martedì 19 luglio 2011
D.L. 70/2011 – limite economico alle varianti migliorative
Tra le numerose modifiche apportate dal d.l. n. 70/2011 convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106 si segnala quella finalizzata a ridurre il fenomeno dell’aumento incontrollato dei costi delle opere pubbliche per effetto delle varianti. In particolare, con riferimento alle varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, attualmente consentite nei limiti delle somme stanziate per la realizzazione dell’opera stessa, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (articolo 132 del Codice), viene limitata la facoltà del soggetto aggiudicatore di approvare varianti entro il limite del 50 % dei ribassi d’asta conseguiti in sede di gara. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 132 del Codice, come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera n), legge n. 106/2011, infatti recita: “L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti”.
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