Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011, la misura del saggio degli interessi legali, a decorrere dal 1 gennaio 2012, è stata fissata al 2,5%, a fronte del 1,5% fissato per l’anno 2011.
L’incremento di un punto percentuale rispetto all’anno 2011 avrà significative ricadute nei casi espressamente previsti dal Regolamento n. 207/2010 con riferimento ai ritardi, da parte della Pubblica Amministrazione, relativi all'emissione e al pagamento della rate di acconto (art. 144 commi 1 e 2 ) e al pagamento della rata di saldo (art 144 c. 3)
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lunedì 19 dicembre 2011
mercoledì 2 novembre 2011
Prevenzione incendi – d.P.R. n. 151/2011
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011, il d.P.R. 01.08.2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi".
Il decreto, emanato in virtù del decreto-legge n. 78/2010, rivisita il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 e il D.M. 16 febbraio 1982, individuando un nuovo elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e modulando gli adempimenti a carico dell’utenza dell’utenza in funzione della complessità delle stesse attività.
Al riguardo la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha emanato, con lettera-circolare 06.10.2011 n. 13061, i primi indirizzi applicativi consentendo di dare immediata operatività al nuovo regolamento, in vigore dal 7 ottobre 2011, fornendo le prime indicazioni applicative.
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Il decreto, emanato in virtù del decreto-legge n. 78/2010, rivisita il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 e il D.M. 16 febbraio 1982, individuando un nuovo elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e modulando gli adempimenti a carico dell’utenza dell’utenza in funzione della complessità delle stesse attività.
Al riguardo la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha emanato, con lettera-circolare 06.10.2011 n. 13061, i primi indirizzi applicativi consentendo di dare immediata operatività al nuovo regolamento, in vigore dal 7 ottobre 2011, fornendo le prime indicazioni applicative.
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martedì 19 luglio 2011
D.L. 70/2011 – limite economico alle varianti migliorative
Tra le numerose modifiche apportate dal d.l. n. 70/2011 convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106 si segnala quella finalizzata a ridurre il fenomeno dell’aumento incontrollato dei costi delle opere pubbliche per effetto delle varianti. In particolare, con riferimento alle varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, attualmente consentite nei limiti delle somme stanziate per la realizzazione dell’opera stessa, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (articolo 132 del Codice), viene limitata la facoltà del soggetto aggiudicatore di approvare varianti entro il limite del 50 % dei ribassi d’asta conseguiti in sede di gara. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 132 del Codice, come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera n), legge n. 106/2011, infatti recita: “L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti”.
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giovedì 14 luglio 2011
D.L. 70/2011 – limite alle riserve
È stata pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011 la legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo). L’articolo 4 del citato decreto - legge contiene rilevanti novità con riferimento alle costruzioni di opere pubbliche.
Tra le più significative si segnala quella relativa all’introduzione di un limite economico alle riserve dell’appaltatore.
Al comma 1 dell’articolo 240-bis del Codice è stato infatti aggiunto il seguente periodo:” L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo contrattuale”. Inoltre allo stesso articolo 240-bis è stato aggiunto il comma 1-bis in base al quale “ non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che ai sensi dell’articolo 112 (del Codice) e del Regolamento( D.P.R. n. 207/2010), sono stati oggetto di verifica.” Leggi il resto dell'articolo..
Tra le più significative si segnala quella relativa all’introduzione di un limite economico alle riserve dell’appaltatore.
Al comma 1 dell’articolo 240-bis del Codice è stato infatti aggiunto il seguente periodo:” L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo contrattuale”. Inoltre allo stesso articolo 240-bis è stato aggiunto il comma 1-bis in base al quale “ non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che ai sensi dell’articolo 112 (del Codice) e del Regolamento( D.P.R. n. 207/2010), sono stati oggetto di verifica.” Leggi il resto dell'articolo..
giovedì 7 luglio 2011
tasso di mora 2011- D.M. 27 maggio 2011
Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, , ha rideterminato, con Decreto ministeriale 27 maggio 2011,la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi nei pagamenti in acconto e sulla rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture (D. Lgs. 163/2006). La nuova misura degli interessi moratori, e` ora fissata al 4,08%, per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, a fronte della percentuale del 4,28%, stabilita per l’anno 2010. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2011.
