lunedì 31 agosto 2009

D. Lgs. 106/2009 e L. 88/2009 - Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 81/ 2008

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 (S.O. n. 142) e’ in vigore, dal 20 agosto 2009, il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il nuovo decreto introduce numerose e sostanziali modifiche al testo, in vigore da poco più di un anno, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione di ben 38 dei suoi 51 allegati.
Il decreto correttivo prevede anche l’abrogazione di due articoli e precisamente dell’articolo 103 “Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora” e dell’articolo 171 “Sanzioni a carico del preposto”.
Si segnalano, inoltre, le modifiche al comma 11 dell’articolo 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” e al comma 1 dell’articolo 91 “Obblighi del coordinatore per la progettazione”, introdotte con l’articolo 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (G.U. n. 161 del 14.7.2009 – S. O. n.110), in vigore dal 29 luglio 2009.


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martedì 11 agosto 2009

DURC - Ministero del lavoro, interpello n. 64/2009

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a seguito di istanza di interpello (art. 9, D.Lgs. n. 124/2004) avanzata dalla Confcommercio, ha recentemente fornito, con atto n. 64 in data 31 luglio 2008 chiarimenti sulla disciplina in materia di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
I quesiti posti e le relative risposte sono pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8B71F15A-5B6A-4EF5-BFEC-48EC2EB1D94D/0/642009.pdf.
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martedì 4 agosto 2009

Offerta economicamente più vantaggiosa- TAR Lazio sentenza n. 7071/2009

Il TAR del Lazio , Roma, Sezione II ha recentemente espresso il suo parere in merito ai poteri discrezionali della Commissione di gara nel caso di aggiudicazione di un appalto mediante procedura ristretta per l’affidamento, ex art. 83, D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa).
In particolare una impresa aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara e la conseguente aggiudicazione ad altra impresa, in quanto la valutazione tecnica della sua offerta non aveva raggiunto il punteggio minimo prefissato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il TAR dopo aver richiamato, tra l’altro, una sentenza del Consiglio di Stato (22 novembre 2006, n. 6835) nella quale era stato affermato che … il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un'offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l'aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell'offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento… ha ritenuto legittima la “soglia di sbarramento” imposta, affermando che nel caso considerato … la stazione appaltante ha il potere di dare importanza preminente al profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l'appalto ad un'offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico. In tale logica, non si può escludere il potere della commissione di fissare una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per l'aspetto tecnico-qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valutate. Leggi il resto dell'articolo..

venerdì 31 luglio 2009

Ulteriori modifiche al Codice dei Contratti- art. 38 “Requisiti di ordine generale”

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo ad avere subìto importanti modifiche con la pubblicazione di 3 decreti correttivi ( d.lgs. 26 gennaio 2007 n.6, d. lgs. n. 31 luglio 2007 n. 113, e d.lgs 11 settembre 2008 n.152), nonché con le leggi n.201/2008, n. 2/2009 n. 14/2009, è stato oggetto di ulteriore modifica con riferimento all’articolo 38 ed in particolare alla previsione di una nuova causa di esclusione per i soggetti che devono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Con l’articolo 2, comma 19, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (G.U. 24 luglio 2009 n. 170) nell’ambito delle “ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” sono state apportate, infatti, le seguenti modifiche al citato articolo 38:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».
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lunedì 27 luglio 2009

CEI 64-8. Nuova variante V2

La norma di riferimento CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua” continua ad essere oggetto di modifiche.
Dopo la variante V1 ( settembre 2008), è stata recentemente pubblicata la “Variante 2”, con la quale sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni alla norma CEI 64-8 e precisamente: :
• introduzione della nuova Sezione 534 “Limitatori di sovratensione (SPD)” che tratta dei criteri di scelta degli SPD nell’ambito della protezione contro i fulmini.
• modifica del Capitolo 54 “Messa a terra e conduttori di protezione”, con
riferimento:
- alla “terra di fondazione” così come definita dall’articolo 542.2.3 (esplicitamente consigliata per tutti i nuovi edifici);
- alle sezioni dei dispersori intenzionali;
- alle sezioni dei conduttori equipotenziali principali (EQP);
- alle sezioni dei conduttori di protezione (PE)
• modifica della Sezione 705 “Ambienti e applicazioni particolari – locali ad uso agricolo o zootecnico”
• modifica della Sezione 711 “Fiere, mostre e stand”

La variante V2 alla norma CEI 64-8 entrerà in vigore il 31 luglio 2009.
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