A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ( n. 179 del 4 agosto 2009 – S.O. n. 140) della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 “Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”sono state introdotte nuove modifiche ed integrazioni al codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2009.
In particolare l’articolo 4- quater della citata legge di conversione introduce sostanziali modifiche finalizzate allo snellimento delle procedure di gara e alla contestuale riduzione dei tempi previsti per lo svolgimento di alcune fasi delle stesse gare d’appalto.
Le modifiche riguardano:
• art. 70 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte - modifica comma 11 lett. b)
• art. 86 Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse – abrogazione comma 5
• art .87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse - sostituzione comma 1 e modifica comma 2
• art. 88 Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse - sostituzione commi 1 e 3, inserimento comma 1-bis, modifica commi 2, 4 e 7
• art. 122 Disciplina specifica per i contratti pubblici di lavori sotto soglia – modifica comma 9
• art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia - modifica comma 8
Le disposizioni di cui sopra si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
• art.165 - Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione
- modifica comma 4; si applica ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
• art.166 - Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera
- modifica comma 3; si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
- modifica comma 4; si applica alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Leggi il resto dell'articolo..
venerdì 4 settembre 2009
martedì 1 settembre 2009
Norme Tecniche per le Costruzioni - Circolare 5 agosto 2009
Come è noto l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e' obbligatoria dal 1° luglio 2009, ma non risultano ancora sufficientemente chiariti tutti gli aspetti relativi al regime intertemporale degli interventi, per i quali è consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore. Al fine di fornire un orientamento univoco agli operatori del settore il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, pertanto, emanato la circolare 5 agosto 2009 (GU n. 187 del 13-8-2009 ) nella quale, oltre a puntualizzare tali aspetti con le opportune differenziazioni tra lavori pubblici e lavori privati, fornisce, anche, chiarimenti circa l'utilizzabilità' dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del 30 giugno 2009.
In sintesi la circolare ministeriale, nel richiamare l’articolo 20 (Regime transitorio per l'operatività' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 fornisce le seguenti indicazioni:
lavori pubblici: è consentita l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell'articolo 10 del D.Lgs.n. 163/ 2006;
lavori privati : è obbligatoria l’applicazione della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui D.M. 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Tale orientamento restrittivo scaturisce dalla considerazione che “il comparto costruttivo privatistico ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione”. Per i lavori iniziati prima del 30 giugno 2009, nel caso di varianti progettuali dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (D.M. 14 gennaio 2008), “allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria”
Per quanto attiene, infine, alla qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione la circolare ministeriale si limita a richiamare i contenuti del Capitolo 11 delle nuove norme ( Materiali e prodotti per uso strutturale), nonché il d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione".
(riproduzione riservata)
Leggi il resto dell'articolo..
In sintesi la circolare ministeriale, nel richiamare l’articolo 20 (Regime transitorio per l'operatività' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 fornisce le seguenti indicazioni:
lavori pubblici: è consentita l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell'articolo 10 del D.Lgs.n. 163/ 2006;
lavori privati : è obbligatoria l’applicazione della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui D.M. 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Tale orientamento restrittivo scaturisce dalla considerazione che “il comparto costruttivo privatistico ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione”. Per i lavori iniziati prima del 30 giugno 2009, nel caso di varianti progettuali dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (D.M. 14 gennaio 2008), “allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria”
Per quanto attiene, infine, alla qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione la circolare ministeriale si limita a richiamare i contenuti del Capitolo 11 delle nuove norme ( Materiali e prodotti per uso strutturale), nonché il d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione".
(riproduzione riservata)
Leggi il resto dell'articolo..
lunedì 31 agosto 2009
D. Lgs. 106/2009 e L. 88/2009 - Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 81/ 2008
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 (S.O. n. 142) e’ in vigore, dal 20 agosto 2009, il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il nuovo decreto introduce numerose e sostanziali modifiche al testo, in vigore da poco più di un anno, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione di ben 38 dei suoi 51 allegati.
Il decreto correttivo prevede anche l’abrogazione di due articoli e precisamente dell’articolo 103 “Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora” e dell’articolo 171 “Sanzioni a carico del preposto”.
Si segnalano, inoltre, le modifiche al comma 11 dell’articolo 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” e al comma 1 dell’articolo 91 “Obblighi del coordinatore per la progettazione”, introdotte con l’articolo 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (G.U. n. 161 del 14.7.2009 – S. O. n.110), in vigore dal 29 luglio 2009.
(riproduzione riservata)
Leggi il resto dell'articolo..
Il decreto correttivo prevede anche l’abrogazione di due articoli e precisamente dell’articolo 103 “Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora” e dell’articolo 171 “Sanzioni a carico del preposto”.
Si segnalano, inoltre, le modifiche al comma 11 dell’articolo 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” e al comma 1 dell’articolo 91 “Obblighi del coordinatore per la progettazione”, introdotte con l’articolo 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (G.U. n. 161 del 14.7.2009 – S. O. n.110), in vigore dal 29 luglio 2009.
(riproduzione riservata)
Leggi il resto dell'articolo..
martedì 11 agosto 2009
DURC - Ministero del lavoro, interpello n. 64/2009
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a seguito di istanza di interpello (art. 9, D.Lgs. n. 124/2004) avanzata dalla Confcommercio, ha recentemente fornito, con atto n. 64 in data 31 luglio 2008 chiarimenti sulla disciplina in materia di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
I quesiti posti e le relative risposte sono pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8B71F15A-5B6A-4EF5-BFEC-48EC2EB1D94D/0/642009.pdf. Leggi il resto dell'articolo..
I quesiti posti e le relative risposte sono pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8B71F15A-5B6A-4EF5-BFEC-48EC2EB1D94D/0/642009.pdf. Leggi il resto dell'articolo..
martedì 4 agosto 2009
Offerta economicamente più vantaggiosa- TAR Lazio sentenza n. 7071/2009
Il TAR del Lazio , Roma, Sezione II ha recentemente espresso il suo parere in merito ai poteri discrezionali della Commissione di gara nel caso di aggiudicazione di un appalto mediante procedura ristretta per l’affidamento, ex art. 83, D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa).
In particolare una impresa aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara e la conseguente aggiudicazione ad altra impresa, in quanto la valutazione tecnica della sua offerta non aveva raggiunto il punteggio minimo prefissato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il TAR dopo aver richiamato, tra l’altro, una sentenza del Consiglio di Stato (22 novembre 2006, n. 6835) nella quale era stato affermato che … il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un'offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l'aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell'offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento… ha ritenuto legittima la “soglia di sbarramento” imposta, affermando che nel caso considerato … la stazione appaltante ha il potere di dare importanza preminente al profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l'appalto ad un'offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico. In tale logica, non si può escludere il potere della commissione di fissare una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per l'aspetto tecnico-qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valutate. Leggi il resto dell'articolo..
In particolare una impresa aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara e la conseguente aggiudicazione ad altra impresa, in quanto la valutazione tecnica della sua offerta non aveva raggiunto il punteggio minimo prefissato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il TAR dopo aver richiamato, tra l’altro, una sentenza del Consiglio di Stato (22 novembre 2006, n. 6835) nella quale era stato affermato che … il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un'offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l'aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell'offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento… ha ritenuto legittima la “soglia di sbarramento” imposta, affermando che nel caso considerato … la stazione appaltante ha il potere di dare importanza preminente al profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l'appalto ad un'offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico. In tale logica, non si può escludere il potere della commissione di fissare una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per l'aspetto tecnico-qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valutate. Leggi il resto dell'articolo..
Iscriviti a:
Post (Atom)
