Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato in merito alla validità del documento di regolarità contributiva presentato da un concorrente per la partecipazione ad una gara di appalto,che pur in corso di validità, non conteneva l’attestazione della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS.
In sintesi un’ impresa aveva impugnato l’aggiudicazione di un appalto ad altra impresa, sostenendo che il DURC prodotto dall’aggiudicataria non era idoneo a comprovare la regolarità contributiva della concorrente, essendo stato rilasciato 28 giorni dopo la richiesta e nonostante che l’Ufficio INPS non si fosse pronunciato per la parte di competenza.
Con sentenza 11 gennaio 2011 n. 83 il Consiglio di Stato ha affermato che il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il DURC e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto per inerzia dell'ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell'inefficienza dell'ente medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto l'onere di produrre l'unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto legittima l'aggiudicazione di un appalto ad un concorrente che ha presentato un DURC mancante della pronuncia di regolarità di un ente previdenziale in quanto la Stazione appaltante non ha nessun margine di apprezzamento rispetto alle risultanze di tale documento.
mercoledì 26 gennaio 2011
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