martedì 4 novembre 2014

nuove disposizioni antimafia

Con  Decreto legislativo 13.10. 2014 n. 153, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27.10.2014 n. 250, sono state introdotte  "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
Il nuovo decreto si compone dei seguenti articoli:
Articolo 1 - Modificazioni concernenti la validità della documentazione antimafia e l'ambito delle relative verifiche
Articolo 2 - Modificazioni in materia di rilascio delle comunicazioni antimafia
Articolo 3 - Modificazioni in materia di rilascio delle informazioni antimafia
Articolo 4 - Nuove norme in materia di funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 5 - Norme transitorie, di coordinamento e di invarianza finanziaria
Articolo 6 - Entrata in vigore

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domenica 9 febbraio 2014

Controllo possesso dei requisiti- determinazione AVCP n. 1/2014

Con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha fornito  alle stazioni appaltanti e agli operatori economici nuove indicazioni operative relative  al controllo sul possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara, che le stazioni appaltanti devono effettuare prima dell’apertura delle buste. La determinazione titolata “Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 chiarisce che "il procedimento di verifica di cui all'art.48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 16 è obbligatorio, così come si evince dalla lettera della norma, senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria, aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo competitivo, con le specificazioni di seguito riportate.
Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara né l'attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi”.
Riguardo all'ambito di applicazione della procedura, per appalti di lavori pubblici, poiché vige un sistema unico di qualificazione (art. 40 del Codice), la cui disciplina attuativa è contenuta nel Regolamento n. 207/2010 e poiché l'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle S.O.A  "è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici ... di importo superiore a 150.000 Euro" e "costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici" (art. 60, rispettivamente, commi 2 e 3, del Regolamento), non è applicabile la verifica ex art. 48 per appalti di importo superiore a € 150.000. In tal caso, infatti, l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziari.
Per quanto riguarda invece i requisiti speciali necessari per la partecipazione alle gare d'appalto di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000, che residuano quale oggetto della verifica, nonché le modalità di documentazione degli stessi, questi sono individuati nell'art. 90 del Regolamento. Riguardo alla capacità tecnica, i lavori eseguiti dall'impresa, che concorre per appalti di importo pari o inferiore a tale soglia, non sono esprimibili in termini di categorie secondo il sistema unico di qualificazione, incentrato sulle attestazioni SOA, dal momento che quest'ultimo si applica per appalti di importo superiore. Il corrispondente requisito, per appalti di importo pari o sotto tale soglia, è stato individuato, dall'articolo 90, comma 1, lettera a), del Regolamento, nell'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare.

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sabato 1 febbraio 2014

Nuove soglie comunitarie 2014

Sulla G.U. delle Comunità Europee n. L. 335 del 14/12/2013 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 13/12/2013, che modifica le soglie di importo nelle procedure di aggiudicazione degli appalti.
 Il Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2014 individua così  i nuovi importi dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
€ 134.000  per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali);
-        -  € 207.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:
  - aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali;
  - aventi per oggetto determinati prodotti del settore della difesa e aggiudicati dalle autorità governative centrali;
  - aventi per oggetto servizi di ricerca e sviluppo (RST), di telecomunicazione, alberghieri e di ristorazione, di trasporto per ferrovia e per via d'acqua, di collocamento del personale, di formazione professionale, di investigazione e di sicurezza, servizi legali, sociali e sanitari, ricreativi, culturali e sportivi;
-      -  € 5.186.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.

Si ricorda che le precedenti soglie erano rispettivamente di € 130.000, 200.000 e 5.000.000
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domenica 19 gennaio 2014

Compensi per servizi di architettura e ingegneria - D.M. 143/2013


Sulla G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013 è stata pubblicato il Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria
In base  al nuovo decreto  per la determinazione del compenso “CP" si applicano i seguenti parametri:


a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

CP= ∑(V×G×Q×P) 

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfetaria:
- per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; - per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso;
-per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate, mentre per altre prestazioni si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00); 
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00); 
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

E’ importante sottolineare che il corrispettivo non deve, comunque,  determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e cioè prima del 21 dicembre 2013.
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domenica 12 gennaio 2014

Competenze professionali dei geometri - Tar Veneto n. 1312/2013

Con  sentenza del TAR Veneto n. 1312 del 20 novembre 2013 i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, promosso dal locale Ordine degli Ingegneri, per l'annullamento di una delibera comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei Geometr,i nella quale era stato stabilito che  “tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”.
Sotto altro profilo i giudici  hanno  rilevato che “ nel caso di specie, la misura di mc 1500, che la delibera impugnata assume quale criterio d’indirizzo ai fini della determinazione della competenza professionale dei geometri in materia di progettazione edilizia, non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell’opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all’applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell’edificio ed alle modalità costruttive ”.
 In sostanza il  TAR del Veneto ha affermato che  l'abrogazione, per effetto del d.lgs. 13 dicembre 2010 n. 212 del r. d. n.2229/1939 -  ove era previsto che ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all'albo-  consente  al geometra di progettare costruzioni civili in cemento armato, sempre però applicando il citato  criterio tecnico-qualitativo.

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