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lunedì 6 giugno 2011
CIG - Nuove modalità per il rilascio
Con un comunicato in data 2 maggio 2011 il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha illustrato la nuova procedura semplificata per il rilascio del Codice Identificativo Gara (CIG); tale procedura, già disponibile nell’area servizi del portale dell’Autorità, è applicabile esclusivamente alle seguenti fattispecie contrattuali :
a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000, affidati ai sensi dell’art. 125 ( Lavori, servizi e forniture in economia) del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
b) contratti di cui agli articoli 16 (Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (Contratti aggiudicati in base a norme internazionali ) del Codice indipendentemente dall’importo;
c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;
d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.
Per tali tipologie di contratti sono previste due diverse modalità di rilascio semplificato del CIG, indicate nel citato comunicato del 2 maggio 2011.
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a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000, affidati ai sensi dell’art. 125 ( Lavori, servizi e forniture in economia) del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
b) contratti di cui agli articoli 16 (Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (Contratti aggiudicati in base a norme internazionali ) del Codice indipendentemente dall’importo;
c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;
d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.
Per tali tipologie di contratti sono previste due diverse modalità di rilascio semplificato del CIG, indicate nel citato comunicato del 2 maggio 2011.
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mercoledì 18 maggio 2011
D.L. 13 maggio 2011 n. 70 - Modifiche al Codice e al Regolamento
Non si ferma l’attività legislativa in materia di contratti pubblici di lavori; in data 13 maggio 2011 è stato emanato il decreto legge n. 70 (G.U. n. 110 del 13 05.2011) che, con l’articolo 4, introduce nuove e significative variazioni al Codice dei contratti ed al Regolamento di esecuzione n. 207/2010, che, peraltro, deve ancora entrare in vigore (8 giugno 2011) .
Le modifiche più rilevanti riguardano:
- i requisiti di ordine generale (art. 38, Codice)
- l’innalzamento dell’importo per la procedura negoziata senza bando che viene elevato da € 500.000 a € 1.000.000 ( art. 122, Codice);
- le varianti migliorative, di cui all’articolo 132 comma 3 secondo periodo del Codice, il cui importo (che non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto) deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti;
- la compensazione dei prezzi dei materiali si potrà applicare solo per la metà della percentuale eccedente il 10% ( art. 133 Codice)
- i compensi per la Commissione nominata per l’accordo bonario, che non potrà superare l’importo di € 65.000 ( art. 240 Codice);
- l’importo complessivo delle riserve non potrà essere superiore al 20% dell’importo contrattuale ( art. 240- bis Codice).
Altre modifiche riguardano la finanza di progetto (art. 153 Codice), le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi (artt. da 165 a 170 del Codice), la qualificazione dei contraenti generali ( art. 187 e 189 Codice), i beni culturali ( art. 204 Codice), i settori speciali (art. 206 e 219) nonché le norme transitorie di cui all’articolo 253 del Codice.
Altre modifiche fanno riferimento al Regolamento D.P.R. n. 207/2010 (artt. 2, 66, 357 e 358), al D. Lgs. n. 42/2004 e al D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85.
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Le modifiche più rilevanti riguardano:
- i requisiti di ordine generale (art. 38, Codice)
- l’innalzamento dell’importo per la procedura negoziata senza bando che viene elevato da € 500.000 a € 1.000.000 ( art. 122, Codice);
- le varianti migliorative, di cui all’articolo 132 comma 3 secondo periodo del Codice, il cui importo (che non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto) deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti;
- la compensazione dei prezzi dei materiali si potrà applicare solo per la metà della percentuale eccedente il 10% ( art. 133 Codice)
- i compensi per la Commissione nominata per l’accordo bonario, che non potrà superare l’importo di € 65.000 ( art. 240 Codice);
- l’importo complessivo delle riserve non potrà essere superiore al 20% dell’importo contrattuale ( art. 240- bis Codice).
Altre modifiche riguardano la finanza di progetto (art. 153 Codice), le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi (artt. da 165 a 170 del Codice), la qualificazione dei contraenti generali ( art. 187 e 189 Codice), i beni culturali ( art. 204 Codice), i settori speciali (art. 206 e 219) nonché le norme transitorie di cui all’articolo 253 del Codice.
Altre modifiche fanno riferimento al Regolamento D.P.R. n. 207/2010 (artt. 2, 66, 357 e 358), al D. Lgs. n. 42/2004 e al D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85.
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lunedì 25 aprile 2011
D.M. 31 marzo 2011- compensazione prezzi dei materiali
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente emanato in data 31 marzo 2011 il decreto annualmente previsto dal Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione.
