Il Consiglio di Stato è recentemente intervenuto sulla questione delle offerte anomale, con riferimento all’ambito di intervento del giudice ammninistrativo.
Con sentenza 28.10.2010 n. 7631 il Consiglio di Stato SEZ V ha affermato che “la motivazione della valutazione effettuata circa l'anomalia delle offerte in una gara d’appalto di opera pubblica costituisce l'elemento decisivo ai fini della verifica giurisdizionale, in quanto permette un controllo sulla logicità della stessa, senza possibilità per il giudice di sostituirsi alla P.A. o trasmodare nelle determinazioni che appartengono al merito dell'azione amministrativa”.
Ha affermato inoltre, che “il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi espressione di discrezionalità tecnica deve limitarsi al controllo formale dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa; esso deve pure estendersi, ove necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, al controllo dell'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza quanto ai criteri tecnici e relativo procedimento applicativo, fermo restando che esula dalla competenza del giudice amministrativo il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico, compiute dalla p.a. sulla base delle cognizioni tecniche acquisite”.
In pratica in tema di anomalia, compito primario del giudice resta quello di verificare se il potere amministrativo sia stato tecnicamente esercitato in modo conforme ai criteri di logicità, congruità, razionalità e corretto apprezzamento dei fatti.
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giovedì 18 novembre 2010
venerdì 12 novembre 2010
Legge n.183/2010 – ripristino incentivo 2%
A seguito della pubblicazione sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9.11.2010 della legge 4 novembre 2010 n. 183, viene ripristinata la percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, da ripartire interamente- in base all’articolo 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006 per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
L’articolo 35 della L. 183/2010 al comma 3 dispone che "All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato".
Si ricorda che il comma 7-bis prevedeva che “a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, …. è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”
Tenuto conto che quest’ultima disposizione è stata prima annullata per un breve periodo (per effetto del d.l. 23 ottobre 2008, n.162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201) e successivamente ripristinata c’è da immaginare che si porranno, ora, questioni interpretative per stabilire il diritto alla percentuale intera o a quella ridotta allo 0,5% nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 23 novembre 2010.
Il nuovo provvedimento entrerà, infatti in vigore dal 24 novembre 2010
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L’articolo 35 della L. 183/2010 al comma 3 dispone che "All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato".
Si ricorda che il comma 7-bis prevedeva che “a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, …. è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”
Tenuto conto che quest’ultima disposizione è stata prima annullata per un breve periodo (per effetto del d.l. 23 ottobre 2008, n.162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201) e successivamente ripristinata c’è da immaginare che si porranno, ora, questioni interpretative per stabilire il diritto alla percentuale intera o a quella ridotta allo 0,5% nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 23 novembre 2010.
Il nuovo provvedimento entrerà, infatti in vigore dal 24 novembre 2010
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giovedì 11 novembre 2010
Laboratori di prova - autorizzazione ex art. 59 D.P.R. 380/2001
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. ha emanato alcune circolari che dettano i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove, diversi da quelli ufficiali già definiti dall’articolo 59 del D.P.R. 380/2001.
Le circolari, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010 riguardano:
- i materiali da costruzione (circolare 8 settembre 2010, n. 7617); Il nuovo provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 346/99, restando confermata la validità delle autorizzazioni già rilasciate.
- terre e rocce (circolare 8 settembre 2010, n. 7618); Il nuovo provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle autorizzazioni già rilasciate.
- indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito (circolare 8 settembre 2010, n. 7619) Il nuovo provvedimento sostituisce, per quanto riguarda il settore in argomento, la precedente
Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle abilitazioni già rilasciate.
Le autorizzazioni, rilasciate dal Servizio Tecnico Centrale su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, hanno validità quinquennale e possono essere rinnovate alla scadenza. Leggi il resto dell'articolo..
Le circolari, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010 riguardano:
- i materiali da costruzione (circolare 8 settembre 2010, n. 7617); Il nuovo provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 346/99, restando confermata la validità delle autorizzazioni già rilasciate.
- terre e rocce (circolare 8 settembre 2010, n. 7618); Il nuovo provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle autorizzazioni già rilasciate.
- indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito (circolare 8 settembre 2010, n. 7619) Il nuovo provvedimento sostituisce, per quanto riguarda il settore in argomento, la precedente
Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle abilitazioni già rilasciate.
Le autorizzazioni, rilasciate dal Servizio Tecnico Centrale su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, hanno validità quinquennale e possono essere rinnovate alla scadenza. Leggi il resto dell'articolo..
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