Il Consiglio di Stato , si è recentemente pronunciato in riferimento a eventuali margini di valutazione o di apprezzamento dei dati e delle circostanze contenute nel DURC.
Una società di servizi aveva proposto ricorso al TAR avverso il provvedimento di caducazione dell’aggiudicazione definitiva l’affidamento di servizi di pulizia, già disposta dalla Stazione appaltante, per motivi connessi a irregolarità risultanti nel DURC; con sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 12411/2009 il ricorso era stato respinto.
Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sulla riforma della citata sentenza del TAR. ha così argomentato:
- … il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell'art.2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art. 3 , comma 8, lett. b-bis) d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n.276.
- Il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.
Come già affermato in una precedente sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009)
ha inoltre affermato che ... attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute e che deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento e, richiamando altra sentenza (Cons. Stato, sez. V, n. 5096/2008) , che …. in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia , debbono considerarsi "gravi" tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione.
Sulla base delle considerazioni esposte il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con sentenza 6 aprile 2010, n.1934 ha, pertanto, respinto l’appello.
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mercoledì 12 maggio 2010
martedì 4 maggio 2010
Avvalimento per la certificazione di qualità – TAR Sardegna n. 665/2010
Il TAR Sardegna si è recentemente pronunciato in merito alla possibilità per una società di utilizzare - ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto indetta con procedura aperta - l’istituto dell’avvalimento per quanto attiene alla certificazione di qualità richiesta nel bando di gara.
Un Comune sardo aveva aggiudicato la gara per l'affidamento della fornitura di vestiario ad una s.r.l. che, con riferimento al requisito, richiesto dalla lex specialis, della idonea certificazione di qualità aveva utilizzato l’istituto dell'avvalimento.
La società seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva per la violazione del bando di gara, muovendo dalla premessa che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto priva del requisito, richiesto dalla lex specialis, della idonea certificazione di qualità. Poiché, inoltre, il possesso del requisito è stato dimostrato avvalendosi della certificazione di qualità di altra società, deduce la violazione dell’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), assumendo che l’istituto dell’avvalimento non è utilizzabile per il requisito soggettivo di cui trattasi.
Il TAR, richiamando una sua precedente sentenza (n. 556/2007), nonché il parere n. 254/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha ritenuto che :
- la certificazione di qualità costituisce un requisito di natura soggettiva delle imprese per il quale non appare possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici. E’ stato sottolineato, sia dalla giurisprudenza (si veda TAR Sardegna, sez. I, 27 marzo 2007, n. 556), sia, in sede consultiva , dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (cfr. parere n. 254 del 10 dicembre 2008), che l’avvalimento è stato previsto limitatamente alla “richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA”. La certificazione di qualità è, invece, da ritenersi requisito soggettivo dell’impresa, preordinato a garantire all’amministrazione appaltante la qualità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute. Obiettivo che, per essere effettivamente perseguito, richiede necessariamente che la certificazione di qualità riguardi direttamente l’impresa appaltatrice.
- la giurisprudenza ha da tempo affermato questo principio con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, per i quali si è statuito che il requisito della certificazione di qualità eventualmente richiesto dal bando deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento, quantomeno nelle associazioni orizzontali (si veda Cons. St., sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188).
Per le superiori motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, con sentenza 6 aprile 2010 n. 665 pronunciandosi definitivamente, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno illegittimamente ammesso alla procedura di gara la società che era risultata aggiudicataria.
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Un Comune sardo aveva aggiudicato la gara per l'affidamento della fornitura di vestiario ad una s.r.l. che, con riferimento al requisito, richiesto dalla lex specialis, della idonea certificazione di qualità aveva utilizzato l’istituto dell'avvalimento.
La società seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva per la violazione del bando di gara, muovendo dalla premessa che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto priva del requisito, richiesto dalla lex specialis, della idonea certificazione di qualità. Poiché, inoltre, il possesso del requisito è stato dimostrato avvalendosi della certificazione di qualità di altra società, deduce la violazione dell’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), assumendo che l’istituto dell’avvalimento non è utilizzabile per il requisito soggettivo di cui trattasi.
Il TAR, richiamando una sua precedente sentenza (n. 556/2007), nonché il parere n. 254/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha ritenuto che :
- la certificazione di qualità costituisce un requisito di natura soggettiva delle imprese per il quale non appare possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici. E’ stato sottolineato, sia dalla giurisprudenza (si veda TAR Sardegna, sez. I, 27 marzo 2007, n. 556), sia, in sede consultiva , dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (cfr. parere n. 254 del 10 dicembre 2008), che l’avvalimento è stato previsto limitatamente alla “richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA”. La certificazione di qualità è, invece, da ritenersi requisito soggettivo dell’impresa, preordinato a garantire all’amministrazione appaltante la qualità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute. Obiettivo che, per essere effettivamente perseguito, richiede necessariamente che la certificazione di qualità riguardi direttamente l’impresa appaltatrice.
- la giurisprudenza ha da tempo affermato questo principio con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, per i quali si è statuito che il requisito della certificazione di qualità eventualmente richiesto dal bando deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento, quantomeno nelle associazioni orizzontali (si veda Cons. St., sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188).
Per le superiori motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, con sentenza 6 aprile 2010 n. 665 pronunciandosi definitivamente, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno illegittimamente ammesso alla procedura di gara la società che era risultata aggiudicataria.
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