In sede di conversione in legge del decreto-legge 40/2010 del marzo scorso, (Legge n. 73 del 22 maggio 2010, in G.U. n. 120 del 25 maggio 2010) è stato riscritto l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR n. 380/2001.
Il nuovo testo individua gli interventi che è possibile eseguire senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
Per quanto riguarda, invece, i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
sono previsti i seguenti adempimenti:
• comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
e limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria art.3 comma 1 lett.b):
- la comunicazione deve contenere i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori ;
- deve essere allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro.
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martedì 8 giugno 2010
mercoledì 2 giugno 2010
Cessione crediti nei confronti degli Enti locali - Cassazione civile n. 6038/2010
La Cassazione civile ha avuto recentemente modo di affermare, con sentenza 12/03/2010, n. 6038, che la cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 va fatta, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e deve essere notifica alle Amministrazioni pubbliche debitrici ai fini dell'efficacia ed opponibilità alle stesse, così come prevedeva l'art. 115 del D.P.R. n. 554/1999, oggi riproposto con l’articolo 117 comma 2 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Nella sentenza viene esaminata l’attuale disciplina della cessione dei crediti facendo espresso richiamo ad una precedente sentenza (Cass. Civ. Sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571) nella quale era stato affermato che "la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore)".
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Nella sentenza viene esaminata l’attuale disciplina della cessione dei crediti facendo espresso richiamo ad una precedente sentenza (Cass. Civ. Sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571) nella quale era stato affermato che "la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore)".
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