rappresentante della società pertanto, l’omessa dichiarazione su dette condanne non assume alcun rilievo e non può costituire motivo per disporre la revoca dell’aggiudicazione”.
Alla luce delle superiori considerazioni il TAR Lazio, Sez. II quater con sentenza del 22/7/2009 n. 7483 ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato e tenuto conto che la stazione appaltante non aveva stipulato il contratto con la seconda aggiudicataria, ha disposto la reintegrazione nella aggiudicazione della società ricorrente.


(riproduzione riservata)
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giovedì 8 ottobre 2009

Comunicazione unica al Registro delle imprese - Circolare INAIL n. 52/2009.

Per effetto della conversione in legge (3 agosto 2009 n. 102) del cd. “decreto anticrisi” di cui al D.L. 1 luglio 2009 n. 78, a far data dal 1 ottobre 2009 sarà pienamente operativa l'iscrizione all'INAIL mediante la “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa” prevista dall’articolo 9 del Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007)
L’INAIL, con circolare 28 settembre 2009 n. 52, ha delineato l’ambito di applicazione della Comunicazione unica richiamando il disposto del citato articolo 9 in base al quale “la comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali , assistenziali e fiscali individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA”.
La Comunicazione unica, rappresenta quindi una notevole semplificazione per le imprese, che, con unica comunicazione telematica al Registro delle imprese possono:
- assolvere agli obblighi connessi all'inizio dell'attività imprenditoriale, sia nei confronti del sistema camerale, che ai fini fiscali e previdenziali;
- iniziare subito l'attività, poiché la legge ha stabilito che la ricevuta rilasciata dall'ufficio del Registro delle imprese “costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge”.
Per effettuare la Comunicazione unica gli utenti devono essere in possesso:
- di firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale
- di credenziali per “Telemaco”, (sistema informatico delle Camere di commercio con cui devono essere spedite le pratiche al Registro delle imprese);
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa (vedi post del 17 febbraio 2009).
La circolare precisa che dal 1 ottobre 2009 è operativa la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, mentre il servizio per le variazioni e cessazioni sarà attivo in un secondo momento.
E’ inoltre previsto un periodo transitorio di sei mesi - decorrente sempre dal 1° ottobre 2009 - durante il quale le imprese e i loro intermediari hanno la facoltà di effettuare gli adempimenti “con le modalità previgenti”, previste dalle norme oggetto di abrogazione.
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domenica 4 ottobre 2009

incentivo progettazione - Win for Life

Preso ormai atto della riduzione dell'incentivo di cui all'articolo 92 del Codice di Contratti alla (ridicola) aliquota dello 0,5%, per i tecnici pubblici dipendenti non resta che affidarsi alla dea bendata provando con il nuovo gioco "Win for Life" che sta spopolando in Italia, sopratutto per la nuova modalità di vincita, che consente di ricevere una rendita (massima) di 4.000 euro al mese per 20 anni.
Per gli appassionati del nuovo gioco si riportano i risultati delle ultime estrazioni:

Estrazioni di domeniva 4 ottobre 2009
CONCORSO 74 ORE 20,00: 1, 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19 Numerone 1
CONCORSO 73 ORE 19.00: 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 20 Numerone:13.
CONCORSO 72 ORE 18.00: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 Numerone 17
CONCORSO 71 ORE 17.00: 1, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19 Numerone:19.
CONCORSO 70 ORE 16.00: 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20 Numerone:16
CONCORSO 69 ORE 15.00: 2, 3 , 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 Numerone:5
CONCORSO 68 ORE 14.00: 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Numerone:7
CONCORSO 67 ORE 13.00: 3, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 Numerone 7
CONCORSO 66 ORE 12.00: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 19 Numerone 6
CONCORSO 65 ORE 11:00: 1, 2, 4, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19 Numerone 13
CONCORSO 64 ORE 10:00:2, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Numerone 19
CONCORSO 63 ORE 09:00: 1, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20 Numerone 8
CONCORSO 62 ORE 08:00: 1, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 Numerone 9

Estrazioni di sabato 3 ottobre 2009

CONCORSO 61 ORE 20:00 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18 Numerone 14
CONCORSO 60 ORE 19:00 1, 2, 3, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 20 Numerone 10
CONCORSO 59 ORE 18:00 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19 Numerone 1
CONCORSO 58 ORE 17:00 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 20 Numerone 7
CONCORSO 57 ORE 16:00 2, 4,8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 20 Numerone 11
CONCORSO 56 ORE 15:00 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 15, 16,20 Numerone 19
CONCORSO 55 ORE 14:00 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 19 Numerone 2
CONCORSO 54 ORE 13:00 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19 Numerone 5
CONCORSO 53 ORE 12.00 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 Numerone 6
CONCORSO 52 ORE 11.00 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 20 Numerone 16
CONCORSO 51 ORE 10.00 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 19 Numerone 12
CONCORSO 50 ORE 09.00 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16 Numerone 19
CONCORSO 49 ORE 08.00 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 Numerone 8
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giovedì 1 ottobre 2009

Nuove modifiche al Codice dei contratti – D.L. n. 135/2009

Nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee” di cui al decreto–legge 25 settembre 2009 , n. 135 (G.U. n. 223 del 25.09.2009) sono state introdotte nuove modifiche al Codice dei Contratti D. Lgs. n. 163/2006.
In particolare con l’articolo 3 del nuovo decreto vengono apportate modifiche al Capo II
Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento” con particolare riferimento all’articolo 38, che tratta dei requisiti di ordine generale.
Nel dettaglio le modifiche consistono:
- inserimento al comma 1 dell’articolo 38 dopo la lettera m-ter), della lettera:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
- inserimento alla fine del comma 2 dell’articolo 38 del seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».
Per effetto delle sopraindicate integrazioni sono state previste le conseguenti modifiche:
- abrogazione dell’articolo 34 comma 2;
- soppressione all'articolo 49, comma 2, lettera e) delle seguenti parole « ne' si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» 5.
Le disposizioni introdotte con il D.L n. 135/2009 si applicano :
- alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e cioè dal 26 settembre 2009;
- alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto (26 settembre 2009) non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nel caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi.
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