domenica 19 gennaio 2014

Compensi per servizi di architettura e ingegneria - D.M. 143/2013


Sulla G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013 è stata pubblicato il Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143  “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”
In base  al nuovo decreto  per la determinazione del compenso “CP" si applicano i seguenti parametri:


a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

CP= ∑(V×G×Q×P) 

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfetaria:
- per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; - per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso;
-per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate, mentre per altre prestazioni si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00); 
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00); 
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

E’ importante sottolineare che il corrispettivo non deve, comunque,  determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e cioè prima del 21 dicembre 2013.
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domenica 12 gennaio 2014

Competenze professionali dei geometri - Tar Veneto n. 1312/2013

Con  sentenza del TAR Veneto n. 1312 del 20 novembre 2013 i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, promosso dal locale Ordine degli Ingegneri, per l'annullamento di una delibera comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei Geometr,i nella quale era stato stabilito che  “tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”.
Sotto altro profilo i giudici  hanno  rilevato che “ nel caso di specie, la misura di mc 1500, che la delibera impugnata assume quale criterio d’indirizzo ai fini della determinazione della competenza professionale dei geometri in materia di progettazione edilizia, non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell’opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all’applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell’edificio ed alle modalità costruttive ”.
 In sostanza il  TAR del Veneto ha affermato che  l'abrogazione, per effetto del d.lgs. 13 dicembre 2010 n. 212 del r. d. n.2229/1939 -  ove era previsto che ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all'albo-  consente  al geometra di progettare costruzioni civili in cemento armato, sempre però applicando il citato  criterio tecnico-qualitativo.

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domenica 6 ottobre 2013

Polizza dei professionisti

E' entrato in vigore il 15 agosto 2013 l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività.
 Come stabilito dal D.L. n. 138/2011 e dal Regolamento di riforma delle Professioni (d.P.R. n 137/2012), i professionisti dovranno sottoscrivere l’assicurazione e, al momento dell’assunzione di un incarico, dovranno renderne noti al cliente gli estremi e il massimale.
 L’obbligo di stipula dell’assicurazione riguarda esclusivamente i professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo anche saltuariamente l’attività professionale in forma autonoma. Non sono soggetti all’obbligo i professionisti dipendenti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza. Analogamente non sono soggetti all’obbligo i professionisti posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (società o studio professionale).
Il Regolamento di riforma delle Professioni ha chiarito che la violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare
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lunedì 30 settembre 2013

Il ritorno dell'anticipazione contrattuale - legge n.98/2013

Con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194 - S.O. n. 63), del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è stata ripristinata l’anticipazione dell’importo contrattuale per gli appalti relativi a lavori pubblici.  L’ articolo 5 del D.L. 28/03/1997 n. 79, convertito in L. 28/05/1997 n. 140, infatti, aveva previsto il divieto per le amministrazioni pubbliche di concedere  anticipazioni del prezzo di contratti di appalti di lavori pubblici.
 Con l’articolo 26-ter della nuova legge n.98/2013 viene,quindi,  reintrodotto  temporaneamente  l’obbligo di anticipare il 10% dell’importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge n.98/20 3)  ma solo  fino al 31/12/2014.
In merito all’erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del  Regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
Nel particolare caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile, mentre nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
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mercoledì 3 luglio 2013

Certificazione energetica - Regolamento per la qualificazione dei certificatori

E’stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, il Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 che definisce i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l’indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
Ai  fini dell'attività di certificazione energetica sono  riconosciuti come soggetti certificatori:
-       i tecnici abilitati;
-       gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;
-       gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo;
-       le società di servizi energetici (ESCO).
I requisiti necessari per ottenere l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificazione sono:
-       il diploma di istruzione tecnica nel settore tecnologico o la laurea
-       l’iscrizione all’Ordine professionale di riferimento;
-       la frequenza di corsi di formazione (minimo 64 ore) sulla certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente. Nel particolare caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, i tecnici devono dichiarare di non essere coinvolti in maniera diretta o indiretta nella progettazione o nella realizzazione dell'edificio da certificare. 
Il Regolamento  stabilisce i contenuti minimi e la durata minima dei corsi di formazione per i tecnici abilitati alla certificazione.
Da non sottovalutare il fatto che l’attestato di certificazione energetica assume  valore di atto pubblico (art. 481 del Codice Penale), con la conseguente responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive l’atto.

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