In particolare l’articolo 1 del decreto – pubblicato in G.U. n. 89 del 18.04.2011- prevede che “ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione piu' significativi nell'anno 2010, rispetto all'anno 2009, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%”.
Pertanto, come previsto dal successivo articolo 2, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2010 si fa riferimento:
a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;
b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;
c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;
d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;
e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;
f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
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In particolare l’articolo 1 del decreto – pubblicato in G.U. n. 89 del 18.04.2011- prevede che “ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione piu' significativi nell'anno 2010, rispetto all'anno 2009, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%”.
Pertanto, come previsto dal successivo articolo 2, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2010 si fa riferimento:
a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;
b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;
c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;
d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;
e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;
f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
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martedì 22 marzo 2011
Prezzo chiuso ex art. 133 Codice - Decreto 3 febbraio 2011
Come previsto dall’articolo 133 comma 3 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto 3 febbraio 2011, relativo a “Differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata per l’anno 2010”
Il decreto, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 05/03/2011, al pari dei precedenti non produce alcun effetto pratico, in quanto anche per l’anno 2010 la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente è risultata inferiore al 2%; in particolare tale differenza è pari allo 0,1%.
Si conferma pertanto l’inutilità di questa previsione legislativa, che trae origine nella legge 109/1994 (art. 26), e per la quale, dal 1993 ad oggi, mancano i presupposti per la sua applicazione. Leggi il resto dell'articolo..
Il decreto, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 05/03/2011, al pari dei precedenti non produce alcun effetto pratico, in quanto anche per l’anno 2010 la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente è risultata inferiore al 2%; in particolare tale differenza è pari allo 0,1%.
Si conferma pertanto l’inutilità di questa previsione legislativa, che trae origine nella legge 109/1994 (art. 26), e per la quale, dal 1993 ad oggi, mancano i presupposti per la sua applicazione. Leggi il resto dell'articolo..
mercoledì 9 febbraio 2011
Nuove procedure per il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori (CEL)
Con comunicato del 2 febbraio 2011 il Presidente dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha reso nota la nuova procedura per il rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori che, come è noto, vengono rilasciati dalle Stazioni appaltanti ai sensi ai sensi dell’art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 34/2000 secondo lo schema di cui all’allegato D dello stesso decreto e trasmessi telematicamente secondo le disposizioni della stessa Autorità (rif.to Comunicati in data 6 luglio 2006, 18 ottobre 2006 e 13 maggio 2009 ).
Con il predetto comunicato è stabilito che:
- a decorrere dal 14 febbraio 2011 i Certificati dovranno essere rilasciati utilizzando esclusivamente il nuovo sistema informatico accessibile dal portale Internet dell’Autorità nella sezione dei servizi ad accesso riservato;
- che le modalità di utilizzo del nuovo sistema saranno illustrate nel manuale utente anch’esso pubblicato nella medesima sezione del portale Internet dell’Autorità.
- che contestualmente all’attivazione del nuovo sistema informatico, l’attuale sistema in uso per la compilazione e l’emissione dei Certificati verrà disattivato relativamente alla possibilità di inserimento di nuovi Certificati;
- che tutti i Certificati nello stato di “emesso” alla data del 14 febbraio 2011 saranno disponibili nel nuovo sistema informatico per la consultazione e la stampa da parte degli utenti autorizzati;
- che i dati relativi ai Certificati nello stato “in preparazione” saranno disponibili sull’attuale sistema per l’eventuale completamento della procedura di rilascio, per 30 giorni lavorativi a partire dal 14 febbraio 2011, ovvero fino al 16 marzo 2011. A partire da tale data, tutti i certificati non rilasciati dovranno essere inseriti ex novo sul nuovo sistema;
- che gli utenti potranno accedere al nuovo sistema utilizzando le stesse credenziali di cui già in possesso per il rilascio dei Certificati con la precedente procedura;
- che le SOA (Società Organismo di Attestazione) potranno accedere in consultazione alla nuova procedura attraverso l’apposito link disponibile sul portale Internet nella sezione dei servizi ad accesso riservato utilizzando le credenziali già rilasciate dall’Autorità a seguito di registrazione al servizio di “Anagrafe”.
