Dal 9
agosto 2017 è in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 che, abrogando
la direttiva 89/106/CEE, adegua la normativa nazionale - relativa ai prodotti
da costruzione - alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011. Le novità
principali consistono in un quadro sanzionatorio che riguarda le principali
figure professionali coinvolte nella esecuzione dei lavori; sono infatti previste
pesanti sanzioni a carico, oltre che del fabbricante, per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di prestazione e marcatura CE (art. 19), anche del progettista, del costruttore, del direttore dei lavori e del
collaudatore, nell’ambito delle specifiche competenze.
I soggetti citati, oltre che alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, devono attenersi alle disposizioni dell’art. 5, comma 5 del nuovo decreto ove è previsto che l'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.
Sanzioni più pesanti sono previste qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
I soggetti citati, oltre che alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, devono attenersi alle disposizioni dell’art. 5, comma 5 del nuovo decreto ove è previsto che l'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.
Sanzioni più pesanti sono previste qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.