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Con il predetto comunicato è stabilito che:
- a decorrere dal 14 febbraio 2011 i Certificati dovranno essere rilasciati utilizzando esclusivamente il nuovo sistema informatico accessibile dal portale Internet dell’Autorità nella sezione dei servizi ad accesso riservato;
- che le modalità di utilizzo del nuovo sistema saranno illustrate nel manuale utente anch’esso pubblicato nella medesima sezione del portale Internet dell’Autorità.
- che contestualmente all’attivazione del nuovo sistema informatico, l’attuale sistema in uso per la compilazione e l’emissione dei Certificati verrà disattivato relativamente alla possibilità di inserimento di nuovi Certificati;
- che tutti i Certificati nello stato di “emesso” alla data del 14 febbraio 2011 saranno disponibili nel nuovo sistema informatico per la consultazione e la stampa da parte degli utenti autorizzati;
- che i dati relativi ai Certificati nello stato “in preparazione” saranno disponibili sull’attuale sistema per l’eventuale completamento della procedura di rilascio, per 30 giorni lavorativi a partire dal 14 febbraio 2011, ovvero fino al 16 marzo 2011. A partire da tale data, tutti i certificati non rilasciati dovranno essere inseriti ex novo sul nuovo sistema;
- che gli utenti potranno accedere al nuovo sistema utilizzando le stesse credenziali di cui già in possesso per il rilascio dei Certificati con la precedente procedura;
- che le SOA (Società Organismo di Attestazione) potranno accedere in consultazione alla nuova procedura attraverso l’apposito link disponibile sul portale Internet nella sezione dei servizi ad accesso riservato utilizzando le credenziali già rilasciate dall’Autorità a seguito di registrazione al servizio di “Anagrafe”.
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mercoledì 26 gennaio 2011
DURC nelle gare di appalto - Consiglio di Stato,sentenza n. 83/2011
Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato in merito alla validità del documento di regolarità contributiva presentato da un concorrente per la partecipazione ad una gara di appalto,che pur in corso di validità, non conteneva l’attestazione della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS.
In sintesi un’ impresa aveva impugnato l’aggiudicazione di un appalto ad altra impresa, sostenendo che il DURC prodotto dall’aggiudicataria non era idoneo a comprovare la regolarità contributiva della concorrente, essendo stato rilasciato 28 giorni dopo la richiesta e nonostante che l’Ufficio INPS non si fosse pronunciato per la parte di competenza.
Con sentenza 11 gennaio 2011 n. 83 il Consiglio di Stato ha affermato che il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il DURC e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto per inerzia dell'ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell'inefficienza dell'ente medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto l'onere di produrre l'unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto legittima l'aggiudicazione di un appalto ad un concorrente che ha presentato un DURC mancante della pronuncia di regolarità di un ente previdenziale in quanto la Stazione appaltante non ha nessun margine di apprezzamento rispetto alle risultanze di tale documento. Leggi il resto dell'articolo..
In sintesi un’ impresa aveva impugnato l’aggiudicazione di un appalto ad altra impresa, sostenendo che il DURC prodotto dall’aggiudicataria non era idoneo a comprovare la regolarità contributiva della concorrente, essendo stato rilasciato 28 giorni dopo la richiesta e nonostante che l’Ufficio INPS non si fosse pronunciato per la parte di competenza.
Con sentenza 11 gennaio 2011 n. 83 il Consiglio di Stato ha affermato che il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il DURC e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto per inerzia dell'ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell'inefficienza dell'ente medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto l'onere di produrre l'unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto legittima l'aggiudicazione di un appalto ad un concorrente che ha presentato un DURC mancante della pronuncia di regolarità di un ente previdenziale in quanto la Stazione appaltante non ha nessun margine di apprezzamento rispetto alle risultanze di tale documento. Leggi il resto dell'articolo..
domenica 2 gennaio 2011
Offerte anomale - Consiglio di Stato, sentenza n. 7631/2010
Il Consiglio di Stato, Sez. V ha recentemente espresso il proprio parere in merito all’ambito di competenza del giudice amministrativo nella valutazione del giudizio di anomalia espresso da una stazione appaltante. Con sentenza 28.10.2010 n. 7631 è stato affermato, sostanzialmente, che il giudice amministrativo non può entrare nel merito dell’azione amministrativa, svolta secondo la procedura prevista dagli articoli 86, 87 e 88 del Codice dei contratti. ma deve limitarsi al controllo formale dell'iter logico seguito, valutando l'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza con riferimento ai criteri tecnici e relativo procedimento applicativo. Esula, pertanto, dalla sua sfera di competenza il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico, compiute dalla pubblica amministrazione.
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